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Sentenza n. 202301468/2023

Sentenza n. 202301468/2023

3A - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - DANNI SUBITI DAL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI LEGGE POSTI DALLA DIRETTIVA 2008/50/CE RELATIVA ALLA QUUALITÀ DELL'ARIA - RISARCIMENTO DANNI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202301468/2023
EsitoNON LUOGO A PROVVEDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia lamentando di aver subito un danno alla salute e alla vita di relazione a causa dell'inerzia, cioè della mancata azione, del Comune di Milano e della Regione Lombardia. Il ricorrente agiva davanti al giudice amministrativo per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza di questo inadempimento amministrativo. La controversia nasceva da una situazione in cui le amministrazioni pubbliche non avevano adottato i provvedimenti necessari e doverosi, causando al ricorrente pregiudizio alla sua sfera giuridica personale, in particolare sotto il profilo della salute e delle relazioni sociali.

Il quadro normativo

La materia del risarcimento del danno da parte della pubblica amministrazione è disciplinata dalle norme sul diritto amministrativo, in particolare dal codice del processo amministrativo e dalle disposizioni relative alla responsabilità della pubblica amministrazione. Tuttavia, la questione della giurisdizione, cioè di quale giudice sia competente a conoscere una controversia, è fondamentale e presenta aspetti complessi quando si tratta di danni alla salute o al patrimonio. Il diritto positivo italiano distingue tra la competenza del giudice amministrativo, competente su questioni di legittimità amministrativa, e quella del giudice ordinario, competente su questioni di responsabilità civile e risarcimento del danno. Le Sezioni Unite della Cassazione e la giurisprudenza costituzionale hanno tracciato confini precisi su questa ripartizione di competenze.

La questione giuridica

Il nodo cruciale della controversia riguardava la giurisdizione, ovvero se il Tribunale Amministrativo Regionale fosse il giudice competente a conoscere della domanda di risarcimento danni per inerzia amministrativa. Il ricorrente aveva convenuto il Comune e la Regione davanti al TAR, ma si poneva il problema se una domanda di indennizzo per danno alla salute e alla vita di relazione, conseguente a presunta inerzia della pubblica amministrazione, rientrasse nella competenza della giustizia amministrativa o dovesse invece essere proposta al giudice ordinario. Questa questione giuridica è delicata perché tocca il confine tra due ordini di giurisdizione distinti e richiede un corretto inquadramento della natura della pretesa vantata.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella sua camera di consiglio del 30 maggio 2023, ha verificato la propria competenza giurisdizionale e ha preso atto di un precedente orientamento delle Sezioni Unite che aveva già statuito sulla medesima questione, affermando che la giurisdizione in materia di risarcimento danni per pregiudizio alla salute e alla vita di relazione appartiene al giudice ordinario e non al giudice amministrativo. Il TAR ha ritenuto di dovere rispettare questo orientamento già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la quale riservava al giudice civile la cognizione di controversie aventi ad oggetto la responsabilità civile, anche quando la responsabilità imputata fosse quella della pubblica amministrazione. Il collegio giudicante, pertanto, non ha potuto entrare nel merito della controversia per valutare se effettivamente il Comune di Milano e la Regione Lombardia avessero mantenuto un atteggiamento di inerzia tale da generare danno risarcibile.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale, definitivamente pronunciando, ha dichiarato il non luogo a provvedere, affermando cioè che mancava della giurisdizione necessaria per decidere la causa. Ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa secondo le modalità prescritte. Le spese della causa sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene i propri costi processuali senza poter pretendere il rimborso dall'altra parte. Il ricorrente, per proseguire nella sua azione, avrebbe dovuto rivolgersi al giudice ordinario, ossia al tribunale civile competente per territorio.

Massima

Quando una parte lamenta il risarcimento di danno alla salute e alla vita di relazione derivante da presunta inerzia della pubblica amministrazione, la causa deve essere proposta al giudice ordinario e non al Tribunale Amministrativo Regionale, il quale non ha giurisdizione su materie di responsabilità civile.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura,	Consigliere
per la condanna
delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno subito alla salute e alla vita di relazione del ricorrente, in conseguenza dell’inerzia tenuta dal Comune di Milano e da Regione Lombardia.
sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Amorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura civica in Milano, Via della Guastalla, n. 6;
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piera Pujatti e Annalisa Santagostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto che le Sezioni Unite hanno statuito sulla giurisdizione a favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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