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Sentenza n. 202300141/2023

Sentenza n. 202300141/2023

2C - EDILIZIA - PERMESSO DI COSTRUIRE RILASCIATO A PARTE CONTROINTERESSATA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300141/2023
EsitoFISSA UDIENZA PUBBLICA

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento
- del permesso di costruire n. -OMISSIS- (doc. 2) rilasciato dal Comune di Monza alla soc. -OMISSIS- ed avente ad oggetto “Ristrutturazione di complesso industriale mediante demolizione di corpi a confine con ricostruzione, modificandone la sagoma, di edificio ad uso residenziale posto su tre piani fuori terra; ristrutturazione del corpo principale con cambio d'uso in residenza; ampliamento del piano seminterrato ad uso cantine e locali sgombero senza permanenza di persone; realizzazione di autorimesse al piano interrato accessibili tramite ascensore per auto ed apertura di nuovo accesso carraio; sistemazione dell'area a verde”;
- ove occorra, della nota del 24.9.20 adottata dal Responsabile del Procedimento del Settore Governo del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio del Comune di Monza, recante “esame paesistico dei progetti, ai sensi dell'art. 35 e segg. Delle norme di attuazione del P.P.R. – intervento-OMISSIS- – -OMISSIS-”;
- ove occorra, della nota del 13.1.22 adottata dall'Ufficio edilizia del Comune di Monza recante “esame paesistico dei progetti, ai sensi dell'art.35 e segg. delle Norme di Attuazione del P.P.R. - Intervento in -OMISSIS- - rif. 1013SCIA/2021”, unitamente al modulo di presentazione della SCIA-OMISSIS-;
- ove occorra del Regolamento edilizio del Comune di Monza;
- ove occorra del Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi del Comune di Monza approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 31 del 20.4.1998 e n. 51 del 26.6.1998 e così come modificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione nr. 7 del 25/01/2018;
- di ogni ulteriore nota, documento, atto o provvedimento comunque denominato, ad esso presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale a quello suindicato, anche se non conosciuto e per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione resistente a fronte del mancato espresso riscontro alla istanza avente ad oggetto “-OMISSIS- – Permesso di costruire n. -OMISSIS-. ISTANZA IN AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, L. N. 241/90 E SS. MM. E II., con richiesta di sospensione dei lavori e/o demolizione delle prestazioni già eseguite” (doc. 8), nonché per la conseguente condanna della medesima Amministrazione a provvedere in ordine all'istanza presentata e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso (anche di annullamento e/o revoca del titolo edilizio e/o la decadenza degli atti autorizzativi e dei benefici concessi), fissando il relativo termine e nominando, sin d'ora, per il caso di inosservanza, un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a. che provvederà in via sostitutiva, a spese della resistente.
sul ricorso numero di registro generale 2965 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessio Cicchinelli, Luca D'Agostino e Luca Gobbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Monza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Bragante, Giancosimo Maludrottu e Paola Giovanna Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Santamaria e Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monza e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Fissa, per la prosecuzione della trattazione, la seconda udienza pubblica del mese di marzo 2024.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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