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Sentenza n. 202301477/2023

Sentenza n. 202301477/2023

4H - POLIZIA PENITENZIARIA - NON IDONEITÀ PERMANENTE AL SERVIZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301477/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un militare, per il quale non sono pubblicate le generalità per ragioni di privacy, è stato sottoposto a valutazione medica presso il Centro Ospedaliero Militare di Milano al fine di accertare la propria idoneità psicofisica al servizio militare. La Commissione medica del Centro, con verbale del 25 novembre 2022, ha espresso un giudizio di non idoneità permanente al servizio di istituto. Il ricorrente, ritenendo illegittima questa valutazione e sostenendo di non essere stato correttamente valutato nel corso degli accertamenti sanitari, ha presentato ricorso al TAR della Lombardia per l'annullamento del verbale della Commissione e per l'accertamento del proprio diritto a essere valutato secondo le corrette procedure, con conseguente ottenimento del giudizio di idoneità.

Il quadro normativo

La materia dell'idoneità del personale militare è regolata dalla legislazione in materia di ordinamento militare e dalle direttive amministrative del Ministero della Difesa relative alle procedure di valutazione medica. La valutazione dell'idoneità psicofisica rappresenta un accertamento tecnico-medico finalizzato a verificare la compatibilità dello stato di salute del militare con le esigenze operative e di sicurezza del servizio. L'atto mediante il quale la Commissione medica militare esprime il proprio giudizio di idoneità o non idoneità è un provvedimento amministrativo soggetto al controllo del giudice amministrativo in caso di ricorso, con i limiti caratteristici delle valutazioni tecniche ad alto contenuto specialistico.

La questione giuridica

Il ricorso mette in discussione il corretto svolgimento della procedura di accertamento medico e la fondatezza clinica e amministrativa del giudizio negativo di idoneità. Il nucleo della controversia consiste nel verificare se la Commissione medica abbia esercitato correttamente il proprio potere di valutazione, rispettando il diritto del ricorrente a una valutazione obiettiva, imparziale e tecnicamente consona, ovvero se la valutazione sia affetta da vizi procedurali, errori medici manifesti o irragionevolezza. Il ricorrente lamenta che non sia stato correttamente valutato negli accertamenti sanitari condotti, richiedendo al giudice di pronunciarsi su questa violazione e di riconoscere il proprio diritto a una valutazione legittima che lo conduca al giudizio di idoneità.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato il ricorso e gli atti acquisiti, ritenendo infondati i motivi dedotti dal ricorrente per l'annullamento della valutazione medica. La sentenza respinge il ricorso in quanto la Commissione medica ha esercitato la propria competenza in materia di valutazione dell'idoneità psicofisica secondo le procedure e i criteri fissati dalla normativa e dalle direttive amministrative applicabili. Il TAR ha evidentemente valutato che non sussistevano elementi atti a provare che la valutazione fosse stata effettuata in modo irragionevole, arbitrario o in violazione di diritti procedurali fondamentali. La decisione del TAR si basa sulla considerazione che le valutazioni mediche effettuate da commissioni pubbliche qualificate godono di una presunzione di legittimità e correttezza tecnica, e che il controllo giurisdizionale su tali valutazioni è limitato a specifici vizi processuali o a profili di manifesta irragionevolezza nell'applicazione dei criteri clinici.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando così la legittimità della valutazione medica effettuata dalla Commissione del Centro Ospedaliero Militare di Milano relativa alla non idoneità permanente al servizio. Le spese della controversia sono state compensate, ciò che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese legali. La sentenza è immediatamente esecutiva da parte dell'autorità amministrativa. Il tribunale ha inoltre disposto, come richiesto dalle norme sulla privacy e sul trattamento dei dati sanitari, che nella diffusione della presente sentenza le generalità del ricorrente e ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti debbano essere oscurati.

Massima

Il giudizio di idoneità psicofisica espresso da una commissione medica dell'amministrazione militare è sindacabile dal giudice amministrativo solamente per violazione dei diritti procedurali essenziali o in caso di manifesta irragionevolezza della valutazione medica, restando altrimenti coperto da presunzione di legittimità e competenza tecnica.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del giudizio espresso dalla Commissione del Centro Ospedaliero Militare di Milano con Verbale Modello -OMISSIS- del 25 novembre 2022, di non idoneità permanente al servizio di istituto, nonché di ogni altra relativa valutazione, accertamento, giudizio e parere espressi dalla Commissione stessa, di estremi non conosciuti,
nonché per l'accertamento e la tutela del diritto e dell'interesse legittimo pretensivo del ricorrente ad essere correttamente valutato nell'ambito degli accertamenti sanitari e ottenere, conseguentemente, il giudizio di idoneità sotto il profilo psicofisico.
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Gozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, Ministero della Giustizia, ciascuno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito per l’Amministrazione l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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