1F - MISURE AMMINISTRATIVE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI - ISTANZA RINNOVO AUTORIZZAZIONE - DINIEGO E DIVIETO DI PROSECUZIONE ATTIVITÀ A SEGUITO DI INTERDITTIVA ANTIMAFIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301376/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società gestore di un impianto per la gestione dei rifiuti ha ricevuto il diniego del rinnovo della propria autorizzazione dalla Provincia competente con atto dirigenziale del 23 ottobre 2018, successivamente confermato mediante provvedimento provinciale del 11 giugno 2019. La ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nell'anno 2019, assumendo l'illegittimità del diniego e lamentando la violazione di propri diritti nella gestione dell'impianto. Nel corso del procedimento giudiziale, che si è protratto per circa quattro anni sino alla camera di consiglio del 30 maggio 2023, le circostanze di fatto sottese alla controversia hanno subito una trasformazione tale da rendere la questione controversa priva di interesse pratico. La Provincia è intervenuta in giudizio per contrastare le istanze della ricorrente, così come ha fatto il Ministero dell'Interno attraverso l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza della Prefettura.
Il quadro normativo
La materia della gestione dei rifiuti è disciplinata dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, numero 152, il quale stabilisce i criteri per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni alla gestione degli impianti rifiuti. Le autorizzazioni costituiscono provvedimenti amministrativi discrezionali attraverso i quali la Provincia verifica il permanere dei requisiti tecnici, ambientali, finanziari e gestionali richiesti dalla legge. Il procedimento di rinnovo è caratterizzato da una valutazione circa la persistenza dei presupposti autorizzativi e la compatibilità dell'impianto con gli strumenti di programmazione territoriale vigenti. Il sistema delle autorizzazioni per gli impianti di smaltimento è fondato sulla necessità di controllare il rispetto della normativa ambientale e sulla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, secondo i principi dello sviluppo sostenibile.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità del diniego di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto rifiuti opposto dalla Provincia alla ricorrente, questione che avrebbe potuto porre interrogativi in merito alla correttezza del procedimento di valutazione, alla sussistenza dei motivi ostatativi al rinnovo e all'eventuale violazione dei diritti procedurali della gestrice dell'impianto. La ricorrente contestava l'operato della Pubblica Amministrazione sostenendo che il diniego fosse privo di adeguata motivazione o si fondasse su valutazioni erronee circa i propri requisiti gestionali. Il giudice amministrativo doveva verificare se la scelta amministrativa di negare il rinnovo dell'autorizzazione fosse supportata da una motivazione logica e legittima secondo i criteri della ragionevolezza e proporzionalità.
La motivazione del giudice
Durante il corso del procedimento dinanzi al TAR, anteriormente alla fissazione della camera di consiglio, la situazione di fatto si è evoluta e il provvedimento originariamente impugnato ha perso la sua capacità di incidere sulla sfera giuridica della ricorrente. Ciò può accadere per diverse ragioni: una revoca del provvedimento stesso, una sopravvenuta conformazione della realtà fattuale tale da rendere il contenzioso privo di effetto utile, oppure una soluzione alternativa della controversia sottostante. Il collegio giudicante ha riscontrato che sussistevano le circostanze di fatto e di diritto che configurano l'istituto della cessazione della materia del contendere, figura processuale che consente al giudice di dichiararla quando il diritto vantato dalla parte non ha più concreta ragione di esistere nel momento della decisione. Questa soluzione, pur non affrontando il merito della controversia, rappresenta il modo più economico e efficiente di conclusione della lite allorché il suo oggetto sia venuto meno.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato tra le parti le spese della lite, dunque non imponendo ad alcuno dei contendenti il pagamento dei costi del procedimento. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa ai sensi della legge processuale amministrativa. Inoltre, il collegio ha ordinato l'oscuramento dei dati identificativi della società ricorrente e di ogni altro dato idoneo ad identificarla al fine di tutelare i diritti della dignità e della riservatezza secondo quanto disposto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati e dal Codice della privacy italiano.
Massima
Quando il provvedimento amministrativo impugnato perde la sua idoneità a ledere la sfera giuridica della ricorrente nel corso del giudizio, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere, senza affrontare il merito della questione controversa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Oscar Marongiu, Consigliere per l'annullamento del provvedimento della Provincia di -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS- dell'11.6.2019 del provvedimento dirigenziale n. -OMISSIS- del 23.10.2018, della Provincia di -OMISSIS-, recante il diniego del rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto rifiuti in Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS-; sul ricorso numero di registro generale 1885 del 2019, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cataldo Giuseppe Salerno, Vito Federico Zotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cataldo Giuseppe Salerno in Milano, via Massena n. 17; Provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Lorito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di -OMISSIS- e di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) dichiara la cessazione della materia del contendere; 2) compensa tra le parti le spese della lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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