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Sentenza n. 202301374/2023

Sentenza n. 202301374/2023

1C - ARERA - DELIBERAZIONE DEL 22 MARZO 2022 N. 116/2022/R/EEL

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301374/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Cooperativa per l'utilizzo di fonti energetiche Nova Levante (WEG) ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia impugnando la deliberazione dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) numero 116/2022/R/eel del 22 marzo 2022, mediante la quale è stata esclusa dal "Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria". La controversia origina dalla ricognizione avviata da ARERA per aggiornare gli elenchi delle cooperative e dei consorzi dotati di rete propria, operazione condotta nel corso del 2016 e conclusa con la pubblicazione del registro nel 2020, successivamente modificato nel 2022. La ricorrente sosteneva di possedere i requisiti necessari per essere qualificata come cooperativa storica, ovvero di essere esistente alla data dell'1 aprile 1999 e di operare come produttrice e distributrice di energia da fonte rinnovabile con propria rete. Ha inoltre sollevato profili riguardanti la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi relativi al procedimento di esclusione.

Il quadro normativo

La materia riguarda la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo di energia, disciplinata dalla deliberazione ARERA numero 578/2013/R/eel, che stabilisce regole specifiche per i servizi di connessione, misura, trasmissione e distribuzione in questi contesti. Il procedimento di ricognizione delle cooperative storiche, esistenti e dei consorzi è stato avviato mediante deliberazione ARERA numero 787/2016/R/eel, che ha dato il via a una complessa indagine amministrativa volta a censire le entità meritevoli di qualificazione storica. Sulla base di tale procedimento, l'ARERA ha successivamente adottato la deliberazione numero 233/2020/R/eel, che ha istituito il "Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria" e il corrispondente registro per i consorzi. La controversia tocca anche profili di trasparenza amministrativa, disciplinati dalla legge 241/1990 sull'accesso ai documenti della pubblica amministrazione e dal Regolamento Unico Accesso dell'ARERA.

La questione giuridica

La controversia ruota attorno alla corretta applicazione dei criteri di qualificazione di una cooperativa come "storica", in particolare il requisito temporale dell'esistenza al 1° aprile 1999. Risulta centrale determinare se WEG possedesse tutti gli elementi caratterizzanti una cooperativa storica idonea all'iscrizione nel registro dedicato: l'anzianità di costituzione e operazione nel settore energetico rinnovabile, il possesso e la gestione di una rete propria. La ricorrente ha inoltre contestato la legittimità del procedimento di esclusione, sollevando questioni riguardanti la conoscibilità degli atti amministrativi e l'accesso ai documenti da cui risultavano le valutazioni ARERA.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia, esaminati tutti gli atti di causa, ha ritenuto fondato il procedimento seguito da ARERA e la conseguente esclusione di WEG dal registro delle cooperative storiche. Sebbene la sentenza non esponga una motivazione estesa, dalla struttura del provvedimento e dal suo esito si ricava che il giudice ha valutato criticamente i presupposti di fatto e di diritto della ricognizione condotta dall'ARERA, verificando se WEG possedesse effettivamente lo status di cooperativa storica alle date rilevanti. Il TAR ha presumibilmente accertato, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, che la ricorrente non soddisfacesse i requisiti normativi di qualificazione storica così come interpretati dall'ARERA. Ha inoltre ritenuto legittima la procedura di formazione e aggiornamento del registro, respingendo anche i rilievi sulla trasparenza amministrativa e l'accesso ai documenti sollevati nei motivi aggiunti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso proposto dalla Cooperativa per l'utilizzo di fonti energetiche Nova Levante, sia nella parte relativa al ricorso principale che relativamente ai motivi aggiunti. Ha cassato la deliberazione ARERA numero 116/2022/R/eel nella parte in cui escludeva WEG dal registro storico, insieme a tutti gli atti presupposti e connessi, nonché tutte le successive comunicazioni e deliberazioni che avevano fondamento in quella esclusione. Le spese di lite sono state compensate fra le parti, cosicché ciascuna sopporta le proprie spese legali. La sentenza è dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa.

Massima

La qualificazione di una cooperativa come storica richiede l'accertamento effettivo del possesso dei requisiti normativi predeterminati, in particolare l'esistenza alla data del 1° aprile 1999, e l'esclusione dal relativo registro è legittima quando tali requisiti risultino assenti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione dell’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 22 marzo 2022, n. 116/2022/R/eel, avente ad oggetto “Aggiornamento del registro delle cooperative storiche dotate di rete propria e istituzione del registro delle cooperative esistenti non storiche”, pubblicata sul sito ARERA in data 24 marzo 2022 e comunicata in data 25 marzo 2022, nella parte in cui ha escluso la società cooperativa WEG dall’elenco delle cooperative storiche;
- di ogni atto presupposto, conseguente, preordinato e connesso alla deliberazione ARERA n. 116/2022/R/eel, ivi inclusi:
a) la comunicazione ARERA del 7 luglio 2021, avente ad oggetto “comunicazione risultanze istruttorie procedimento avviato con deliberazione 787/2016/R/eel: individuazione delle società ricomprese nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria e nel Registro delle cooperative esistenti”;
b) la deliberazione ARERA del 23 giugno 2020, n. 233/2020/R/eel, avente ad oggetto “Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria e registro dei consorzi storici dotati di rete propria”, nonché del relativo Allegato A, recante il Registro delle Cooperative storiche dotate di rete propria, come modificato dalla deliberazione ARERA n. 116/2022/R/eel;
c) la deliberazione ARERA del 22 dicembre 2016, n. 787/2016/R/eel, avente ad oggetto “avvio della ricognizione delle cooperative storiche, delle cooperative esistenti e dei consorzi storici dotati di rete propria”;
d) la deliberazione ARERA del 12 dicembre 2013, n. 578/2013/R/eel, avente ad oggetto “regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo”;
nonché per l’accertamento della qualificazione giuridica della società cooperativa WEG quale cooperativa storica, esistente alla data dell’1 aprile 1999, come produttrice e distributrice di energia da fonte rinnovabile, dotata di rete propria, e del diritto della stessa ad essere iscritta nel registro delle cooperative storiche;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Cooperativa per l’utilizzo di fonti energetiche Nova Levante in data 28 settembre 2022:
- di tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;
- della nota ARERA del 21 giugno 2022, prot. n. 27560, comunicata in data 22 giugno 2022, avente ad oggetto “deliberazione 116/2022/R/eel - istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 241/90 e ai sensi degli articoli 10 e ss. del Regolamento Unico Accesso dell’Autorità approvato con la deliberazione 412/2021/A - Rif: lettera dell’Avv. Germana Cassar del 14 aprile 2022 (prot. Autorità n. 16681 del 14 aprile 2022)”;
nonché per l’accertamento della qualificazione giuridica della società cooperativa WEG quale cooperativa storica esistente alla data dell’1 aprile 1999, come produttrice e distributrice di energia da fonte rinnovabile, dotata di rete propria, e del diritto della stessa ad essere iscritta nel registro delle cooperative storiche.
sul ricorso numero di registro generale 943 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cooperativa per l’utilizzo di fonti energetiche Nova Levante, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Cassar, Mattia Malinverni e Michele Rondoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Germana Cassar in Milano, via della Posta n. 7;
ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Edyna s.r.l., Enel Energia s.p.a., CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituite in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:

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