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Sentenza n. 202301458/2023

Sentenza n. 202301458/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DETENZIONE ARMI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301458/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Lorenzo Mascherpa, avvocato, ricorre in via giurisdizionale amministrativa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare un decreto prefettizio emanato dalla Prefettura della Provincia di Lodi in data 2 maggio 2022, notificato in data 8 maggio 2022. Il provvedimento imponeva al ricorrente il divieto assoluto di detenere qualsiasi tipologia di armi, munizioni o materiali esplodenti e gli intimava di procedere alla vendita o cessione delle armi da lui possedute a persona non convivente entro centocinquanta giorni dalla notifica, decorsi inutilmente i quali le armi sarebbero state confiscate e versate alla Direzione di Artiglieria competente per territorio. La controversia era stata preceduta da una comunicazione di preavviso inviata dalla Prefettura di Lodi in data 22 marzo 2022, con la quale era stato comunicato al ricorrente l'intenzione di emanare il provvedimento di divieto di detenzione armi. Il ricorrente decise di impugnare tanto il decreto prefettizio quanto la comunicazione di preavviso che lo aveva preceduto.

Il quadro normativo

La disciplina della detenzione e del porto d'armi in Italia è regolata dal Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza e da norme specifiche in materia di armi e munizioni. Il prefetto possiede il potere di emanare decreti di divieto di detenzione di armi sulla base di valutazioni relative alla pericolosità dei soggetti o a situazioni che richiedono misure restrittive per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Tale potere deve però essere esercitato nel rispetto dei principi di legalità, motivazione, proporzionalità e del diritto di difesa della parte interessata. La confisca delle armi costituisce una conseguenza del divieto di detenzione qualora il destinatario del decreto non provveda spontaneamente alla vendita o cessione entro il termine prescritto. Le norme in questione si inquadrano nel sistema di prevenzione generale previsto dall'ordinamento amministrativo per tutelare la pubblica sicurezza.

La questione giuridica

Il punto controverso era se il provvedimento prefettizio fosse legittimo sotto il profilo procedimentale e sostanziale, ovvero se il prefetto avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nel vietare la detenzione di armi al ricorrente. In particolare, era in discussione se il decreto fosse adeguatamente motivato, se fossero stati rispettati i diritti procedurali del ricorrente, se sussistessero effettivamente i presupposti fattici e legali che giustificassero un provvedimento così restrittivo nei confronti di un avvocato, e se fosse stata rispettata la proporzionalità tra il fine perseguito di tutela della sicurezza pubblica e i mezzi impiegati tramite il divieto totale di detenzione di armi. La questione rivestiva rilevanza per il bilanciamento tra l'esigenza di sicurezza pubblica e i diritti soggettivi dell'interessato.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso sulla base di una valutazione critica del decreto prefettizio. Benché il testo non contenga una motivazione dettagliata, l'accoglimento del ricorso denota che il collegio giudicante ha riscontrato uno o più vizi rilevanti nel provvedimento impugnato. È probabile che il TAR abbia ravvisato carenze nella motivazione del decreto, ovvero l'assenza o l'insufficienza della giustificazione delle ragioni che avevano condotto il prefetto ad emanare il provvedimento restrittivo. Potrebbe inoltre essere stato ritenuto che non ricorressero i presupposti fattuali per giustificare il provvedimento, oppure che la procedura amministrativa fosse stata viziata nella fase di preavviso. Il giudice amministrativo ha valutato che il decreto non superava il vaglio di legittimità secondo i principi consolidati del diritto amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso di Lorenzo Mascherpa e ha annullato il decreto prefettizio del 2 maggio 2022 con il quale gli era stato vietato di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti. La sentenza ha altresì annullato ogni atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi inclusa la comunicazione di preavviso notificata in data 22 marzo 2022. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, significando che ciascuna parte sopporterà le proprie spese legali senza condanne reciproche. Il TAR ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, garantendo l'efficacia del provvedimento giurisdizionale.

Massima

L'esercizio del potere prefettizio di emanare decreti di divieto di detenzione di armi è sottoposto al rispetto dei principi di legalità, motivazione adeguata e proporzionalità, e il mancato rispetto di tali principi determina l'illegittimità del provvedimento e la sua conseguente annullabilità in sede di giurisdizione amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere
Luca Iera,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
i) del decreto del Prefetto della Provincia di Lodi datato 2.05.2022, prot. n. 19986, notificato in data 8.05.2022, con il quale è stato fatto divieto al ricorrente Avv. Lorenzo Mascherpa di “detenere qualsiasi tipologia di armi, munizioni o materiali esplodenti” e conseguentemente ingiunto di “procedere alla vendita o alla cessione delle armi in suo possesso a persona non convivente entro il termine di 150 (centocinquanta) dalla data della notifica del presente provvedimento, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, le armi predette saranno versate, previa confisca, alla Direzione di Artiglieria competente per territorio ai sensi dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152”;
ii) nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quello impugnato in via principale e diretta, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la comunicazione di preavviso di provvedimento della Prefettura di Lodi tendente ad ottenere l'emanazione di provvedimento di divieto detenzione armi, munizioni e materie esplodenti, notificato in data 22.03.2022, con riserva di motivi aggiunti per gli atti che non si sono potuti conoscere.
sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2022, proposto da Lorenzo Michele Mascherpa, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Merlini, Lorenzo Michele Mascherpa, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Merlini in Milano, piazza Vetra, 17;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
U.T.G. - Prefettura di Lodi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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