1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - SERVIZIO DI NOLO CASSONI, PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO PRESSO TERZI DI SABBIE DERIVANTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE - AGGIUDICAZIONE - REVOCA - NUOVA AGGIUDICAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301451/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La DAF Costruzioni stradali s.r.l. aveva ottenuto l'aggiudicazione da parte di CAP Holding s.p.a. per un servizio di nolo cassoni, prelievo, trasporto e smaltimento di sabbie derivanti dagli impianti di trattamento acque reflue urbane gestiti da Alfa s.r.l., con il codice identificativo di gara CIG 92363740F3. Tuttavia, con determinazione del 16 gennaio 2023, CAP Holding ha revocato l'aggiudicazione al primo contraente e ha successivamente aggiudicato il medesimo servizio, già il 18 gennaio 2023, alla Ecology Sistem s.r.l. La DAF ha tempestivamente impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sia la revoca della propria aggiudicazione sia il provvedimento di riassegnazione a favore del nuovo affidatario, chiedendo inoltre l'annullamento di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi alla revoca medesima. La controversia si inserisce nel contesto della gestione dei servizi di trattamento acque reflue e della relativa gestione dei rifiuti derivanti, materia che comporta una rilevante dimensione ambientale e gestionale.
Il quadro normativo
La materia è regolata dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il codice dei contratti pubblici, che disciplina le procedure di gara, l'aggiudicazione e le relative modalità di impugnazione. In particolare, il decreto legislativo 50/2016 prevede articolati meccanismi di controllo sulla legittimità dei procedimenti di affidamento e sulla possibilità per l'amministrazione di revocare l'aggiudicazione quando ricorrono specifiche condizioni tassativamente indicate dalla legge. L'articolo 76 del decreto legislativo 50/2016, richiamato nella sentenza, riguarda le comunicazioni che l'amministrazione deve effettuare alle parti interessate. Il principio generale è che la pubblica amministrazione gode di ampi poteri di autotutela amministrativa, ma tali poteri rimangono comunque sottoposti al controllo giurisdizionale sulla loro legittimità sostanziale e procedimentale.
La questione giuridica
Il punto controvertito verteva sulla legittimità della revoca dell'aggiudicazione disposta da CAP Holding nei confronti della DAF e sulla conseguente riassegnazione del servizio a Ecology Sistem. DAF contestava l'operato di CAP Holding argomentando che la revoca fosse priva di una giustificazione amministrativa adeguata o che comunque violasse i principi di trasparenza e correttezza della gestione dei procedimenti pubblici. La questione era giuridicamente complessa perché comportava il bilanciamento fra il potere di autotutela dell'amministrazione e il diritto del ricorrente a vedersi rispettata la propria aggiudicazione, nonché il vaglio della sussistenza di motivi effettivi e legittimi che giustificassero il ripensamento amministrativo.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa pubblicata, il dispositivo di reiezione del ricorso consente di inferire che il Tribunale ha ritenuto sussistenti le ragioni che avevano spinto CAP Holding a revocare l'aggiudicazione alla DAF. Verosimilmente, il giudice ha valutato che l'amministrazione aveva fondati motivi per dubitare della adeguatezza della proposta di DAF ovvero della sussistenza dei requisiti prescritti dal bando e dal capitolato speciale d'appalto. Il Tribunale ha ritenuto che i vizi eventualmente lamentati da DAF non fossero tali da inficiare il procedimento revocatorio oppure che la revoca stessa fosse stata disposta in conformità alle previsioni normative che autorizzavano tale potere all'amministrazione. La compensazione delle spese di lite fra le parti suggerisce inoltre che il Tribunale non ha ritenuto manifesta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, mantenendo una posizione di equilibrio processuale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dalla DAF Costruzioni stradali s.r.l., confermando dunque la legittimità della revoca dell'aggiudicazione disposta da CAP Holding e la validità della riassegnazione del servizio a Ecology Sistem s.r.l. del 18 gennaio 2023. Le spese di lite sono state compensate fra tutte le parti, il che significa che ciascuna ha sopportato i propri costi processuali. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente.
Massima
La pubblica amministrazione è legittimata a revocare un'aggiudicazione già disposta quando ricorrano motivi fondati relativi all'inadeguatezza della proposta del contraente aggiudicatario o alla mancanza dei requisiti prescritti, restando comunque subordinato l'esercizio di tale potere al controllo giurisdizionale sulla legittimità procedimentale e sostanziale del provvedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l’annullamento - della determinazione della CAP Holding s.p.a. del 16 gennaio 2023, prot. n. 395/LAC/df, avente ad oggetto la “revoca aggiudicazione di gara” per l’affidamento del “Servizio di nolo cassoni, prelievo, trasporto e smaltimento/recupero presso terzi di sabbie derivanti dagli impianti di trattamento acque reflue urbane gestiti da Alfa Srl” (CIG 92363740F3), assegnato alla DAF costruzioni stradali s.r.l.; - del provvedimento del 18 gennaio 2023, con il quale la CAP Holding s.p.a. ha aggiudicato il servizio alla Ecology Sistem s.r.l.; - delle comunicazioni effettuate, ai sensi dell’articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalla CAP Holding s.p.a. alla Ecology Sistem s.r.l. ed alla DAF costruzioni stradali s.r.l.; - dei provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, ivi inclusi: a) la nota e-mail di Alfa s.r.l. del 6 dicembre 2022; b) la nota CAP Holding s.p.a. del 12 dicembre 2022, di convocazione all’audizione del 14 dicembre 2022, ricevuta in pari data; c) la nota CAP Holding s.p.a. del 21 dicembre 2022, prot. n. PDO 318/2022 di “Avvio del procedimento di revoca aggiudicazione di gara”; d) i verbali di gara; e) il provvedimento di ammissione alla gara della Ecology Sistem s.r.l.; f) la determinazione a contrarre; g) il bando; h) il disciplinare di gara; i) il capitolato speciale d’appalto; nonché per la dichiarazione dell’inefficacia ex tunc o, in subordine, ex nunc del contratto nelle more eventualmente stipulato e per la condanna della parte resistente al risarcimento del danno in forma specifica, mediante la re-immissione della DAF costruzioni stradali s.r.l. nella gestione del servizio. sul ricorso numero di registro generale 252 del 2023, proposto da DAF Costruzioni stradali s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Invernizzi e Carlo Iacobellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Roberto Invernizzi in Milano, via Vincenzo Monti n. 41; Cap Holding s.p.a. ed Alfa s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentate e difese dagli avvocati Giorgio Lezzi e Sabrina Maria Maiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Lezzi in Milano, corso di Porta Vittoria n. 9; Ecology Sistem s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Monica Bertolini, Paolo Colombo e Giovanni Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Monti in Milano, via Marcello Malpighi n. 12; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società Cap Holding p.a., Alfa a r.l. ed Ecology Sistem a r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli articoli 74 e 120, comma 10, del codice del processo amministrativo; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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