2C/L - EDILIZIA/URBANISTICA - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO -INTERVENTO EDILIZIO - INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202301436/2023 |
| Esito | Accolto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Stefano Celeste Cozzi, Consigliere per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Albiate sull'istanza presentata dai ricorrenti il 22 dicembre 2021 al prot. n. 12606 -Programma di Recupero Urbano Garibaldi – Conciliazione (doc. 1) e la conseguente condanna dell'amministrazione comunale a pronunciarsi sull'istanza con un provvedimento espresso, nonché per la nomina di un commissario ad acta per provvedervi in luogo del Comune in caso di reiterato silenzio sulla pratica in oggetto. sul ricorso numero di registro generale 486 del 2023, proposto da Jacopo Enrico Gatti, Simone Gatti e Nicolò Gatti, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Giglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Giardino Calderini, 3; Comune di Albiate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Albiate; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Condanna il Comune di Albiate al pagamento a favore dei ricorrenti, in solido fra loro, delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) ed onere del contributo unificato ai sensi di legge (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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