1F - MISURE AMMINISTRATIVE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - INTERDITTIVA ANTIMAFIA - CONFERMA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301401/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Rosanna Perilli, Primo Referendario per l’annullamento - del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 1.4.2022 comunicato in data 4.4.2022 (prot. n. 0112987 del 4.4.2022), recante la conferma dell’informazione interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS- del 26.4.2018 a seguito del procedimento di aggiornamento ex art. 91 co. 5 D. Lgs. 159/2011 avviato su istanza del 3.8.2021; - degli ulteriori atti e provvedimenti presupposti, istruttori, antecedenti, conseguenti, collegati e consequenziali ivi inclusi, ove occorra, il provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 25.2.2020, recante la conferma dell’interdittiva nei confronti della-OMISSIS-, il provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 24.5.2018, recante l’interdittiva nei confronti della-OMISSIS-, il provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 26.4.2018, recante l’interdittiva nei confronti dell’impresa individuale -OMISSIS-, tutti provvedimenti già impugnati dinanzi l’adito TAR. sul ricorso numero di registro generale 835 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) dichiara inammissibile il ricorso nella parte in cui contesta il provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 25.2.2020, il provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 24.5.2018, il provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 26.4.2018; 2) respinge il ricorso nella parte relativa all’impugnazione del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 1.4.2022; 3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente egli altri soggetti cui si riferisce il provvedimento impugnato e menzionati in motivazione. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
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