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Sentenza n. 202301410/2023

Sentenza n. 202301410/2023

4L/R - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301410/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un lavoratore straniero ha presentato istanza di emersione di un rapporto di lavoro irregolare presso il Ministero dell'Interno il 9 luglio 2020, utilizzando lo strumento straordinario introdotto dal Decreto Legge numero 34 del 2020, convertito nella Legge numero 77 dello stesso anno, che ha consentito ai datori di lavoro e ai lavoratori di regolarizzare posizioni lavorative non conformi alla normativa. A fronte di questa istanza, il Ministero dell'Interno non ha reso alcuna risposta, né ha adottato alcun provvedimento esplicito, determinando la formazione di un silenzio amministrativo che si è protratto nel tempo. Il ricorrente, trovandosi in una situazione di incertezza giuridica e priva di riscontro ufficiale, ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo la dichiarazione di illegittimità di questo silenzio, allo scopo di ottenere il riconoscimento della propria istanza e della regolarizzazione della propria posizione lavorativa.

Il quadro normativo

La disciplina dell'emersione dei rapporti di lavoro irregolari era contenuta nell'articolo 103, comma 1, del Decreto Legge numero 34 del 2020, convertito in Legge numero 77 del 2020, una normativa di natura eccezionale e temporanea introdotta durante l'emergenza sanitaria per sanare situazioni di lavoro sommerso. Tale norma prevedeva un meccanismo amministrativo specifico mediante il quale il datore di lavoro poteva regolarizzare il rapporto, versando una somma forfettaria e adempiendo agli obblighi contributivi e assicurativi arretrati. La presentazione di una tale istanza determina, per l'amministrazione, l'obbligo di pronunciarsi entro termini specifici, pena la considerazione della domanda come accettata secondo il principio del silenzio assenso. Nel caso di omissione della risposta, sorge un diritto del ricorrente di impugnare il silenzio medesimo come atto illegittimo, chiedendone la disapplicazione.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se il Ministero dell'Interno, restando inerte sulla domanda di emersione, avesse violato gli obblighi di risposta e di provvedere entro il termine fissato dalla norma, e se questo silenzio fosse effettivamente illegittimo e impugnabile. La questione coinvolgeva il diritto del lavoratore a ottenere un pronunciamento amministrativo sulla propria istanza, riconducibile al più ampio principio della tempestività e efficienza dell'azione amministrativa. Era in gioco anche l'interesse alla chiarezza della situazione giuridica del lavoratore e alla certezza del diritto, elementi fondamentali in materia di rapporti di lavoro, dove l'incertezza prolungata può causare pregiudizio economico e sociale significativo. La questione rispecchiava altresì la tensione tra i tempi amministrativi e la necessità di tutela sostanziale dei diritti dei soggetti deboli, quali i lavoratori stranieri in situazioni di irregolarità.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, esaminando i presupposti per la dichiarazione di illegittimità del silenzio, ha accertato che il Ministero dell'Interno era tenuto a pronunciarsi sulla istanza di emersione entro il termine previsto dalla normativa vigente e che l'omissione di tale pronunciamento configurava un vizio di procedimento di carattere grave. Il collegio ha ritenuto che il silenzio prolungato comportasse una violazione dell'obbligo di operatività dell'amministrazione e della tutela procedimentale dei ricorrenti, principi fondamentali del diritto amministrativo. Ha inoltre considerato che l'assenza di risposta impedisse al ricorrente di acquisire certezza sulla propria posizione giuridica e sulla regolarizzazione del suo rapporto di lavoro, costituendo un'omissione che vulnerava diritti sostanziali riconosciuti dalla legge. Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso, riscontrando l'illegittimità del silenzio formatosi e ordinando all'amministrazione di provvedere secondo quanto dovuto, dando così riconoscimento al diritto del ricorrente alla risposta amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e dichiarato illegittimo il silenzio formatosi sulla istanza di emersione presentata dal ricorrente, ordinando al Ministero dell'Interno di provvedere secondo le regole procedimentali e sostanziali applicabili. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, mentre il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, dato il carattere non manifestamente infondato della controversia. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente, con comunicazione alla Corte dei Conti come previsto dalla legge sui ricorsi amministrativi.

Massima

L'illegittimità del silenzio amministrativo formatosi su istanza di emersione di rapporto di lavoro irregolare può essere impugnata dinanzi al giudice amministrativo qualora l'amministrazione violi i termini di risposta fissati dalla norma, violando il diritto del ricorrente alla tempestività dell'azione amministrativa e alla certezza della propria situazione giuridica.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Alberto Di Mario,	Consigliere
Silvia Cattaneo,	Consigliere
per
la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata il 9/7/2020.
sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 472 del 2023 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Camilloni e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto di questo Tribunale n.-OMISSIS- di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 31 maggio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti cui in motivazione.
Spese compensate.
Ammette parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Si rinvia la liquidazione delle competenze spettanti al difensore all’adozione di un separato provvedimento.
Manda alla Segreteria per la trasmissione della sentenza alla Corte dei Conti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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