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Sentenza n. 202300015/2023

Sentenza n. 202300015/2023

1G - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI EMERGENZA - COVID-19 - OBBLIGO VACCINALE PER APPARTENENTI FORZE DI POLIZIA - INADEMPIMENTO - SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300015/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando una nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze datata 5 gennaio 2022, chiedendo l'annullamento di tale provvedimento e di tutti gli atti correlati. La nota rappresentava un atto amministrativo emanato dal MEF che incideva sulla posizione del ricorrente in modo diretto. Dalla struttura del ricorso si deduce che il soggetto si trovava in una situazione giuridica che giustificava il ricorso alla giurisdizione amministrativa per impugnare il provvedimento ministeriale. La vicenda rientra evidentemente nel perimetro di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, organismo preposto alla gestione della finanza pubblica, della fiscalità e degli adempimenti tributari dello Stato italiano.

Il quadro normativo

Il ricorso avanzato al TAR si inserisce nell'ambito della giurisdizione amministrativa, disciplinata dal decreto legislativo 2 luglio 2010, numero 104, che regola il rito innanzi ai tribunali amministrativi regionali. La sentenza richiama anche il decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, nella materia della protezione dei dati personali, oltre al Regolamento europeo numero 679 del 2016 concernente la tutela generale dei dati (GDPR). Questi ultimi riferimenti normativi sono pertinenti poiché il provvedimento riguarda dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del ricorrente, materia altamente sensibile sotto il profilo della privacy e della riservatezza.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la legittimità della nota ministeriale, ricercando una pronuncia di annullamento. Tuttavia, il Tribunale non è entrato nel merito delle ragioni sostanziali della controversia. Ciò accade quando sussistono vizi formali, procedurali o relativi alla legittimazione delle parti che impediscono al giudice di affrontare la questione sostanziale. La sentenza, dichiarando il ricorso improcedibile, ha quindi individuato un ostacolo preliminare alla cognizione del merito, preferendo la via della declared improcedibility a quella del giudizio sulla fondatezza della pretesa.

La motivazione del giudice

Purtroppo il testo disponibile della sentenza non contiene la motivazione estesa nella quale il collegio giudicante avrebbe dovuto esplicitare le ragioni della dichiarazione di improcedibilità. La sezione non ha riportato l'analisi dei vizi procedurali riscontrati, gli elementi fattici valutati o le conclusioni normative raggiunte. È possibile che il ricorso sia stato dichiarato improcedibile per carenza di legittimazione attiva del ricorrente, per difetto di interesse processuale ad agire, per mancanza di una determinata qualifica, oppure per altri motivi procedurali quali il mancato rispetto dei termini di presentazione del ricorso stesso o la mancanza di una corretta costituzione in giudizio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile in via definitiva, senza accoglierlo né respingerlo nel merito. Ciò significa che il ricorrente non ha prevalso sulla propria impugnazione, ma per ragioni di carattere procedurale piuttosto che per valutazione sostanziale del provvedimento ministeriale. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, secondo una pratica di equità quando il ricorso è dichiarato improcedibile. La sentenza è stata pronunciata nella seduta del 9 novembre 2022 dal collegio composto da tre magistrati ed è immediatamente eseguibile.

Massima

Il ricorso avverso un atto amministrativo può essere dichiarato improcedibile quando sussistono vizi procedurali o formali che impediscono al giudice di adire nel merito, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale della contestazione. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, ha pronunciato la presente sentenza. Ricorrente è un cittadino rappresentato dall'avvocato Giuseppe Bellanca, mentre convenuto è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Il ricorso è stato iscritto al numero di registro generale 429 dell'anno 2022 e mirava all'annullamento della nota protocollata dal MEF in data 5 gennaio 2022, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali a tale provvedimento. L'udienza pubblica si è tenuta il 9 novembre 2022 davanti al collegio composto da Antonio Vinciguerra, presidente, Valentina Santina Mameli, consigliere estensore, e Rosanna Perilli, primo referendario. Dopo l'esame della documentazione e l'ascolto delle parti, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile in via definitiva. Le spese processuali sono state compensate tra le parti. Il Tribunale ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa. Inoltre, vista la rilevanza della protezione dei dati personali, in conformità al decreto legislativo numero 196 del 2003 e al Regolamento europeo numero 679 del 2016, il Tribunale ha mandato alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dello stesso o di altre persone citate nel procedimento, al fine di garantire la massima riservatezza sulla situazione sanitaria della parte. La sentenza è stata sottoscritta nella camera di consiglio di Milano in data 9 novembre 2022.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli,	Primo Referendario
per l'annullamento
della nota prot. n°-OMISSIS- del -OMISSIS-, datato 05.01.2022, comunicato a mezzo posta elettronica certificata/PEC in pari data;
nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Bellanca, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici della stessa in Milano, via Freguglia, n.1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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