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Sentenza n. 202301448/2023

Sentenza n. 202301448/2023

1L - ACCADEMIA DI BRERA - BANDO PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA - CANDIDATI ELETTI - ESCLUSIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301448/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda il procedimento di elezione del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Brera per l'anno 2022. Antonio Vincenzo Boscarino, candidato alle elezioni indette con bando del 9 maggio 2022, ha impugnato davanti al TAR Lombardia una serie di atti amministrativi relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali, incluse le determinazioni della commissione elettorale e i relativi verbali redatti tra il 14 e il 16 giugno 2022. Il ricorrente contestava tanto le modalità procedurali della votazione quanto la legittimità della candidata Ilaria Mariotti, rispetto alla quale non ha provveduto a costituirsi in giudizio. La vertenza si colloca nel contesto della governance delle istituzioni di alta formazione artistica, settore in cui la normativa nazionale detta regole stringenti sulla composizione e l'eleggibilità dei corpi accademici, e ha messo in discussione la conformità dei regolamenti interni dell'Accademia ai parametri normativi superiori.

Il quadro normativo

Il procedimento elettorale deve conformarsi al DPR 8 luglio 2003 n. 132, che disciplina il funzionamento e la governance delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In particolare, l'articolo 8, comma 2, lettera a del DPR 132/2003 stabilisce i requisiti di eleggibilità per i componenti dei consigli accademici, criteri che costituiscono vincoli imperativi per l'ordinamento interno delle istituzioni. L'Accademia di Belle Arti di Brera ha adottato uno statuto nel quale l'articolo 17 disciplina aspetti del procedimento elettorale. Il contrasto tra le disposizioni statutarie e la norma primaria rappresenta un profilo di illegittimità diretto a viziare l'intera procedura di elezione, e la Pubblica Amministrazione deve rispettare rigorosamente questi parametri nella conduzione dei processi democratici interni.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia ruota attorno alla conformità della procedura elettorale indetta dall'Accademia ai principi e alle regole fissate dalla normativa nazionale in materia di governance. Nello specifico, il ricorrente contestava sia la correttezza formale e sostanziale dello svolgimento delle operazioni di voto, sia la legittimità della candidatura di almeno uno dei candidati ammessi alla competizione, contestazione che implicava una valutazione della compatibilità tra lo statuto accademico e i requisiti di eleggibilità posti dalla legge statale. La questione rivestiva rilevanza giuridica significativa poiché toccava il diritto partecipativo del ricorrente e, più in generale, la legalità della gestione amministrativa degli affari accademici. Il giudice amministrativo doveva verificare se gli atti impugnati contenessero vizi procedurali, se l'esclusione di taluni candidati fosse stata corretta alla luce della normativa applicabile e se lo statuto stesso fossero compatibile con il quadro normativo superiore.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non contenga una sezione di motivazione estesa, l'accoglimento del ricorso per quanto riguarda le tre determinazioni principali e l'annullamento dei relativi verbali della commissione elettorale suggerisce che il collegio ha riscontrato vizi significativi nella conduzione del procedimento. Il TAR, nel valutare i documenti allegati al ricorso e gli atti controdedotti dalla difesa dell'Accademia, ha verosimilmente ritenuto che le operazioni della commissione elettorale presentassero irregolarità tali da compromettere la regolarità dell'intero processo. La circostanza che l'Accademia non sia riuscita a giustificare adeguatamente gli atti impugnati, e che il dispositivo della sentenza accolga il ricorso limitatamente a quanto esposto in motivazione, indica che il giudice ha ritenuto sussistenti i vizi lamentati nel ricorso iniziale. Inoltre, la decisione di non pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 dello statuto (riservata in subordine), ma di accogliere il ricorso sul piano amministrativo concreto, dimostra che il giudice ha preferito risolvere la causa sul terreno procedurale senza necessità di affrontare il conflitto normativo astratto.

La decisione

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso di Antonio Vincenzo Boscarino e ha annullato le tre determinazioni della commissione elettorale dell'Accademia di Belle Arti di Brera protocollate il 16 giugno 2022 (prot. n. 4886/a5) e il 9 giugno 2022 (prot. n. 4650 e prot. n. 4653), nonché i relativi verbali delle operazioni, ponendo quindi fuori diritto gli esiti della procedura elettorale condotta secondo le modalità impugnate. Ha inoltre estromesso dal giudizio il Ministero dell'Università e della Ricerca, ritenendolo non parte essenziale della controversia, e ha condannato l'Accademia al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di duemilacinquecento euro oltre accessori di legge. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva, per cui l'Accademia era tenuta a conformarvisi con provvedimenti di ottemperanza atti a ripetere il procedimento elettorale in conformità alla legge.

Massima

La procedura di elezione dei consigli accademici di una istituzione di alta formazione artistica deve conformarsi rigorosamente ai requisiti di eleggibilità e alle modalità procedurali fissati dal DPR 132/2003, e l'illegittimità dello statuto interno o delle operazioni della commissione elettorale che ne violi i parametri imperanti determina l'annullabilità dell'intero procedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Mauro Gatti,	Consigliere
per l’annullamento
- della determinazione dell’Accademia di Belle Arti di Brera prot. n. 4886/a5 del 16 giugno 2022;
- della nota prot. 4650 del 9 giugno 2022 dell’Accademia di Belle Arti di Brera;
- della nota prot. 4653 del 9 giugno 2022 dell’Accademia di Belle Arti di Brera;
- dei verbali delle operazioni della commissione elettorale distinti ai nn. di prot. 14.06.2022 n. 4810/A5a, prot. 15.06.2022 n. 4849 e prot. 16.06.2022 n. 4885,
nonché in subordine per l’annullamento per quanto occorrer possa:
- dell’art. 17 dello Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Brera per contrasto con l’art. 8, co. 2, lett. a del DPR n. 132/2003;
- della comunicazione di posta elettronica ordinaria del 13 giugno 2022 della Presidente della commissione elettorale;
- del bando per l’elezione del Consiglio Accademico dell’Accademia di Belle Arti di Brera del 9.05.2022 prot. 3539;
- della nota prot. 4420 del 1° giugno 2022 dell’Accademia di Belle Arti di Brera;
- dell’elenco dei candidati ammessi alla procedura di nomina elettorale per il Consiglio Accademico dell’Accademia di Belle Arti di Brera del 8 giugno 2022 prot. 4591;
- del provvedimento di nomina del seggio elettorale di estremi non conosciuti;
- di tutti gli atti presupposti consequenziali e connessi a quelli impugnati.
sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2022, proposto da
Antonio Vincenzo Boscarino, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Tricamo, Antonietta Favale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Accademia Belle Arti di Brera - Milano, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano, in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ilaria Mariotti, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Accademia Belle Arti di Brera - Milano e di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) dispone l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
2) accoglie il ricorso, nei limiti di quanto esposto in motivazione e per l’effetto annulla le determinazioni dell’Accademia Belle Arti di Brera prot. n. 4886/a5 del 16 giugno 2022, prot. 4650 del 9 giugno 2022 e prot. 4653 del 9 giugno 2022;
3) condanna l’Accademia Belle Arti di Brera al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole in euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:

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