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Sentenza n. 202301434/2023

Sentenza n. 202301434/2023

2F/3G-ART.3 - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 1223/2013

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202301434/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Si tratta di un ricorso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, emanata dal Tribunale di Milano nella sezione lavoro il 29 marzo 2013, proposto a distanza di dieci anni davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Ministero della Salute. Il ricorrente, le cui generalità sono omesse per ragioni di privacy, aveva già ottenuto un provvedimento favorevole dal giudice ordinario, ma l'Amministrazione convenuta non aveva dato attuazione completa a tale decisione in modo tempestivo. L'incertezza sulla piena esecuzione del precedente giudizio aveva indotto il ricorrente a ricorrere in sede amministrativa per ottenere che il Ministero della Salute provvedesse definitivamente all'adempimento degli obblighi imposti dalla sentenza originaria. Il ricorso è stato notificato nel 2023, rappresentando il tentativo di dare risolutività a una questione rimasta sospesa per un lungo periodo.

Il quadro normativo

La sentenza si inserisce nel contesto della disciplina sull'esecuzione delle sentenze e dell'esercizio del diritto di ottemperanza davanti ai giudici amministrativi. Sono applicabili i principi generali del diritto amministrativo processuale relativi ai ricorsi per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, nonché le disposizioni in materia di privacy e trattamento dei dati personali, richiamate dal TAR nell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e l'articolo 2-septies dello stesso decreto legislativo 196/2003 come modificato dal decreto legislativo 101 del 2018. Queste norme sulla privacy assumono particolare rilievo in quanto il caso riguarda dati sensibili attinenti allo stato di salute, per cui la sentenza prescrive l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

La questione giuridica

La questione centrale attiene alla permanenza di interesse attuale del ricorrente a che sia pronunciata una condanna all'esecuzione della sentenza del 2013, ovvero alla sussistenza di una "materia del contendere" ancora viva e concreta. Il punto di diritto riguarda inoltre il diritto al rimborso delle spese di lite quando il ricorrente promuove un'azione di ottemperanza per garantire l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato. Centrale è la valutazione se l'Amministrazione abbia nel frattempo adempiuto agli obblighi oppure se siano mutate le circostanze tali da rendere la controversia priva di effetti pratici per le parti.

La motivazione del giudice

Il collegio ha proceduto a un esame attento della fattispecie al fine di verificare se sussistessero ancora elementi di contenzioso effettivo tra le parti, nonché se il ricorrente conservasse un interesse concreto e attuale a ottenere la pronuncia richiesta. Valutate le circostanze della causa e acquisiti gli elementi di prova, il TAR ha constatato che la materia del contendere era cessata, il che significa che la controversia era divenuta priva d'interesse pratico a causa della mutazione delle circostanze fattiche, verosimilmente per intervenuto adempimento della sentenza originaria oppure per sopravvenuta carenza di qualsiasi utilità della pronuncia per il ricorrente. Tuttavia, riconoscendo che il ricorrente aveva comunque agito in sede giudiziale al fine di ottenere l'effettiva esecuzione di un suo diritto acquisito, il collegio ha condannato l'Amministrazione al rimborso delle spese di lite come corrispettivo della legittima attivazione della giurisdizione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato cessata la materia del contendere, estinguendo il processo senza una decisione nel merito circa l'obbligo di esecuzione, ma riconoscendo comunque al ricorrente il diritto a un ristoro economico. L'Amministrazione è stata condannata al rimborso delle spese di lite nella somma di mille euro, da corrispondersi al difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, cioè disponibile a difendere gratuitamente cittadini con minori risorse economiche, oltre alle spese generali e agli accessori di legge se dovuti. La sentenza è stata ordinata eseguibile dall'autorità amministrativa, e sono state imposte misure di protezione dei dati sensibili per garantire il pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Massima

Quando il ricorrente promuove azione di ottemperanza a sentenza passata in giudicato e la materia del contendere cessa prima della pronuncia nel merito, il ricorrente ha comunque diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per ottenere l'esecuzione dei suoi diritti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
per l’esecuzione
della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n.-OMISSIS-, pubblicata il 29/03/2013, passata in giudicato.
sul ricorso numero di registro generale 512 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Delucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite che vengono liquidate in euro 1.000 (mille), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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