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Sentenza n. 202301446/2023

Sentenza n. 202301446/2023

1A/4A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - AFFIDAMENTO CON CARATTERE DI URGENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - AGGIUDICAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301446/2023
EsitoInammissibile

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere
Luca Iera,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina n. 112 del 26.9.2022 con la quale il Consorzio CEV ha approvato i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP a favore della Pizzamiglio Andrea S.r.l. nella procedura aperta ex art. 60 D.lgs 50/2016 per l'affidamento con carattere di urgenza del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e altri servizi complementari del Comune di San Colombano al Lambro (Mi) a ridotto impatto ambientale ex DM 13.2.2014, disponendo l'aggiudicazione definitiva;
- della proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara n. 8 del 26.9.2022 e, per quanto occorrer possa, del provvedimento in data 5.10.2022 con il quale CEV ha attestato l'efficacia ex art. 32, c. 7, D.lgs 50/2016 dell'aggiudicazione disposta con la predetta determinazione n. 112/2022;
- occorrendo, del bando e del disciplinare di gara per la parte in cui dovessero essere interpretati nel senso che i progetti di cui al punto 18.1 del disciplinare (“criteri di valutazione dell'offerta tecnica”), lettere a) e b), non necessitino della sottoscrizione di un tecnico abilitato ex lege;
- del verbale di gara n. 4 per la parte in cui la Commissione, in seduta riservata, ha valutato l'offerta tecnica della Pizzamiglio Andrea S.r.l. e le ha attribuito il relativo punteggio, del verbale n. 6 di apertura ed esame della documentazione economica della controinteressata e del verbale n. 7 nel quale l'offerta di Pizzamiglio Andrea S.r.l. è stata ritenuta congrua e non anomala;
- di ogni altro provvedimento allo stato ignoto con il quale il Comune di San Colombano al Lambro dovesse aver recepito, approvato e/o comunque ratificato le risultanze di gara, in parte qua;
- di tutti gli atti preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi, nonché del contratto, ove stipulato, del quale si domanda la declaratoria di inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., con conseguente condanna degli enti resistenti a disporre il subentro nell'esecuzione dello stesso in favore della ricorrente, che a tal fine si dichiara sin d'ora disponibile, ai sensi dell'art. 124 c.p.a.;
- con riserva di agire separatamente per il risarcimento per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all'art. 30, c. 5, c.p.a.;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Pizzamiglio Andrea S.r.l. il 30/11/2022:
per l'annullamento, in via incidentale,
previa adozione di idonee misure cautelari, in sede collegiale:
- della determinazione di aggiudicazione n. 112/2022 (doc. 1 di Bassanetti) e dei verbali di gara nn. 3, 4, 6 e 8 (doc. 1), nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione dell'offerta di Bassanetti s.r.l. o, in subordine, nella parte in cui sono state reputate valutabili le proposte formulate da Bassanetti s.r.l. con riguardo ai due subccriteri, di cui alle lettere a) e b), del parametro n. 1 di valutazione delle offerte tecniche, rispettivamente concernenti “Accesso meccanizzato/informatizzato al centro di raccolta di via delle Regone” e “Creazione e attivazione di un centro per il riuso”, dell'art. 18.1 del disciplinare di gara “della procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento con carattere di urgenza del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e altri servizi complementari del Comune di San Colombano al Lambo (MI) a ridotto impatto ambientale ex DM 13/02/2014” (doc. 5 di Bassanetti);
- in via subordinata, del bando di gara (doc. 4 di Bassanetti) e del disciplinare di gara (doc. 5 di Bassanetti), nella denegata ipotesi in cui fossero interpretabili nel senso di imporre la presentazione di un progetto definitivo di lavori pubblici con riguardo al subcriterio a) del parametro n. 1 di valutazione delle offerte tecniche, su “Accesso meccanizzato/informatizzato al centro di raccolta di via delle Regone”, nonché di un progetto di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici con riguardo al subcriterio b) del parametro n. 1 di valutazione delle offerte tecniche,  su “Creazione e attivazione di un centro per il riuso”;
