2B/X - QUOTE LATTE - ESECUZIONE SENTENZA/E DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - RICALCOLO PRELIEVO SUPPLEMENTARE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202301483/2023 |
| Esito | FISSA UDIENZA PUBBLICA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Luigi Cipolla, titolare di un'azienda agricola dedicata alla produzione lattiera, ha impugnato due provvedimenti dell'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) emessi rispettivamente il 15 giugno 2022 e il 19 luglio 2022. Tali atti ordinano al ricorrente il pagamento di importanti somme a titolo di capitale e interessi relativamente al prelievo supplementare sulla produzione di latte per le annate 1995/1996, 1998/1999 e 1999/2000, per un totale complessivo di oltre 73.000 euro. I provvedimenti impugnati costituiscono l'esecuzione di precedenti sentenze del Consiglio di Stato che avevano ordinato a AGEA di ricalcolare l'importo del prelievo supplementare dovuto dal ricorrente secondo specifici criteri giuridici. La controversia trova origine nel sistema europeo di gestione delle quote latte, un regime che regolava la produzione lattiera nell'ambito della Politica Agricola Comune, e il ricorrente contesta la legittimità dei calcoli operati dall'agenzia in ottemperanza alle citate sentenze.
Il quadro normativo
La controversia si iscrive nel contesto della normativa sulla Politica Agricola Comune dell'Unione Europea e dei relativi regimi di gestione della produzione agricola, specificamente il regime delle quote latte che disciplinava la produzione e la commercializzazione del latte nell'ambito dell'Unione. A livello nazionale, tale regime era gestito da AGEA, la quale aveva il compito di applicare le disposizioni europee e di riscuotere i prelievi supplementari sulle produzioni eccedenti i livelli fissati dalle quote. Le sentenze precedenti del Consiglio di Stato che l'AGEA doveva eseguire costituivano il fondamento normativo per le azioni dell'agenzia, prevedendo specifici criteri e metodologie di calcolo che AGEA era obbligata a seguire. Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale si iscrive nel più ampio quadro del diritto amministrativo italiano, che tutela i cittadini e le aziende nei confronti dei provvedimenti della pubblica amministrazione ritenuti illegittimi.
La questione giuridica
Il ricorrente contesta la legittimità dei provvedimenti di ricalcolo del prelievo supplementare emessi da AGEA, contestualmente in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sollevando dubbi sulla corretta applicazione dei criteri di calcolo fissati dalle stesse sentenze ovvero sulla legittimità della metodologia seguita dall'agenzia nel quantificare le somme dovute. La questione centrale riguarda se l'AGEA abbia effettivamente rispettato le modalità di esecuzione prescritte dalle decisioni del giudice amministrativo superiore o se, al contrario, abbia commesso errori nei calcoli o nella loro applicazione concreta alle specifiche annate agrarie del ricorrente. Il giudice deve accertare la conformità materiale dei provvedimenti all'ordine di esecuzione ricevuto dal Consiglio di Stato, verificando la corretta interpretazione delle sentenze e la fedele traduzione dei loro dettami in misurazioni quantitative.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, in una decisione che rimane parzialmente motivata nel testo disponibile, ha ritenuto di respingere in parte il ricorso, accogliendo presumibilmente parte delle eccezioni formali o ritenendo prive di fondamento talune contestazioni sollevate dal ricorrente. Tuttavia, il collegio giudicante ha ravvisato la necessità di svolgere ulteriori istruzioni al fine di acquisire documentazione supplementare, chiarire aspetti fattuali controversi o verificare con precisione l'effettiva correttezza dei calcoli operati dalla pubblica amministrazione. Questa scelta procedurale indica che il giudice non ha ritenuto di poter decidere definitivamente sulla base della documentazione allora disponibile, richiedendo pertanto che vengano completate indagini specifiche prima di una pronuncia sul merito della controversia. La fissazione di una nuova udienza pubblica per ottobre 2024 evidenzia che il procedimento rimane aperto e che ulteriori sviluppi istruttori sono necessari per una decisione consapevole.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto in parte il ricorso numero 1487 del 2022 proposto da Luigi Cipolla, contemporaneamente disponendo incombenti istruttori che dovranno essere svolti nel proseguimento della causa. La sentenza non è definitiva e il giudice ha fissato la prima udienza pubblica di ottobre 2024 per la prosecuzione della trattazione dei profili ancora rimessi alla valutazione del collegio. La decisione sui costi della lite rimane differita al momento della pronuncia definitiva, mentre la sentenza è stata ordinata per l'esecuzione immediata da parte dell'autorità amministrativa per gli aspetti già decisi.
Massima
Nei procedimenti di esecuzione di precedenti sentenze giudiziali da parte della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo è tenuto a effettuare un rigoroso controllo sulla conformità materiale della attuazione ai dettami della sentenza esecutiva, procedendo, ove necessario, a istruzioni supplementari prima di pronunciarsi definitivamente sulla legittimità dell'operato amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Stefano Celeste Cozzi, Consigliere per l'annullamento - del provvedimento prot. n°AGEA.AGA.2022.17216, del 15/6/2022, notificato da AGEA in data 06/07/2022 all'Az. Agr. Cipolla Luigi avente ad oggetto “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria – Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con tutti i suoi allegati, con cui veniva comminato all'azienda destinataria, a seguito del ricalcolo del prelievo, in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, il pagamento per l'annata 1998/1999 della somma di € 23.170,07 a titolo di capitale e di € 11.926,28 a titolo di interessi e per l'annata 1999/2000 della somma di € 11.130,47 a titolo di capitale e di € 5.680,47 a titolo di interessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto; - del provvedimento prot. n°AGEA.AGA.2022.21273, del 19/7/2022, notificato da AGEA in data 25/07/2022 all'Az. Agr. Cipolla Luigi avente ad oggetto “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria – Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con tutti i suoi allegati, con cui veniva comminato all'azienda destinataria, a seguito del ricalcolo del prelievo, in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, il pagamento per l'annata 1995/1996 della somma di € 16.782,43 a titolo di capitale e di € 6.343,70 a titolo di interessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto. sul ricorso numero di registro generale 1487 del 2022, proposto da Luigi Cipolla, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 il dott. Giovanni Zucchini; Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in parte e per la restante parte dispone incombenti istruttori, come in motivazione. Spese al definitivo. Fissa, per la prosecuzione della trattazione, la prima udienza pubblica di ottobre 2024. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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