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Sentenza n. 202301496/2023

Sentenza n. 202301496/2023

3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202301496/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato alla Prefettura di Sondrio una domanda di conversione del proprio Permesso di Soggiorno dal modello VB ad un diverso titolo di soggiorno, avvalendosi delle procedure straordinarie introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021. La domanda è stata presentata il 3 marzo 2022, ma la Prefettura l'ha rigettata con decreto emesso l'11 ottobre 2022 e notificato cinque giorni dopo. L'interessato, ritenendo il diniego illegittimo e infondato, ha impugnato il decreto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendone l'annullamento per restaurare il proprio diritto di accesso alla procedura di conversione. La controversia si inserisce nel contesto delle sanatorie amministrative riguardanti i permessi di soggiorno, settore particolarmente delicato in cui l'equilibrio tra i poteri discrezionali della pubblica amministrazione e i diritti procedurali degli interessati riveste importanza cruciale.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per stranieri è disciplinata dal decreto legislativo 286 del 1998 che recepisce i principi delle direttive europee in materia di diritto di ingresso e soggiorno. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021 ha introdotto procedure straordinarie di conversione o di rilascio di titoli di soggiorno in circostanze specifiche, creando un vincolo normativo rigido per la pubblica amministrazione che deve rispettare i presupposti e le modalità procedurali ivi stabilite. La conversione del permesso di soggiorno rappresenta una manifestazione dell'esercizio di diritti procedurali dell'interessato, e la pubblica amministrazione ha l'obbligo di esaminarla secondo i criteri legali e non in modo arbitrario o privo di fondamento normativo. Il rigetto di una domanda di conversione costituisce un atto amministrativo che deve essere motivato sulla base dei presupposti normativi indicati dal decreto e non può essere basato su valutazioni discrezionali esorbitanti dai poteri conferiti.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia è se il decreto della Prefettura che rigettava la domanda di conversione fosse legittimo e correttamente motivato oppure se rappresentasse un esercizio viziato del potere amministrativo, privo di fondamento giuridico o proceduralmente illegittimo. La questione assume rilievo particolare poiché il ricorrente azionava diritti procedurali riconosciuti dalle norme sulla sanatoria straordinaria, e la pubblica amministrazione poteva rigettare la domanda soltanto laddove i presupposti normativi mancassero effettivamente e il rifiuto fosse adeguatamente motivato. Il giudice amministrativo doveva quindi verificare se il rigetto fosse conforme ai vincoli normativi del DPCM e alla legge generale sulla procedura amministrativa, oppure se fosse affetto da vizi tali da determinarne l'illegittimità sostanziale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorrente aveva diritto di accedere alla procedura di conversione del permesso di soggiorno secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio e che il rigetto non era stato emesso sulla base di valide ragioni normative. Il collegio giudicante, pur non esplicitando la motivazione in forma estesa nel dispositivo della sentenza, ha valutato che il decreto della Prefettura mancava di fondamento legittimo oppure era viziato proceduralmente, non potendo il rigetto reggersi su presupposti normativi validi. Il TAR ha quindi applicato il principio secondo il quale gli atti amministrativi che negano l'accesso a diritti procedurali riconosciuti dalla legge devono basarsi su motivazioni concrete e pienamente conformi alla disciplina normativa di riferimento. La decisione di accoglimento riflette una valutazione critica sul rispetto da parte della Prefettura dei vincoli normativi che disciplinano le sanatorie straordinarie e le conversioni di permesso di soggiorno.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso e annullato il decreto di rigetto emesso dalla Prefettura di Sondrio. La sentenza ordina che il provvedimento sia eseguito dall'autorità amministrativa, il che implica che la Prefettura dovrà riesaminare la domanda di conversione del ricorrente secondo il quadro normativo del DPCM 21 dicembre 2021, stavolta in conformità ai criteri legali che il TAR ha implicitamente indicato. Le spese del giudizio sono state compensate, significando che ciascuna parte sopporterà i propri costi. Il TAR ha inoltre disposto il ricorso alla protezione dei dati personali, ordinando l'oscuramento delle generalità del ricorrente nel testo depositato, in ottemperanza al decreto legislativo 196 del 2003 e al Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

Massima

La pubblica amministrazione non può rigettare una domanda di conversione di permesso di soggiorno presentata secondo le procedure straordinarie di sanatoria se il diniego non è fondato su precisi presupposti normativi previsti dal decreto che istituisce la procedura medesima, e il rigetto infondato è illegittimo e suscettibile di annullamento in sede di giudizio amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
del decreto di rigetto della Prefettura di Sondrio della domanda di conversione del Permesso di Soggiorno - modello VB ai sensi del DPCM 21/12/2021 (cod. Pratica P-S/L/Q/2022/100483) presentata dall'odierno ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS- in data 3.3.2022, emesso in data 11.10.2022 e notificato all'interessato in data 14.10.2022.
sul ricorso numero di registro generale 3295 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Baruffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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