3L/4H - IMPIEGO PUBBLICO - AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - DIRIGENTE - REVOCA INCARICO DIRETTORE CASA CIRCONDARIALE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300149/2023 |
| Esito | Accolto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento: 1) del decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia 18 ottobre 2021, reg. il 12 novembre 2021, n. 2759, comunicato il 22 novembre 2021, con il quale è stata disposta la revoca della dr.ssa -OMISSIS- dall'incarico di Direttore della Casa circondariale di Voghera, nonché dei relativi atti preparatori e conseguenti, con particolare riferimento alla Relazione con data 12 maggio 2021 presentata dalla Commissione incaricata della visita ispettiva presso la Casa circondariale di Voghera; 2) del provvedimento del 12 ottobre 2021, n. 0373761, comunicato alla ricorrente il 22 ottobre 2021, con cui il Direttore generale del Dipartimento dall'amministrazione penitenziaria stabiliva che la dr.ssa -OMISSIS- fosse posta immediatamente a disposizione del Provveditorato regionale nelle more del procedimento di revoca; 3) dell'ordine di servizio del 20 ottobre 2021, n. 57 (comunicato alla ricorrente il 22 ottobre 2021) con cui il Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria della Lombardia assegnava temporaneamente la dr.ssa -OMISSIS- a compiti amministrativo-contabili; 4) del provvedimento del 16 novembre 2021, comunicato il 19 novembre 2021, con cui il Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dato atto che la dr.ssa -OMISSIS- era stata posta a disposizione del Provveditorato regionale della Lombardia, stabiliva che essa espletasse l'incarico temporaneo di Direttore della Casa circondariale di Verbania presso il Provveditorato regionale del Piemonte; sul ricorso numero di registro generale 2271 del 2021, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Travi, Elena Travi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti menzionati nel ricorso. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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