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Sentenza n. 202301484/2023

Sentenza n. 202301484/2023

2A/L - AFFIDAMENTI - FORNITURE - FORNITURA DI CALDAIE DI SUPPORTO ALL’IMPIANTO DI GENERAZIONE DI ACQUA CALDA - ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202301484/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

I.C.I. Caldaie Spa, società operante nel settore delle caldaie, ha presentato istanza di accesso ai documenti amministrativi a Acinque Energy Greenway S.r.l. in data 5 dicembre 2022. Acinque Energy Greenway, operatore nel settore energetico, ha respinto la richiesta mediante nota protocollata il 6 dicembre 2022 con il riferimento ACC/ACQ/pr, confermando successivamente il diniego con propria comunicazione in data 23 febbraio 2023 relativa alla pratica n. 2023.1.3.1.4.4. Avverso questi due provvedimenti dinegativi, I.C.I. Caldaie Spa ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendo l'annullamento dei dinieghi e il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti richiesti. La controversia rientra nella materia della trasparenza amministrativa e del diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, un settore caratterizzato da una tensione costante tra l'esigenza di trasparenza e i limiti posti dalla tutela di interessi legittimi contrapposti.

Il quadro normativo

La vicenda si inquadra nell'ambito della disciplina italiana sull'accesso ai documenti amministrativi, regolata dalla Legge n. 241 del 1990, come modificata dalle disposizioni sulla trasparenza amministrativa e dal decreto legislativo n. 33 del 2013 che ha introdotto il principio della pubblicità generale dei documenti amministrativi. La normativa prevede che ogni interessato ha il diritto di accedere ai documenti amministrativi per tutta una serie di ragioni connesse alla verifica dell'azione amministrativa, salvo che sussistano specifici motivi di esclusione fondati su interessi pubblici o privati tutelati dall'ordinamento. Acinque Energy Greenway, operando come società nel settore della fornitura energetica, in quanto erogatrice di servizio pubblico, è sottoposta alle medesime regole di trasparenza e accessibilità documentale che caratterizzano l'agire amministrativo, con obblighi di pubblicità e di accesso agli atti anche più stringenti rispetto alle società private ordinarie.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità dei dinieghi opposti da Acinque Energy Greenway all'istanza di accesso presentata da I.C.I. Caldaie Spa. La società convenuta aveva negato l'accesso senza apparentemente fornire una motivazione sostanziale che giustificasse l'esclusione sulla base dei criteri previsti dalla legge, oppure aveva invocato motivi di esclusione non adeguatamente comprovati e spiegati. La questione era dunque se il diniego fosse stato motivato secondo i canoni del diritto amministrativo, cioè se la pubblica amministrazione avesse provveduto con quella trasparenza argomentativa necessaria a permettere al richiedente di comprendere le ragioni della negazione. Inoltre, era controverso se potessero sussistere motivi legittimi per opporre il diniego, considerate sia la natura della società che la natura dei documenti richiesti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato i dinieghi e ha ritenuto che gli stessi non fossero adeguatamente motivati oppure che mancassero i presupposti legittimi per opporsi all'accesso richiesto. Il collegio giudicante ha applicato il principio secondo cui anche le amministrazioni pubbliche, così come le società gestrici di servizi pubblici, devono dare piena attuazione al diritto di accesso, giustificando con argomentazioni concrete e specifiche qualsiasi limitazione a tale diritto. Il ragionamento del TAR ha evidenziato come il semplice diniego, privo di una adeguata e puntuale motivazione volta a far comprendere le ragioni ostative, rappresenti un esercizio illegittimo del potere amministrativo, violando i principi fondamentali della trasparenza amministrativa e del diritto alla conoscibilità dell'azione amministrativa. La sentenza ha sottolineato come l'onere della motivazione sia particolarmente rigoroso proprio quando si nega un diritto procedimentale fondamentale quale l'accesso ai documenti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto da I.C.I. Caldaie Spa e ha annullato entrambe le note di diniego emanate da Acinque Energy Greenway S.r.l., sia quella originaria del 6 dicembre 2022 sia quella di confermazione del 23 febbraio 2023. La società convenuta è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 oltre agli accessori di legge compresi IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, nonché l'onere del contributo unificato. La sentenza ha ordito che l'autorità amministrativa procedesse alla sua esecuzione secondo i termini della legge.

Massima

Sussiste violazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi quando l'ente negatore, sia esso pubblica amministrazione o gestore di servizio pubblico, oppone diniego senza fornire una motivazione congrua e specificamente riferita ai criteri di esclusione legalmente previsti. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA con Presidente Maria Ada Russo, Consigliere Estensore Giovanni Zucchini e Consigliere Stefano Celeste Cozzi. Ha provveduto su ricorso numero di registro generale 589 del 2023 proposto da I.C.I. Caldaie Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Facciolo e Francesco Vicenzoni, contro Acinque Energy Greenway S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Tassan Mazzocco e Alfonso Polillo, e contro Unical Ag Spa e Acinque Spa, non costituite in giudizio. Il ricorso aveva per oggetto l'annullamento della nota di Acinque Energy Greenway avente oggetto la pratica n. 2023.1.3.1.4.4 comunicata con pec del 23 febbraio 2023 con cui è stato confermato il diniego dell'istanza di accesso agli atti presentata da I.C.I. in data 5 dicembre 2022, nonché dell'originaria nota di Acinque Energy Greenway protocollata come ACC/ACQ/pr del 6 dicembre 2022 con cui era stato disposto il diniego della medesima istanza di accesso agli atti. Nella camera di consiglio del 6 giugno 2023, sentiti i difensori delle parti come specificato nel relativo verbale, il Tribunale ha ritenuto e considerato quanto segue nel fatto e nel diritto. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Annulla la nota di Acinque Energy Greenway avente oggetto la pratica n. 2023.1.3.1.4.4 comunicata con pec del 23 febbraio 2023 e la nota protocollata come ACC/ACQ/pr del 6 dicembre 2022. Annulla ogni altro atto, provvedimento e comportamento amministrativo presupposto, conseguente, connesso o collegato. Condanna la società resistente Acinque Energy Greenway S.r.l. al pagamento a favore della società ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002. Compensa per il resto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 6 giugno 2023. Tribunale TAR LOMBARDIA MILANO, Sezione Seconda.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
per l'accesso ai documenti amministrativi;
nonché per l'annullamento:
➢ della nota di Acinque Energy Greenway avente ad oggetto la pratica n. 2023.1.3.1.4.4 (doc. 01.01) comunicata con pec del 23-02-2023 (doc. 01.02)), con cui è stato confermato il diniego dell'istanza di accesso agli atti presentata da ICI in data 05-12-2022;
➢ della nota di Acinque Energy Greenway prot. ACC/ACQ/pr del 06-12-2022 (doc. 02), con cui è stato disposto il diniego dell'istanza di accesso agli atti presentata da ICI in data 05-12-2022;
➢ di ogni altro atto, provvedimento e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, presupposto, conseguente, connesso, collegato.
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2023, proposto da
I.C.I. Caldaie Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Facciolo e Francesco Vicenzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Acinque Energy Greenway S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Tassan Mazzocco e Alfonso Polillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio (Studio Legale SZA) in Milano, corso Italia, 13;
Unical Ag Spa e Acinque Spa, non costituite in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Acinque Energy Greenway S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna la società resistente Acinque Energy Greenway Srl al pagamento a favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) ed onere del contributo unificato ai sensi di legge (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002).
Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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