3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301500/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro il decreto datato 11 ottobre 2022 emanato dallo Sportello Unico Immigrazione di Sondrio, notificato il 14 ottobre 2022. Il decreto contestato conteneva il rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno presentata dallo stesso ricorrente il 3 marzo 2022. La fattispecie rientra nella competenza dello Sportello Unico, organo preposto al rilascio e al controllo dei permessi di soggiorno presso la Questura, il quale aveva opposto una negazione formale alla richiesta di conversione avanzata dal ricorrente secondo le procedure ordinarie. Il ricorso è stato iscritto al registro generale con numero 3293 del 2022 e l'interessato era rappresentato legalmente dall'avvocato Eros Cornaggia.
Il quadro normativo
La materia della conversione dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, testo unico sull'immigrazione, e dalle disposizioni successive modificazioni. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rappresenta l'organo amministrativo centrale attraverso il quale si estrinsecano i procedimenti di riconoscimento, rilascio e conversione dei documenti di soggiorno per stranieri sul territorio italiano. La competenza del Tribunale Amministrativo Regionale abbraccia il controllo sulla legittimità degli atti amministrativi emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato in materia di immigrazione, con particolare riguardo al rispetto delle procedure previste e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. I diritti dei ricorrenti in materia immigratoria godono di particolare tutela sia sul piano nazionale che su quello europeo, in conformità ai principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava la legittimità del rigetto opposto dallo Sportello Unico Immigrazione di Sondrio alla domanda di conversione del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente. Si trattava di accertare se il provvedimento di diniego fosse stato adottato nel rispetto delle procedure amministrative obbligatorie, se la motivazione fornita fosse adeguata e sufficientemente articolata, e se l'amministrazione avesse correttamente valutato i presupposti di legge necessari per l'accoglimento della richiesta di conversione. La complessità della questione risiedeva nel verificare se l'organo amministrativo periferico avesse agito entro i margini della propria discrezionalità amministrativa oppure avesse ecceduto tali limiti, violando di conseguenza i diritti procedurali del ricorrente e i principi generali dell'azione amministrativa.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza non contenga un'ampia motivazione scritta, il giudice amministrativo ha affrontato la controversia sulla base degli atti depositati dalle parti e della relazione della consigliera estensore Concetta Plantamura durante l'udienza pubblica del 16 maggio 2023. L'accoglimento del ricorso testimonia che il collegio giudicante ha ritenuto il decreto dello Sportello Unico viziato nelle sue fondamenta, sia dal punto di vista procedimentale che sostanziale. Il Tribunale ha presumibilmente accertato che il rigetto non fosse stato motivato adeguatamente secondo i canoni di cui alla giurisprudenza amministrativa consolidata, oppure che mancassero i presupposti legali per negare la conversione richiesta. La decisione di accogliere il ricorso implica che il giudice ha valutato la documentazione prodotta dal ricorrente sufficiente a dimostrare l'illegittimità dell'atto amministrativo impugnato, sia per vizi di procedura che per errore di valutazione dei fatti rilevanti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella composizione della Sezione Terza presieduta da Marco Bignami, ha accolto il ricorso e ha annullato integralmente il decreto datato 11 ottobre 2022 dello Sportello Unico Immigrazione di Sondrio. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo la regola ordinaria che prevede tale compensazione quando entrambi gli avversari hanno ragioni di prevalenza non totalmente univoche o quando il giudice ritiene che ciascuno abbia contribuito alla lite. Il Tribunale ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, il che significa che lo S.U.I. di Sondrio deve conformarsi al pronunciamento e accogliere la domanda di conversione del permesso di soggiorno. Per tutela della privacy dell'interessato, in conformità all'articolo 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e ai regolamenti europei sulla protezione dei dati, è stato disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente nel testo della sentenza.
Massima
L'amministrazione preposta al rilascio dei permessi di soggiorno non può rigettare una domanda di conversione senza osservare rigorosamente i presupposti legali e le procedure obbligatorie, essendo sottoposta al sindacato del giudice amministrativo qualora il provvedimento di diniego risulti carente nella motivazione o privo dei necessari presupposti fattuali e normativi.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere per l'annullamento - del decreto datato 11.10.2022 dello S.U.I. di Sondrio, notificato all'interessato in data 14.10.2022, recante il rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno, presentata dal ricorrente in data 03.03.2022. sul ricorso numero di registro generale 3293 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eros Cornaggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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