4O - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI - DETENZIONE DI ANIMALI NEL CENTRO ABITATO - PERICOLO INCOLUMITÀ PER L'IGIENE E LA SALUTE PUBBLICA - ORDINANZA N. 18/21
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301386/2023 |
| Esito | Accolto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore per l'annullamento quanto al ricorso n. 2029 del 2021: per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti: dell'ordinanza n.18/2021 del Comune di Buguggiate; dell’ordinanza sindacale n.22 del 30 settembre 2022; quanto al ricorso n. 70 del 2022: dell’ordinanza del Comune di Buguggiate n. 18/2021; sul ricorso numero di registro generale 2029 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Gritti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, via Ghislanzoni n. 41; Comune di Buguggiate, non costituito in giudizio; Ats Insubria U.O.C. Distretto Veterinario Varese Nord, non costituito in giudizio; Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 70 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Cuniberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Buguggiate, non costituito in giudizio; Ats Insubria U.O.C. Distretto Veterinario Varese Nord, non costituito in giudizio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti: quanto al ricorso rg. 2029/2021 in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo accoglie e per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 22 del 30 settembre 2022; quanto al ricorso rg. 70/2022 lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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