3G - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MONZA - SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 164/2015 - CORTE D'APPELLO DI MILANO - SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 1024/2018
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301425/2023 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Concetta Plantamura, Consigliere per l'esecuzione del giudicato di cui alle sentenze del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS- confermata dalla Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 511 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Delucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge, da distrarsi a favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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