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Sentenza n. 202301422/2023

Sentenza n. 202301422/2023

2F - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 270/2022

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202301422/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Simona Ninni ha presentato un ricorso per ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per far valere la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, pronunciata dal Tribunale ordinario di Milano nella competente sezione specializzata in materia di lavoro. La sentenza originaria, resa il 15 aprile 2022, costituiva un titolo esecutivo nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che non aveva provveduto spontaneamente a dare attuazione alle disposizioni imposte dal pronunciamento giudiziale. La ricorrente, attraverso i suoi legali, ha così impugnato l'inerzia della pubblica amministrazione affinché fosse costretta a eseguire quanto giuridicamente dovuto in base alla sentenza precedente. Trattandosi di una controversia riguardante un rapporto di diritto del lavoro con una amministrazione dello Stato, la vicenda toccava questioni di rilievo costituzionale attinenti all'obbligo delle pubbliche amministrazioni di conformarsi ai pronunciamenti giudiziali definitivi.

Il quadro normativo

Il ricorso per ottemperanza rappresenta uno strumento giurisdizionale disciplinato dalla legge processuale amministrativa al fine di assicurare l'esecuzione coatta di sentenze amministrative passate in giudicato quando la pubblica amministrazione si rifiuti di adeguarvisi spontaneamente. L'articolo 115 del Codice del Processo Amministrativo prevede che il ricorrente possa far ricorso al TAR per constatare l'inadempimento amministrativo e ottenere l'ordine di esecuzione del provvedimento giudiziale. Il fondamento costituzionale risiede nel principio dello stato di diritto secondo il quale anche le amministrazioni pubbliche devono rispettare le decisioni del potere giudiziario, essendo sottoposte al vincolo della legge e della giurisprudenza consolidata. Nel caso specifico, poiché la sentenza originaria proveniva dal giudice ordinario in materia di lavoro, la competenza per ottemperanza spettava al giudice amministrativo, il quale è tenuto a verificare se sussista l'inadempimento e a disporne la forzosa esecuzione.

La questione giuridica

Il punto di diritto rilevante concerneva se il Ministero dell'Istruzione e del Merito avesse effettivamente disatteso gli obblighi derivanti dalla sentenza del 2022 e, in caso affermativo, quale strumento coattivo utilizzare per assicurarne l'adempimento. Una questione centrale nei ricorsi per ottemperanza riguarda il momento in cui l'amministrazione perde la facoltà di adempiere spontaneamente, a partire dal quale il giudice può ordinare l'esecuzione forzata e condannare la stessa al pagamento delle spese di lite come sanzione per il ritardo. La ricorrente doveva provare l'inerzia protratta e ingiustificata del Ministero, mentre quest'ultimo poteva eccepire l'avvenuto adempimento o l'esistenza di ostacoli legittimi all'esecuzione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le circostanze della causa nella camera di consiglio del 6 giugno 2023, ha constatato che nel corso del procedimento per ottemperanza il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva provveduto a dare esecuzione alle disposizioni imposte dalla sentenza originaria del 15 aprile 2022. Pertanto, veniva meno la ragione stessa della controversia in quanto l'inadempimento che aveva generato il ricorso era stato in seguito rimosso dall'amministrazione. Tale circostanza riconduce la fattispecie alla categoria dei giudizi in cui cessa la materia del contendere, ossia quando il fatto che origina il giudizio viene eliminato per cause sopravvenute. Il collegio giudicante ha dunque ritenuto che, sebbene l'ottemperanza fosse stata tardiva e costosa in termini procedurali per la ricorrente, era comunque necessario sanzionare il Ministero mediante la condanna al pagamento integrale delle spese di lite, quale deterrente contro future violazioni dell'obbligo di conformarsi ai decreti giudiziali.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato cessata la materia del contendere, riconoscendo così che il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva infine dato esecuzione a quanto prescritto dalla sentenza originaria. Tuttavia, ha condannato l'amministrazione al pagamento a favore della ricorrente di euro millecinquecento più accessori di legge, quale compenso per le spese sostenute dalla ricorrente nel corso del procedimento di ottemperanza. La sentenza viene dichiarata immediatamente esecutiva, vincolando l'amministrazione a dare corso al pagamento senza ulteriore indugio. La decisione rappresenta un giusto compromesso tra la necessità di premiare il tardivo adempimento del Ministero e quella di sanzionare efficacemente la precedente inerzia, garantendo che il ricorso alla giustizia amministrativa non rimanga privo di conseguenze per chi viola gli obblighi derivanti dalla giurisprudenza consolidata.

Massima

La dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel ricorso per ottemperanza non esonera l'amministrazione pubblica dal pagamento delle spese di lite quando abbia ritardato l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, poiché il tardivo adempimento non compensa il danno processuale e organizzativo arrecato al ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 270 del 15.4.2022 passata in giudicato.
sul ricorso numero di registro generale 3374 del 2022, proposto da
Simona Ninni, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Malatesta e Daniele Angelo Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Beretta in Milano, corso di Porta Vittoria, 54;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato se dovuto (DPR n. 115/2002), da distrarsi a favore degli avvocati della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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