1C - ARERA - DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021 N. 363/2021/R/RIF
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301459/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Montello S.p.A., operatore nel settore della gestione e della chiusura del ciclo dei rifiuti, ha presentato ricorso amministrativo avverso due provvedimenti che incidevano direttamente sulla sua posizione economica e sulla qualificazione degli impianti che gestiva. Il primo provvedimento è la Deliberazione ARERA numero 363 del 3 agosto 2021, recante la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio denominato MTR-2, che stabilisce i criteri per il calcolo delle tariffe nel settore della gestione dei rifiuti a livello nazionale. Il secondo provvedimento è la Deliberazione della Giunta Regionale della Friuli Venezia Giulia numero 2039 del 30 dicembre 2021, che attuava a livello regionale le disposizioni del MTR-2. La controversia è sorta in merito alla qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo secondo la classificazione in impianti integrati, minimi e aggiuntivi, nonché alle metodologie applicate per valutare il livello di pressione competitiva, l'attività di programmazione settoriale e il grado di integrazione della filiera, tutti parametri che incidono direttamente sulla determinazione delle tariffe e quindi sui costi che gli operatori devono sostenere.
Il quadro normativo
La materia della gestione dei rifiuti e della tariffazione dei servizi di igiene urbana è disciplinata da un complesso sistema normativo che coinvolge sia la legislazione statale che regionale. ARERA, l'Autorità di Regolazione per l'Energia le Reti e l'Ambiente, è l'ente deputato a definire i metodi tariffari per i servizi di gestione dei rifiuti, operando in conformità ai principi di efficienza economica, sostenibilità e trasparenza. Il Metodo Tariffario Rifiuti rappresenta il documento fondamentale entro il quale si definiscono i criteri, le metodologie e i parametri per la determinazione delle tariffe applicate agli utenti finali e agli operatori del settore. Le regioni, a loro volta, hanno il compito di recepire e attuare a livello territoriale le disposizioni nazionali, adattandole al contesto specifico dei singoli ambiti territoriali ottimali. La legge quadro sulla gestione dei rifiuti e il relativo corpus normativo prevedono che tali metodologie tariffarie debbono rispettare principi di trasparenza, proporzionalità e razionalità nel contemperamento dei diversi interessi in gioco, inclusi quelli degli operatori economici del settore.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguardava la legittimità delle metodologie e dei parametri utilizzati per la qualificazione degli impianti e la conseguente determinazione della struttura tariffaria secondo il MTR-2. Montello S.p.A. contestava principalmente la correttezza delle valutazioni relative al livello di pressione competitiva nel mercato locale, all'attività di programmazione settoriale svolta dalla Regione e al grado di integrazione della filiera, tutti elementi che influenzano direttamente il posizionamento dell'impianto nella classificazione di impianti integrati, minimi o aggiuntivi e, di conseguenza, l'importo delle tariffe applicabili. La questione presentava profili di complessità giuridica rilevanti, poiché comportava l'interpretazione e l'applicazione corretta di criteri tecnici e metodologici contenuti in una deliberazione di un'autorità amministrativa indipendente, verificandone la compatibilità con i principi generali del diritto amministrativo in tema di ragionevolezza, proporzionalità e corretta istruttoria dei procedimenti amministrativi.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando nel dettaglio gli atti di ricorso e i motivi aggiunti successivamente depositati, nonché gli allegati tecnici e documentali sottoposti a valutazione, ha riscontrato vizi e irregolarità negli atti impugnati tali da determinarne l'illegittimità. Il collegio giudicante ha in particolare ritenuto che le procedure di istruttoria e le valutazioni tecniche condotte ai fini della qualificazione degli impianti e della conseguente applicazione della metodologia tariffaria non fossero state condotte in conformità ai principi di trasparenza, corretta procedura e proporzionalità. Le argomentazioni tecniche sviluppate in sede di ricorso e ulteriormente articolate nei motivi aggiunti hanno evidenziato profili di illogicità o di violazione delle norme procedurali applicabili nella formazione dei provvedimenti impugnati. Il TAR ha così optato per l'accoglimento del ricorso, ritenendo che i vizi riscontrati fossero tali da contaminare l'intera catena decisionale che aveva portato all'emanazione dei provvedimenti impugnati.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, ha accolto sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti, annullando i provvedimenti impugnati per la parte di interesse. Nello specifico, sono stati annullati la Deliberazione ARERA numero 363 del 3 agosto 2021, la Deliberazione della Giunta Regionale numero 2039 del 30 dicembre 2021, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi le note regionali e dell'AUSIR che recavano le conseguenze applicative di tali deliberazioni in relazione alla qualificazione degli impianti e alla loro classificazione secondo i parametri contestati. Le spese processuali sono state compensate tra le parti. La sentenza è stata dichiarata esecutiva, imponendo alle amministrazioni interessate di dare seguito alle disposizioni contenute nel provvedimento giurisprudenziale.
Massima
L'Autorità di Regolazione per l'Energia le Reti e l'Ambiente nel definire metodologie tariffarie per la gestione dei rifiuti deve operare con piena trasparenza nei criteri di valutazione, corretta procedura nell'istruttoria e ragionevole proporzionalità dei parametri utilizzati per la qualificazione degli impianti, potendo il giudice amministrativo sindacare la legittimità di tali atti laddove sussistano vizi procedurali o sostanziali nell'applicazione della metodologia prescelta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della Deliberazione di ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 363 del 3 agosto 2021 recante la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2); - della D.G.R. n. 2039 del 30 dicembre 2021 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi: ogni atto e provvedimento relativi all'istruttoria condotta ai fini della qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo e della conseguente individuazione degli impianti integrati, minimi e aggiuntivi; ogni atto e provvedimento attraverso il quale, ai predetti fini, sono stati accertati e valutati il “livello di pressione competitiva”, “l'attività di programmazione settoriale” e il “grado di integrazione della filiera”, ai sensi della citata Deliberazione ARERA n. 363 del 3 agosto 2021; quanto al ricorso per motivi aggiunti: - della nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. n. 34009 del 13 giugno 2022 e dei relativi allegati; - della nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. n. 0032321 del 6 giugno 2022; - della nota dell'AUSIR del 10 maggio 2022 e dei relativi allegati. sul ricorso numero di registro generale 956 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Montello S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Mario Pagliarulo e Andrea Bonanni, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia; Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1; Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita; Desag Ecologia s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Barrasso e Elena Alberti, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia; Bioman S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita; Isontina Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita; AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Desag Ecologia s.c. a r.l.; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti ai sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati per la parte di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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