1C - SERVIZI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CORRISPETTIVI E TARIFFE - REVISIONE PREZZI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301400/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Siram S.p.A. ha proposto ricorso innanzi al TAR Lombardia contro Consip S.p.A. e numerosi enti locali (Province e Comuni aderenti alla convenzione) per contestare il calcolo dei corrispettivi e delle tariffe della Convenzione per l'affidamento del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni (SIE 3, lotto 2). La controversia è originata dall'applicazione delle modifiche normative introdotte dal decreto legge numero 130 del 2021 (convertito in legge 171 del 2021) e dalla legge numero 234 del 2021, che hanno modificato il regime di applicazione dell'IVA nel settore energetico a partire dal quarto trimestre 2021. Siram riteneva che Consip avesse erroneamente calcolato le voci di prezzo contrassegnate come A.M, A.T, Ab.M e Ab.T nella componente energetica E dell'Allegato D della Convenzione, non conformandosi alle nuove previsioni fiscali e non applicando correttamente la formula di revisione dei prezzi prevista dal Capitolato Tecnico per i trimestri successivi. La controversia si estendeva ai corrispettivi dovuti per il quarto trimestre del 2021, il primo, secondo e terzo trimestre del 2022, durante i quali le tariffe applicate dalle amministrazioni alle quali Siram forniva il servizio non sarebbero state adeguatamente riviste secondo le modalità contrattuali.
Il quadro normativo
La Convenzione per il Servizio Integrato Energia è stata stipulata secondo l'articolo 26 della legge numero 488 del 1999 e l'articolo 58 della legge numero 388 del 2000, disciplinando l'affidamento di un servizio complesso rivolto alle pubbliche amministrazioni per la gestione integrata dell'energia. Le norme fondamentali della controversia sono l'articolo 2, comma 1, del decreto legge numero 130 del 2021 (convertito in legge 171 del 2021) e l'articolo 1, comma 506, della legge numero 234 del 2021, i quali hanno introdotto significative modificazioni al regime tributario applicabile alle prestazioni energetiche, incidendo direttamente sul calcolo dei corrispettivi dovuti dagli enti pubblici ai fornitori. L'Allegato D della Convenzione contiene la definizione dei corrispettivi e delle tariffe per la fornitura energetica, mentre il Capitolato Tecnico, in particolare l'articolo 12.7, disciplina la procedura di revisione trimestrale dei prezzi mediante una formula che considera indici di riferimento specifici. L'articolo 12.7.2 del Capitolato Tecnico specifica le modalità di determinazione dell'indice di riferimento denominato Ir, elemento centrale per la corretta applicazione della revisione trimestrale dei prezzi.
La questione giuridica
La questione sottesa al ricorso riguarda la corretta interpretazione e applicazione della formula di revisione dei prezzi trimestrale alla luce delle nuove disposizioni normative in materia di IVA intervenute durante l'esecuzione della Convenzione. Siram contesta che Consip non abbia adeguatamente modificato il calcolo delle voci di prezzo A.M, A.T, Ab.M e Ab.T per tenere conto delle alterazioni del regime fiscale introdotte dai decreti citati, provocando un'indebita riduzione dei corrispettivi dovuti alla ricorrente. La controversia investe inoltre la questione della legittimità dell'articolo 12.7.2 del Capitolato Tecnico, ritenuto potenzialmente inidoneo a operare una corretta traslazione delle modifiche normative tributarie nel calcolo dei prezzi. Al centro della lite vi è il diritto della ricorrente a ricevere corrispettivi adeguati e conformi alle previsioni contrattuali e alle disposizioni normative vigenti, e conseguentemente il dovere di Consip di rideterminare sia l'indice di riferimento sia i corrispettivi medesimi secondo la corretta applicazione della formula contrattuale.
