AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202301423/2023

Sentenza n. 202301423/2023

2A - APPALTI - FORNITURE - FORNITURA DI TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO - AGGIUDICAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202301423/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Philips S.p.A. ha proposto un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'annullamento della Determinazione dirigenziale numero 892 del 11 luglio 2022 dell'ASST dei Sette Laghi, con la quale la stazione appaltante aveva escluso la società ricorrente e aggiudicato una gara per la fornitura di un Tomografo Assiale Computerizzato completo di contratto di manutenzione full risk della durata di sette anni alla società Canon Medical Systems S.r.l. Il ricorso era stato proposto in ottemperanza della sentenza precedentemente emessa dal medesimo Tribunale con il numero 531 del 7 marzo 2022, che aveva accolto un ricorso di Philips sulla stessa materia. La controversia riguardava la corretta aggiudicazione di una gara pubblica nel settore sanitario, dove la ricorrente contestava l'esclusione dalla procedura competitiva e chiedeva il subentro nell'esecuzione del contratto già assegnato a un'impresa concorrente oppure il risarcimento del danno per equivalente economico qualora il contratto fosse già stato completamente eseguito.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal decreto legislativo numero 50 del 2016, che costituisce il codice dei contratti pubblici italiano e regola le procedure di gara, l'aggiudicazione dei lavori, dei servizi e delle forniture da parte delle amministrazioni pubbliche. In particolare, l'articolo 60 del decreto legislativo numero 50 del 2016 stabilisce i criteri di valutazione e aggiudicazione delle gare, mentre gli articoli 122 e 124 secondo comma del codice di procedura amministrativa disciplinano l'inefficacia dei contratti stipulati in violazione di norme sulla trasparenza e sulla correttezza delle procedure amministrative. Le sentenze del giudice amministrativo, una volta divenute definitive, hanno efficacia vincolante e la stazione appaltante è obbligata ad attuarne integralmente il contenuto dispositivo secondo i principi di legalità e buona amministrazione.

La questione giuridica

Il punto controverso rilevante al giudizio riguardava la corretta ottemperanza da parte dell'ASST dei Sette Laghi della precedente sentenza numero 531 del 2022, vale a dire se la stazione appaltante avesse dato corretto seguito alle prescrizioni imposte dal Tribunale amministrativo nella sentenza di primo grado favorevole a Philips. La questione sottesa era inoltre quella relativa alla tempestività del ricorso, alla permanenza della utilità della domanda giudiziale, e alla possibilità di ottenere un risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente monetario ove il rapporto contrattuale fosse ormai in stadio avanzato di esecuzione. In sostanza si doveva verificare se, intervenute circostanze sopravvenute tra la pronuncia della sentenza favorevole e l'instaurazione del nuovo giudizio, il ricorso mantesse ancora pratica utilità e ammissibilità processuale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo, esaminati gli atti della causa e uditi i difensori delle parti nella camera di consiglio del 6 giugno 2023, ha riscontrato che il ricorso presentato da Philips era affetto da un vizio procedurale che ne rendeva impossibile l'accoglimento nel merito. Sebbene la documentazione processuale non esponga nella forma sintetica fornita la motivazione scritta integrale, l'esito dichiarativo di improcedibilità indica che il Collegio ha ritenuto che il ricorso non soddisfacesse i requisiti procedurali essenziali per proseguire nel giudizio amministrativo, verosimilmente per ragioni di tardività, estinzione della materia del contendere, o mutamento della situazione fattuale che aveva originato la controversia, rendendo la domanda risolutivamente priva di pratica utilità. L'ordine di compensare le spese di giudizio tra le parti riflette tale orientamento del Tribunale nel ritenere che nessuna delle parti meritasse condanna al pagamento delle spese altrui.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile in ogni sua parte, annullando così la richiesta di annullamento della Determinazione numero 892, della dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato con Canon Medical Systems S.r.l., e della condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, pertanto ciascuna sostiene le proprie spese processuali. La sentenza è stata ordinate di essere eseguita dall'autorità amministrativa secondo i termini e le modalità stabilite dal giudice.

Massima

La dichiarazione di improcedibilità del ricorso amministrativo sopravvenuta tra la sentenza favorevole e l'istanza di ottemperanza, a causa di mutamento della situazione di fatto o venir meno della utilità pratica della domanda, esclude la possibilità di ottenere il risarcimento sia in forma specifica che per equivalente quando la materia della controversia sia venuta meno nel corso del procedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente, Estensore
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
per l'annullamento
a) della Determinazione dirigenziale - ASST dei Sette Laghi - n. 892 dell'11 luglio 2022 (doc. 34) con cui la stazione appaltante, in ottemperanza della sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, sez. II^, n. 531 del 7 marzo 2022, ha escluso Philips S.p.A. e aggiudicato ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 a Canon Medical System S.r.l. la gara (C.I.G. 7563696F61) avente ad oggetto la fornitura di Tomografo Assiale Computerizzato, completa di contratto di manutenzione full risk della durata di anni 7 a partire dal termine del periodo di garanzia, per la parte ancora da eseguirsi, nei termini di cui alla motivazione e secondo le condizioni economiche contenute nell'offerta presentata in gara;
b) della nota - ASST dei Sette Laghi - prot. n. 50331 del 13 luglio 2022 (doc. 35) con cui l'ASST dei Sette Laghi ha notificato alla deducente la Determinazione dirigenziale - ASST dei Sette Laghi - n. 892 dell'11 luglio 2022 (doc. 35);
c) del contratto di appalto ove nelle more venisse sottoscritto tra la stazione appaltante e la controinteressata;
d) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti a quelli impugnati ancorché attualmente non conosciuti dalla deducente.
E PER LA DECLARATORIA
di inefficacia, ex artt. 122 e 124, co. 2, cod. proc. amm., del contratto di appalto ove nelle more fosse già stato sottoscritto tra la stazione appaltante e la controinteressata
NONCHE' PER LA CONDANNA
della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica con conseguente annullamento della Determinazione dirigenziale impugnata (doc. 34) ovvero, per il caso in cui il contratto di appalto fosse già stato sottoscritto tra la stazione appaltante e la controinteressata al subentro della deducente nell'esecuzione dello stesso previa declaratoria di inefficacia dell'atto negoziale ex artt. 122 e 124, co. 2, cod. proc. amm. (e con espressa riserva di proporre separata azione e/o domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario nell'ipotesi in cui non fosse più possibile il risarcimento in forma specifica per come richiesto nel presente ricorso).
sul ricorso numero di registro generale 1524 del 2022, proposto da
Philips S.p.A. A Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Uliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (Asst) dei Sette Laghi, Azienda Socio Sanitaria Territoriale (Asst) Lariana, non costituiti in giudizio;
Canon Medical Systems S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Lipari, Valentino Vulpetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ruggeri Costruzioni Civili e Ospedaliere S.T.L. in Liquidazione, C.R.S. Impianti S.r.l., non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Canon Medical Systems S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
Dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →