1C - ARERA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DEPURAZIONE E GESTIONE DELLA RETE FOGNARIA - RICONOSCIMENTO COSTI - ATTUAZIONE DELIBERE ARERA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301449/2023 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Mauro Gatti, Consigliere per l’annullamento 1) quanto al ricorso n. 203 del 2022: a) della delibera del Comitato Istituzionale d’Ambito di EGAS n. 33 del 15.7.2021 pubblicata in data 16/7/2021, notificata al Consorzio ricorrente in data 20.7.21, "determinazione del corrispettivo spettante al Consorzio ZIR Chilivani Ozieri per l’espletamento dei servizi prestati a favore del Gestore del SII Abbanoa spa" e del relativo allegato A, "istruttoria per la definizione del costo marginale del servizio fornito nell’ambito di una attività di common carriage .... "; della delibera ARERA ignota al ricorrente, di eventuale approvazione della citata delibera EGAS n. 33/2021; b) ove occorra delle delibere ARERA (o ex AEEGSI) n. 643/2013/R/idr, n. 656/2015R/idr, 580/2019R/idr , n. 664/2015 e relativi allegati; c) di ogni altro provvedimento presupposto connesso o conseguente ai provvedimenti sopra indicati; 2) quanto al ricorso n. 208 del 2022: a) della delibera del Comitato Istituzionale d’Ambito di EGAS n. 33 del 15.7.2021 pubblicata in data 16/7/2021, notificata al Consorzio ricorrente in data 20.7.21, "determinazione del corrispettivo spettante al Consorzio ZIR Chilivani Ozieri per l’espletamento dei servizi prestati a favore del Gestore del SII Abbanoa spa" e del relativo allegato A, "istruttoria per la definizione del costo marginale del servizio fornito nell’ambito di una attività di common carriage .... "; della delibera ARERA ignota al ricorrente, di eventuale approvazione della citata delibera EGAS n. 33/2021; b) ove occorra delle delibere ARERA (o ex AEEGSI) n. 643/2013/R/idr, n. 656/2015R/idr, 580/2019R/idr , n. 664/2015 e relativi allegati; c) di ogni altro provvedimento presupposto connesso o conseguente ai provvedimenti sopra indicati. sul ricorso numero di registro generale 203 del 2022, proposto da Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Interesse Regionale di Chilivani- Ozieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Demartis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Egas- Ente di Governo dell’Ambito Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio; Abbanoa S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giulio Steri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Abbanoa S.P.A e di Egas- Ente di Governo dell’Ambito Sardegna e di Abbanoa S.p.A. e di Egas- Ente di Governo dell’Ambito Sardegna; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 208 del 2022, proposto da Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Interesse Regionale di Chilivani- Ozieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Demartis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Egas- Ente di Governo dell’Ambito Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio; Abbanoa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giulio Steri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) dichiara inammissibili i ricorsi indicati in epigrafe; 2) compensa tra le parti le spese della lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
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