- in via subordinata, della determinazione di aggiudicazione n. 112/2022 e dei verbali di gara nn. 3, 4 e 8, nella parte i cui, accedendo all'interpretazione di cui al precedente alinea, non sono stati disposti il soccorso procedimentale (od istruttorio che dir si voglia) e comunque la rimessione in termini a favore di Pizzamiglio Andrea s.r.l., in conformità ai principi enucleati dalla Corte di Giustizia UE, con sentenza del 2.6.2016, causa C-27/15, Pippo Pizzo, nella denegata ipotesi in cui l'art. 18.1 del disciplinare di gara fosse interpretabile nel senso di imporre la presentazione di un progetto definitivo di lavori pubblici con riguardo al subcriterio a) del parametro n. 1 di valutazione delle offerte tecniche, su “Accesso meccanizzato/informatizzato al centro di raccolta di via delle Regone”, nonché di un progetto di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici con riguardo al subcriterio b) del parametro n. 1 di valutazione delle offerte tecniche,  su “Creazione e attivazione di un centro per il riuso”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bassanetti S.r.l. il 28/3/2023:
- della determinazione n. 27/2023 del 21.2.2023 con la quale il Consorzio CEV, in relazione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti urbani e di altri servizi complementari del Comune di San Colombano al Lambro (CIG 92788361B3), ha approvato i verbali di gara n. 9 e 10 ed ha confermato la proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore di Pizzamiglio Andrea s.r.l. (doc. 34);
- dei predetti verbali di gara n. 9 e 10, rispettivamente del 14 e del 15.2.2023, con i quali il RUP ha ritenuto congrua l'offerta di Pizzamiglio Andrea s.r.l. ed ha confermato la graduatoria e la proposta di aggiudicazione a favore di quest'ultima, come da verbale n. 8 del 26.9.2022 (doc. 35 e doc. 36);
- di ogni altro provvedimento allo stato ignoto con il quale il Comune di San Colombano al Lambro dovesse aver recepito, approvato e/o comunque ratificato le risultanze di gara, in parte qua;
- di tutti gli atti preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi, nonché del contratto, ove stipulato, del quale si domanda la declaratoria di inefficacia ai sensi per gli effetti degli artt. 121 e 122 CPA, con conseguente condanna degli enti resistenti
a disporre il subentro nell'esecuzione dello stesso in favore della ricorrente, che a tal fine si dichiara sin d'ora disponibile, ai sensi dell'art. 124 c.p.a..
sul ricorso numero di registro generale 3016 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Bassanetti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Bottani, Laura Sommaruga, Laura Maria Franciosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Sommaruga in Milano, via San Barnaba 30;
Consorzio C.E.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio D'Alesio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Franco Ferrari in Milano, via Larga 23;
Comune di San Colombano al Lambro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga 23;
Pizzamiglio Andrea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Giani, Stefano Sonzogni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Sonzogni in Milano, piazza Castello 19;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio C.E.V. e di Comune di San Colombano al Lambro e di Pizzamiglio Andrea S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti e dal ricorso incidentale, così dispone:
- accoglie il ricorso introduttivo nei limiti e nei sensi di cui in motivazione;
- respinge il ricorso incidentale;
- dichiara improcedibili i motivi aggiunti.
Condanna il Consorzio CEV e la Pizzamiglio Andrea s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che vengono liquidate nella misura di Euro 3.500,00 a carico del Consorzio CEV e di Euro 5.000,00 a carico della Pizzamiglio Andrea s.r.l., oltre Iva, cpa e spese generali; dispone il rimborso del contributo unificato versato a carico del Consorzio CEV e del Comune di San Colombano al Lambro, in solido tra loro; compensa le spese di lite nei confronti del Comune di San Colombano al Lambro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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