2B - QUOTE LATTE - ESECUZIONE SENTENZA/E DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - RICALCOLO PRELIEVO SUPPLEMENTARE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202301482/2023 |
| Esito | FISSA UDIENZA PUBBLICA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Luigi Cipolla, titolare di un'azienda agricola, si è trovato coinvolto in una controversia relativa al regime delle quote latte per l'annata 2003/2004, il sistema di controllo della produzione lattiera allora vigente nel diritto agrario europeo e italiano. In data 27 gennaio 2022, AGEA ha notificato all'azienda un provvedimento di ricalcolo del prelievo supplementare, richiiedendo il pagamento di euro 7.986,11 a titolo di capitale e di euro 2.956,20 a titolo di interessi. Tale ricalcolo era stato effettuato a seguito di decisioni precedenti emanate dal Consiglio di Stato sulla medesima materia, rispetto alle quali AGEA doveva conformarsi attraverso l'esecuzione delle sentenze già pronunciate. Cipolla ha contestato il provvedimento, propendendo per l'illegittimità dei criteri di calcolo applicati da AGEA e della richiesta di pagamento derivante dal ricalcolo, portando la questione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
Il quadro normativo
La disciplina del regime delle quote latte rappresentava un settore normativo complesso, alimentato da fonti comunitarie, leggi nazionali e provvedimenti amministrativi, all'interno del quale AGEA operava come agenzia pubblica preposta all'erogazione dei contributi e all'applicazione dei prelievi supplementari sulla produzione lattiera. Le controversie relative a tale regime erano frequentemente caratterizzate da questioni interpretative sulla corretta quantificazione dei prelievi e sull'applicazione retroattiva di norme e di orientamenti giurisprudenziali. In particolare, quando il Consiglio di Stato aveva pronunciato sentenze che invalidavano o reinterpretavano calcoli precedentemente effettuati da AGEA, l'agenzia era tenuta a rieseguire i propri atti amministrativi secondo le direttive impartite dalla giurisdizione amministrativa superiore, processo noto come ottemperanza alle sentenze.
La questione giuridica
Il cuore della controversia risiedeva nella legittimità del provvedimento di ricalcolo emanato da AGEA in ottemperanza a precedenti decisioni del Consiglio di Stato. Cipolla contestava che il ricalcolo fosse stato effettuato con modalità non conformi alle prescrizioni giurisprudenziali oppure che comportasse l'applicazione di interpretazioni normative non corrette. La questione rivolgeva dunque al TAR il problema di verificare se AGEA avesse correttamente recepito e eseguito le sentenze del Consiglio di Stato, e se i criteri e i calcoli utilizzati per determinare l'importo dovuto fossero giuridicamente e fattivamente ineccepibili.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, pronunciandosi nella camera di consiglio del 6 giugno 2023, ha ritenuto che la controversia non potesse essere completamente risolta sulla base della documentazione e degli elementi allora disponibili. Piuttosto che accogliere integralmente il ricorso di Cipolla o respingerlo definitivamente, il collegio ha deciso di disporre ulteriori incombenti istruttori, cioè l'acquisizione di documenti, dati tecnici, o altre prove ritenute necessarie per verificare puntualmente la correttezza del ricalcolo operato da AGEA. Questa scelta procedurale riflette una valutazione secondo cui, pur non potendo il TAR disconoscere quanto deciso dal Consiglio di Stato, sussistevano zone di incertezza e di controversia sulle modalità concrete di applicazione di quelle sentenze che richiedevano approfondimenti fattuali e giuridici ulteriori prima di una decisione definitiva.
La decisione
Il Tribunale ha respinto il ricorso di Cipolla parzialmente, anziché nella sua interezza, conservando così la possibilità di una riapertura della questione dopo l'espletamento degli incombenti istruttori ordinati. Ha fissato la prima udienza pubblica per la prosecuzione della trattazione nel mese di ottobre 2024, senza anticipare quale sarebbe stata l'esito finale. Ha rinviato al momento del giudizio definitivo la liquidazione delle spese di giudizio, affidando a quel momento la valutazione di chi avrebbe dovuto sostenerle. Infine, ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, formalità tipica che assicura l'efficacia degli ordini giudiziali nei confronti della pubblica amministrazione.
Massima
La pubblica amministrazione, nel dare esecuzione a sentenze della giurisdizione superiore attraverso il ricalcolo di propri atti, deve procedere in conformità alle prescrizioni giurisprudenziali, e qualora la corretta applicazione di tali prescrizioni non sia facilmente verificabile dai soli documenti amministrativi, il giudice amministrativo può ordinare istruttorie ulteriori per accertare la legittimità sostanziale del ricalcolo stesso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Stefano Celeste Cozzi, Consigliere per l'annullamento del provvedimento notificato da AGEA in data 27/01/2022 all'Az. Ag. Cipolla Luigi avente ad oggetto “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria – Ricalcolo del prelievo supplementare imputato, con tutti i suoi allegati, con cui veniva comminato all'azienda destinataria, a seguito del ricalcolo del prelievo in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, il pagamento per l'annata 2003/2004 della somma di € 7.986,11 a titolo di capitale e di € 2.956,20 a titolo di interessi, (doc. 1), nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto. sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2022, proposto da Luigi Cipolla, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 il dott. Giovanni Zucchini; Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in parte e dispone per il resto incombenti istruttori, come in motivazione. Spese al definitivo. Fissa, per la prosecuzione della trattazione, la prima udienza pubblica di ottobre 2024. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →