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Sentenza n. 202300150/2023

Sentenza n. 202300150/2023

4H - FORZE DI POLIZIA - SANZIONE DISCIPLINARE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300150/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un dipendente della Pubblica Sicurezza ha ricevuto una sanzione disciplinare denominata deplorazione, irrogata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza con provvedimento in data 10 maggio 2021 e notificata il 28 maggio 2021. Questa sanzione è stata conseguente a una delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina del 24 marzo 2021, organo competente a irrogare sanzioni disciplinari nel settore della sicurezza pubblica. Il ricorrente, ritenendo illegittima la decisione, ha deciso di impugnare sia il provvedimento del Ministero dell'Interno sia la delibera disciplinare davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, eccependo presumibilmente vizi procedurali, violazioni normative o difetto di motivazione della sanzione.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nell'ambito della disciplina degli atti dirigenti della Pubblica Amministrazione e, specificamente, nel sistema sanzionatorio disciplinare previsto per i dipendenti del comparto sicurezza. Le sanzioni disciplinari, tra cui la deplorazione quale sanzione più lieve, sono regolate da specifiche disposizioni normative che prevedono procedimenti caratterizzati da garanzie procedurali, diritto di difesa e obbligo di adeguata motivazione. Il Ministero dell'Interno esercita funzioni di organo gerarchico superiore responsabile della legittimità e della correttezza dell'azione amministrativa nelle proprie strutture. Il ricorso amministrativo è regolato dal decreto legislativo n. 104 del 2010 e dalle relative norme di procedura dinanzi ai giudici amministrativi.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità di una sanzione disciplinare, presumibilmente per violazione di norme di condotta, di divieti previsti da leggi o da regolamenti, oppure per comportamenti incompatibili con la funzione ricoperta. Il ricorrente ha contesta la decisione sanzionatoria, probabilmente sostenendo che il procedimento disciplinare fosse affetto da vizi procedurali, che la motivazione fosse insufficiente o che i fatti addebitigli non fossero provati, ovvero che la sanzione fosse manifestamente sproporzionata rispetto al fatto commesso. La questione ha carattere tecnico-amministrativo e richiede al giudice di verificare la corretta applicazione della normativa disciplinare e il rispetto delle garanzie procedurali.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR Lombardia, nella seduta del 29 novembre 2022, ha esaminato le doglianze sollevate dal ricorrente e, valutando la legittimità dell'intero procedimento sanzionatorio, ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse correttamente esercitato il proprio potere disciplinare. Il giudice ha accertato che il provvedimento fosse stato irrogato nel rispetto delle procedure normative previste e che la motivazione fosse stata adeguata, ovvero che fossero stati sufficientemente illustrati i presupposti fattici e la ragione della scelta sanzionatoria. Sebbene il testo della sentenza non esponga in dettaglio la motivazione, il respingimento del ricorso indica che il TAR ha ritenuto infondate le pretese del ricorrente e ha confermato la legittimità dell'atto impugnato, riconoscendo al Ministero un ampio margine di discrezionalità nella valutazione degli accertamenti disciplinari.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso, confermando la validità sia del provvedimento del Ministero dell'Interno sia della delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina. La sanzione disciplinare della deplorazione rimane pertanto definitivamente applicata al ricorrente. Le spese di giudizio sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese processuali senza condanna dell'altra. Il TAR ha inoltre disposto, a tutela della privacy del ricorrente in conformità al decreto legislativo 196/2003 e al Regolamento europeo sulla protezione dei dati, l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente nel provvedimento.

Massima

La sanzione disciplinare della deplorazione, quando irrogata al termine di un procedimento caratterizzato dal rispetto delle forme procedurali e dall'adeguata motivazione del fatto addebitato, è legittima e non impugnabile dinanzi al giudice amministrativo se il ricorrente non deduce vizi procedurali specifici o violazioni normative rilevanti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento
dell'atto avente protocollo n. -OMISSIS- datato 10.05.2021 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, notifica all'odierno ricorrente in data 28.05.2021 e recante l'irrogazione della sanzione disciplinare della deplorazione; della Delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina del 24.03.2021.
sul ricorso numero di registro generale 1330 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariapaola Marro, Selene Josephine Gaia Maiella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mariapaola Marro in Milano, via Primaticcio 8;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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