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Sentenza n. 202301383/2023

Sentenza n. 202301383/2023

4E - INDUSTRIA - CONTRIBUTI - DECADENZA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301383/2023
EsitoDICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
a) del decreto n. 8321 del 13 giugno 2022 – notificato all'indirizzo pec della ricorrente il 15 giugno 2022 – con il quale la Regione Lombardia – Direzione Generale Sviluppo economico ha disposto la decadenza della ricorrente dal contributo concesso per € 41.195,00 nell'ambito del «Bando Archè 2000 – Misura di sostegno alle start up lombarde»;
b) ove occorra, della nota del prot. O1.2022.0009713 del 7 aprile 2022 della Regione Lombardia, a firma della Dirigente della Direzione Generale Sviluppo economico, recante il preavviso di decadenza ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 dal contributo concesso alla società ricorrente;
c) del punto D.2 lett. h) e del punto C.4.b del bando, nei termini in cui viene interpretato e applicato dall'Ente regionale, ovvero laddove la Regione considera il termine di 15 (quindici) giorni ivi previsto termine essenziale, avente natura perentoria e comportante – in caso di mancato rispetto – la decadenza dal beneficio; nonché del punto 4.2 delle Linee Guida per la rendicontazione recante la medesima previsione contenuta nel bando relativamente al termine per la richiesta di integrazione;
d) nonché di ogni atto o provvedimento preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti;
e per la condanna dell'Ente resistente alla riapertura del procedimento amministrativo e all'esame della documentazione trasmessa in fase di rendicontazione e per la conseguente concessione del contributo illegittimamente revocato; ovvero al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente in conseguenza della illegittima revoca del contributo, da quantificarsi in corso di causa.
sul ricorso numero di registro generale 1458 del 2022, proposto da Optimia S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Catalano e Ugo Milazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Valeria Catalano in Milano, Via Fatebenefratelli, 15;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Forloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia,1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e individua quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario, avanti al quale il processo potrà proseguire.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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