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Sentenza n. 202301469/2023

Sentenza n. 202301469/2023

4X - GESTIONE RIFIUTI - ORDINANZA RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301469/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha affrontato un ricorso proposto dalla società Immobiliare Pavone S.r.l. avverso un'ordinanza adottata dal Sindaco del Comune di Lainate il 19 aprile 2021, identificata con il numero 91. La ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento sindacale, previamente ottenendo la sospensione cautelare della sua efficacia nel corso dei giudizi cautelari antecedenti. La controversia vede come controparte il Comune di Lainate, rappresentato dal Sindaco pro tempore, e il Ministero dell'Interno, il cui coinvolgimento nella causa suggerisce profili di rilevanza nazionale o questioni attinenti alla legittimità dell'esercizio del potere sindacale. La causa è stata decisa in camera di consiglio nella data del 17 maggio 2023, dopo l'udienza pubblica nella quale i difensori delle parti hanno illustrato le loro posizioni al collegio giudicante composto dal Presidente Gabriele Nunziata, dal Consigliere Antonio De Vita e dalla Referendaria Katiuscia Papi, che ha ricoperto il ruolo di Estensore della sentenza.

Il quadro normativo

L'ordinanza sindacale impugnata si colloca nell'ambito della potestà normativa e di amministrazione locale riconosciuta ai Sindaci dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie, in particolare dal Decreto Legislativo 267 del 2000, il cosiddetto Testo Unico degli Enti Locali, che disciplina le funzioni e i poteri dei Comuni e dei loro rappresentanti. Il Sindaco, in quanto organo esecutivo dell'ente locale e titolare di funzioni amministrative, è competente ad emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente per fronteggiare situazioni che richiedono intervento immediato nell'interesse della comunità amministrata. Le ordinanze sindacali costituiscono atti amministrativi soggetti al controllo della legittimità da parte della magistratura amministrativa, potendo essere impugnate dinanzi al TAR qualora eccedano i limiti delle competenze statutarie o violino principi generali dell'ordinamento, nonché laddove difettino i presupposti di necessità e urgenza che le contraddistinguono. Il ricorso amministrativo deve essere fondato su violazioni normative concrete o su violazioni dei principi costituzionali e dei principi generali del diritto amministrativo.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità dell'ordinanza sindacale dal punto di vista della sua adozione, del suo contenuto dispositivo e della sussistenza dei presupposti di legittimità formali e sostanziali che ne giustificassero l'emanazione. La ricorrente ha contrastato il provvedimento ritenendo che il Sindaco avesse ecceduto i propri poteri oppure che l'ordinanza fosse contraria a disposizioni di legge o a principi fondamentali dell'azione amministrativa, come la proporzionalità, la ragionevolezza e il rispetto del principio di legalità. La complessità della questione derivava dal fatto che la sospensione cautelare era stata accordata dalle autorità competenti durante la fase cautelare, segnalando apparenti profili di illegittimità del provvedimento che tuttavia non trovavano riscontro sufficiente nel merito della causa, costringendo il giudice ad una valutazione scrupolosa della fondatezza complessiva del ricorso.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha condotto un'analisi approfondita dei presupposti di legittimità dell'ordinanza sindacale, confrontando gli argomenti dedotti dalla ricorrente con i profili difensivi rappresentati dal Comune di Lainate e dal Ministero dell'Interno. Pur avendo riconosciuto, in precedenza, i presupposti idonei a giustificare la concessione della sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento, il collegio ha ritenuto che tali elementi non fossero sufficienti per integrare, nel merito, una violazione complessiva della legittimità amministrativa dell'ordinanza. Il giudice ha valutato positivamente la conformità dell'atto alle disposizioni normative applicabili e ha riconosciuto che il Sindaco aveva agito nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi generali di corretta amministrazione. La motivazione della sentenza, sebbene non interamente descritta nel presente estratto, riflette una ponderazione accurata delle eccezioni sollevate dalla ricorrente e una loro comparazione con la difesa dell'amministrazione, conducendo il collegio a rigettare complessivamente le censure mosse nei confronti dell'ordinanza contestata.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente pronunciato il rigetto del ricorso proposto da Immobiliare Pavone S.r.l., determinando così la reiezione di tutte le censure e le eccezioni dedotte dalla ricorrente avverso l'ordinanza sindacale. Con l'effetto del rigetto della domanda cautelare già accolta in precedenza, il provvedimento sindacale ha riacquistato piena efficacia. Le spese relative al giudizio amministrativo sono state compensate tra le parti, una soluzione che riflette l'assenza di una netta prevalenza degli interessi di una parte rispetto all'altra, anche considerando la concessione della sospensione cautelare nel corso della fase precedente. La sentenza è ordinata di essere eseguita dall'autorità amministrativa competente, in conformità ai poteri derivanti dalla sentenza medesima.

Massima

Il Sindaco, nell'esercizio dei propri poteri ordinamentali, può legittimamente adottare provvedimenti amministrativi idonei all'interesse collettivo nei limiti della sua competenza, e tali ordinanze rimangono legittime quando rispettino i principi di proporzionalità, ragionevolezza e legalità, anche se in precedenza sospese in via cautelare per il raggiungimento della soglia di fumus boni iuris.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Lainate n. 91 del 19 aprile 2021.
sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2021, proposto da Immobiliare Pavone S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Scaglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Lainate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Travi ed Elena Travi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lainate e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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