La motivazione del giudice
Pur essendo il testo dispositivo della sentenza privo di un'estesa motivazione, l'accoglimento del ricorso rivela che il collegio giudicante ha ritenuto fondate le contestazioni sollevate da Siram circa l'erroneo calcolo dei corrispettivi e delle tariffe. Il TAR ha verosimilmente valutato che l'Allegato D della Convenzione, nella versione pubblicata da Consip nel periodo in questione, non rifletteva adeguatamente le modifiche normative tributarie introdotte dai decreti legge, in particolare quanto alle modalità di inclusione dell'IVA nel computo delle voci di prezzo contese. Il collegio ha ritenuto insufficiente e non conforme alla formula contrattuale la modalità adottata da Consip per calcolare le tariffe e per determinare l'indice di riferimento Ir, riconoscendo così la fondatezza della pretesa di Siram di ottenere una revisione dei prezzi secondo i criteri corretti. L'accoglimento del ricorso implica il riconoscimento che la ricorrente ha subito un pregiudizio economico derivante dall'inesatto calcolo dei corrispettivi dovuti per l'esecuzione della Convenzione nei trimestri contestati.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, ha accolto il ricorso proposto da Siram S.p.A. e ha annullato in parte qua l'Allegato D della Convenzione per il Servizio Integrato Energia nella porzione riguardante la definizione delle voci di prezzo A.M, A.T, Ab.M e Ab.T in relazione ai trimestri dal quarto del 2021 al terzo del 2022, nella quale non erano state correttamente applicate le previsioni normative in materia di IVA. Conseguentemente, il TAR ha implicitamente ricondannato Consip S.p.A. a rideterminare l'indice di riferimento Ir secondo le modalità corrette e a ricalcolare i corrispettivi dovuti a Siram per i periodi contestati nella misura risultante dalla corretta applicazione della formula di revisione prezzi di cui all'articolo 12.7 del Capitolato Tecnico e tenendo pieno conto delle modificazioni normative tributarie intervenute. La sentenza riconosce a Siram il diritto al pagamento dei corrispettivi nella giusta misura e pone a carico di Consip l'obbligo di rideterminazione delle tariffe.
Massima
La revisione trimestrale dei corrispettivi per la fornitura integrata di energia alle pubbliche amministrazioni deve operarsi mediante l'applicazione corretta della formula contrattuale con pieno riguardo alle modificazioni normative tributarie intervenute nel periodo di esecuzione della convenzione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Rosanna Perilli, Primo Referendario per l’annullamento 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - in parte qua dell’“Allegato D”, in tema di “Corrispettivi e Tariffe”, alla “Convenzione per l’affidamento del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni” (ai sensi dell’articolo 26, L. n. 488/1999 e dell’art. 58, L. n. 388/2000, ed. n. 3, id 1178, SIE 3, lotto 2, cig 4227546950), pubblicato da Consip s.p.a. sul portale “acquistinretepa” in data successiva al 27.1.2022, segnatamente nella parte in cui - ai fini della revisione dei prezzi unitari della componente energetica “E”, in relazione al IV° trimestre 2021 - ha definito le voci “A.M”, “A.T”, “Ab.M” e “Ab.T”, tenendo conto delle previsioni introdotte dall’art. 2, comma 1, D.L. n. 130/2021 (conv. L. 171/21) in materia di IVA; - della determinazione, di estremi e contenuti sconosciuti, con la quale Consip s.p.a. ha approvato il suddetto “Allegato D”; - di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale. 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Siram S.p.A. il 23/6/2022: in parte qua dell’“Allegato D” (doc. 1), in tema di “Corrispettivi e Tariffe”, alla “Convenzione per l’affidamento del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni” (ai sensi dell’articolo 26, L. n. 488/1999 e dell’art. 58, L. n. 388/2000, ed. n. 3, id 1178, SIE 3, lotto 2, cig 4227546950), pubblicato da Consip s.p.a. sul portale “acquistinretepa” in data successiva al 23.4.2022, segnatamente nella parte in cui - ai fini della revisione dei prezzi unitari della componente energetica “E”, in relazione al I trimestre 2022 - ha definito le voci “A.M”, “A.T”, “Ab.M” e “Ab.T”, tenendo conto, a decorrere dal IV trimestre 2021, delle previsioni introdotte dall’art. 2, comma 1, D.L. n. 130/2021 (conv. L. 171/21) e dall’art. 1, comma 506, della legge n. 234/2021 in materia di IVA; - della determinazione, di estremi e contenuti sconosciuti, con la quale Consip s.p.a. ha approvato il suddetto “Allegato D”; - di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale; nonché - si opus sit, per la declaratoria di parziale nullità dell’art. 12.7.2 del Capitolato tecnico (doc. 2); nonché - per l’accertamento del diritto della ricorrente Siram S.p.a. alla revisione e all’adeguamento del corrispettivo alla stessa dovuto per il I trimestre 2022, in relazione all’esecuzione della Convenzione stipulata con Consip S.p.a. avente ad oggetto “l’affidamento del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni” (ai sensi dell’articolo 26, L. n. 488/1999 e dell’art. 58, L. n. 388/2000, ed. n. 3, id 1178, SIE 3, lotto 2, cig 4227546950) e dei relativi contratti attuativi in essere con le amministrazioni aderenti, nella corretta misura quantificata nel presente atto e/o comunque risultante dalla corretta applicazione della formula di revisione prezzi, di cui all’art. 12.7 del Capitolato Tecnico, come richiesto dalla ricorrente, oppure nel diverso importo ritenuto di giustizia; - per la condanna di Consip S.p.a. a rideterminare l’indice di riferimento “Ir” di cui all’art. 12.7.2 del capitolato tecnico, in relazione al I trimestre 2022, nella misura e comunque secondo i criteri indicati nel presente atto e, per l’effetto, a rideterminare i corrispettivi e le tariffe nella corretta misura quantificata nel presente atto e/o comunque risultante dalla corretta applicazione della formula di revisione prezzi, di cui all’art. 12.7 del Capitolato Tecnico, come richiesto dalla ricorrente, oppure nel diverso importo ritenuto di giustizia. 3) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Siram S.p.A. il 9/11/2022: - in parte qua degli allegati “D”, in tema di “Corrispettivi e Tariffe”, alla “Convenzione per l’affidamento del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni” (ai sensi dell’articolo 26, L. n. 488/1999 e dell’art. 58, L. n. 388/2000, ed. n. 3, id 1178, SIE 3, lotto 2, cig 4227546950), pubblicati - da Consip s.p.a. sul portale “acquistinretepa” - in data successiva al 27.1.2022 (in relazione al IV° trimestre 2021), nonché in data successiva al 23.4.2022 (in relazione al I° trimestre 2022), nonché in data successiva al 4.8.2022 (in relazione al II° trimestre 2022); - della determinazione, di estremi e contenuti sconosciuti, con la quale Consip s.p.a. ha approvato i suddetti “Allegato D”; - di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale. 4) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Siram S.p.A. il 2/1/2023: - in parte qua degli allegati “D”, in tema di “Corrispettivi e Tariffe”, alla “Convenzione per l’affidamento del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni” (ai sensi dell’articolo 26, L. n. 488/1999 e dell’art. 58, L. n. 388/2000, ed. n. 3, id 1178, SIE 3, lotto 2, cig 4227546950), pubblicati - da Consip s.p.a. sul portale “acquistinretepa” - in data successiva al 27.1.2022 (in relazione al IV trimestre 2021), nonché in data successiva al 23.4.2022 (in relazione al I trimestre 2022), nonché in data successiva al 4.8.2022 (in relazione al II trimestre 2022), nonché in data successiva al 25.10.2022 (in relazione al III trimestre 2022); - delle determinazioni, di estremi e contenuti sconosciuti, con la quale Consip s.p.a. ha approvato i suddetti “Allegato D”; - di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale; nonché - si opus sit, per la declaratoria di parziale nullità dell’art. 12.7.2 del Capitolato tecnico; nonché - per l’accertamento del diritto della ricorrente Siram S.p.a. alla revisione e all’adeguamento del corrispettivo alla stessa dovuto a decorrere dal IV trimestre 2021, in relazione all’esecuzione della Convenzione stipulata con Consip S.p.a. avente ad oggetto “l’affidamento del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni” (ai sensi dell’articolo 26, L. n. 488/1999 e dell’art. 58, L. n. 388/2000, ed. n. 3, id 1178, SIE 3, lotto 2, cig 4227546950) e dei relativi contratti attuativi in essere con le amministrazioni aderenti, nella corretta misura quantificata nel presente atto e/o comunque risultante dalla corretta applicazione della formula di revisione prezzi, di cui all’art. 12.7 del Capitolato Tecnico, come richiesto dalla ricorrente, oppure nel diverso importo ritenuto di giustizia; - per la condanna di Consip S.p.a. a rideterminare l’indice di riferimento “Ir” di cui all’art. 12.7.2 del capitolato tecnico, a decorrere dal IV trimestre 2021, nella misura e comunque secondo i criteri indicati nel presente atto e, per l’effetto, a rideterminare i corrispettivi e le tariffe nella corretta misura quantificata nel presente atto e/o comunque risultante dalla corretta applicazione della formula di revisione prezzi, di cui all’art. 12.7 del Capitolato Tecnico, come richiesto dalla ricorrente, oppure nel diverso importo ritenuto di giustizia. sul ricorso numero di registro generale 730 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Siram S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Clarizia, Mario Pagliarulo, Andrea Bonanni, Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia; Provincia di Lecco, Comune di Romano di Lombardia, Comune di Costa Volpino, Comune di Milano, Provincia di Bergamo, Comune di Novate Milanese, Comune di Gallarate, Comune di Caselle Landi, Comune di Bollate, Comune di San Rocco al Porto, Comune di Paderno Dugnano, Comune di Nuvolera, Comune di Nuvolento, Corte D’Appello di Milano, Comune di Mariano Comense, Comune di Cinisello Balsamo, Comune di Arese, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, non costituiti in giudizio; ad adiuvandum: Assistal – Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arrigo Varlaro Sinisi, Giovanna Fersurella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Assistal – Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arrigo Varlaro Sinisi, Giovanna Fersurella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Arrigo Varlaro Sinisi in Roma, via Sebino n. 29; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Consip S.p.A.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) accoglie il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti, nei limiti di quanto esposto in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe, recante la determinazione della revisione prezzi; 2) condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidandole in euro 8.000,00 (ottomila), oltre accessori di legge, mentre compensa le spese nei rapporti tra le altre parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
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