2F - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE SESTA CIVILE - SENTENZA N. 7613/2019 - CORTE D'APPELLO DI MILANO - SEZIONE PRIMA CIVILE - SENTENZA N. 2359/2021
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202301421/2023 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia nasce dal mancato rispetto da parte del Comune di Postiglione di due sentenze precedenti divenute definitive: una del Tribunale ordinario di Milano (Sezione VI, n. 7613/2019) e una della Corte d'Appello di Milano (Sezione I, n. 2359/2021). Banca Sistema Spa, parte ricorrente, aveva già ottenuto una pronuncia favorevole nei gradi precedenti, ma l'Amministrazione comunale non ha dato seguito ai provvedimenti giurisdizionali, creando una situazione di inerzia amministrativa che ha reso necessario il ricorso per l'ottemperanza. Il ricorso viene proposto direttamente al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, competente per i procedimenti di esecuzione dei giudicati amministrativi quando l'ente inadempiente continua a non rispettare le proprie obbligazioni nonostante le sentenze pronunciate. La Banca ha dovuto intraprendere questa ulteriore azione legale al fine di ottenere il riconoscimento formale dell'inottemperanza e l'attuazione coattiva dei diritti già riconosciuti. Il Comune di Postiglione non si è costituito in giudizio, decidendo di non difendersi neppure in questa fase processuale di ottemperanza.
Il quadro normativo
Il procedimento di ottemperanza dei giudicati amministrativi è disciplinato dagli articoli del Codice del Processo Amministrativo relativi all'esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo. Quando un'amministrazione pubblica rimane inerte rispetto a un giudicato divenuto definitivo, il ricorrente può promuovere ricorso per ottenere una sentenza che formalmente accerti l'inottemperanza e ordini l'esecuzione del precedente provvedimento giurisdizionale. In questi casi, il sistema processuale prevede strumenti coattivi quali la nomina di un commissario ad acta, figura amministrativa dotata di poteri sostitutivi che interviene per adempiere gli obblighi che l'amministrazione inerte non è riuscita a realizzare. La responsabilità della pubblica amministrazione per il mancato rispetto dei giudicati è sancita anche dalla Costituzione, che riconosce il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva, rendendo inaccettabile qualsiasi inerzia amministrativa nella fase esecutiva. Il sistema disciplina altresì la condanna al pagamento delle spese di giudizio come sanzione per l'ingiustificata resistenza in giudizio da parte dell'amministrazione inadempiente.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda l'accertamento formale dell'inottemperanza da parte del Comune di Postiglione rispetto alle sentenze precedenti e il conseguente obbligo di adeguarsi a tali provvedimenti. La questione non era complessa dal punto di vista interpretativo, poiché il giudicato era ormai consolidato e acquisito, ma era delicata sotto il profilo dell'effettività della tutela: infatti, l'inerzia amministrativa rappresenta una violazione dell'ordine giuridico e del principio di legalità, poiché espone il privato ricorrente al rischio concreto di non veder mai realizzati i propri diritti malgrado il riconoscimento formale della sentenza. La sfida procedurale consisteva nel trovare un rimedio idoneo a costringere un ente locale inadempiente a rispettare il giudicato nonostante la assenza di cooperazione spontanea.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha valutato gli atti della causa e, in particolare, ha accertato che il Comune di Postiglione non aveva eseguito quanto disposto dalle sentenze precedenti, configurando una chiara situazione di inottemperanza. Il collegio giudicante ha quindi ritenuto opportuno non limitarsi a una mera dichiarazione di inottemperanza, bensì di ordinare formalmente all'ente di eseguire il giudicato nei termini e nelle forme specificate in motivazione, creando un nuovo obbligo esecutivo. Prevedendo una possibile e probabile perdurante inerzia nonostante l'ordine, il TAR ha deciso di nominare un commissario ad acta, designando un dirigente che avrà il potere di adempiere in via sostitutiva agli obblighi che il Comune non avrebbe assolto autonomamente. Inoltre, il collegio ha ritenuto che il Comune dovesse sopportare le conseguenze della propria condotta rimettendo ai ricorrenti le spese sostenute per questo giudizio aggiuntivo, condannando l'Amministrazione al pagamento di 1.500 euro oltre alle consuete rivalutazioni previste dalla legge.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto completamente il ricorso di Banca Sistema Spa, dichiarando formalmente l'inottemperanza del Comune di Postiglione rispetto ai giudicati precedenti e ordinando all'ente di provvedere all'esecuzione nei termini e nelle modalità specificate nella motivazione del presente provvedimento. A tutela dell'effettività della sentenza e in previsione di una possibile ulteriore inerzia amministrativa, il TAR ha nominato un commissario ad acta nella persona di un dirigente individuato in motivazione, conferendogli i poteri necessari per adempiere agli obblighi in sostituzione del Comune inadempiente. Infine, ha condannato il Comune al versamento di 1.500 euro per i compensi degli avvocati ricorrenti, oltre alle percentuali di IVA, CPA e spese generali nella misura del quindici per cento, nonché al contributo unificato secondo quanto previsto dalla legge.
Massima
Quando un'amministrazione pubblica rimane inadempiente rispetto a un giudicato divenuto definitivo, il ricorso per l'ottemperanza consente al ricorrente di ottenere l'accertamento formale dell'inottemperanza, l'ordine esecutivo con nomina di commissario ad acta in caso di perdurante inerzia, e la condanna dell'ente al pagamento delle spese di giudizio, garantendo così la piena effettività della tutela giurisdizionale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Stefano Celeste Cozzi, Consigliere per l'esecuzione 1) della sentenza del Tribunale di Milano Sezione VI n. 7613/19 e 2) della sentenza della Corte d'Appello di Milano Sez. I n. 2359/2021, passata in giudicato. sul ricorso numero di registro generale 522 del 2023, proposto da Banca Sistema Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Carlo Ravarini e Giulia Alessandra Vanini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via del Bollo, 4; Comune di Postiglione, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 il dott. Giovanni Zucchini e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto: a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione; b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione; c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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