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Sentenza n. 202301372/2023

Sentenza n. 202301372/2023

4A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - PROGETTAZIONE METANODOTTI E IMPIANTI (SERVIZI DI INGEGNERIA E DIREZIONE LAVORI) - AGGIUDICAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301372/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Snam Rete Gas S.p.A. ha indetto una procedura pubblica di appalto per l'aggiudicazione di servizi integrati di progettazione di metanodotti e impianti, acquisizione permessi, direzione lavori, topografia, cartografia e collaudi statici, da realizzare nei territori del Sud Italia e del Nord Italia. La procedura si basava sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e comprendeva più lotti. Il lotto 2 Sud è stato aggiudicato alla Barci Engineering S.p.A., che ha ottenuto un punteggio di 82,05 e risultava quarta nella graduatoria complessiva, poiché i tre operatori con punteggi superiori si erano già aggiudicati altri lotti. La Enereco S.p.A., che ha partecipato alla gara e ha ottenuto un punteggio di 81,59 posizionandosi quinta in graduatoria, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contestando sia i criteri valutativi utilizzati sia la correttezza del procedimento amministrativo. Nel corso del giudizio, tuttavia, la Snam Rete Gas ha adottato un provvedimento di autotutela annullando l'aggiudicazione a Barci Engineering e escludendola dalla procedura di gara, modificando così radicalmente lo scenario della controversia in pendenza.

Il quadro normativo

La gara era disciplinata dal decreto legislativo numero 50 del 2016, normativa centrale in materia di appalti pubblici, a cui si affiancava un Annex Tecnico della procedura che costituiva lex specialis, cioè diritto speciale e particolare per quella specifica gara. In particolare, erano applicabili le disposizioni dell'articolo 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 in tema di valutazione delle offerte secondo il criterio economicamente più vantaggioso, nonché gli articoli 80 comma 5 lettere c-bis e f-bis che disciplinano l'esclusione degli operatori che forniscono informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sulla selezione e l'aggiudicazione, oppure omettono informazioni dovute, o ancora presentano documentazione non veritiera. Alla procedura si applicavano inoltre i principi generali del diritto amministrativo, incluso il principio di leale collaborazione tra amministrazione e cittadini, nonché i principi di trasparenza e correttezza procedurale.

La questione giuridica

Enereco ha dedotto nella sua impugnazione molteplici violazioni relative all'applicazione dei punti 5, 6 e 12 dell'Annex Tecnico, sostenendo che la Snam avesse travisato i fatti nella valutazione comparativa tra le offerte, commettendo eccesso di potere. La società ricorrente contestava inoltre la corretta interpretazione della lex specialis di gara e la leale collaborazione nell'istruttoria, denunciando un'istruttoria carente o erronea. Barci Engineering, dal canto suo, aveva proposto un ricorso incidentale contestando l'aggiudicazione stessa, allagamenti critica verso gli stessi criteri di valutazione e denunciando travisamento e difetti di motivazione. La controversia verteva dunque sulla corretta interpretazione e applicazione dei criteri tecnici ed economici della gara, sulla correttezza della comparazione tra le offerte e sulla legittimità del procedimento amministrativo sotteso.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo non è entrato nel merito della controversia perché nel corso del giudizio, precisamente il 19 maggio 2023, la Snam Rete Gas ha adottato un provvedimento di autotutela con cui ha annullato il provvedimento di aggiudicazione e ha escluso Barci Engineering dalla procedura di gara in base alle violazioni di cui all'articolo 80 comma 5 lettere c-bis e f-bis del D.Lgs. 50/2016. Dall'istruttoria effettuata in giudizio, in particolare dalla relazione depositata da Italgas Reti S.p.A. in ottemperanza a specifica ordinanza istruttoria, era emerso che Barci Engineering aveva fornito dichiarazioni e documentazione non veritiera nel corso della procedura di gara. Di conseguenza, la Snam stessa aveva autonomamente riconosciuto l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione precedente e aveva estinto le cause originarie dell'impugnazione. Il giudice amministrativo ha ritenuto che l'intervento in autotutela da parte dell'amministrazione, sebbene tardivo rispetto all'esito della gara, rappresentasse un atto legittimo e corretto volto a ripristinare la legalità della procedura.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo proposto da Enereco e i successivi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che l'oggetto del ricorso era stato eliminato dall'annullamento in autotutela disposto dalla Snam. Inoltre, ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto da Barci Engineering, in quanto il venir meno dell'interesse della ricorrente principale ha comportato il venir meno di qualunque interesse anche alla decisione del ricorso incidentale. Con riguardo alle spese di giudizio, il tribunale ha compensato le spese nei confronti della Snam Rete Gas S.p.A. riconoscendo il merito del suo intervento celere e correttivo in autotutela, mentre ha condannato Barci Engineering al pagamento delle spese di giudizio a favore di Enereco nella misura di tremila euro oltre oneri di legge e contributi unificati, considerando che la stessa Barci aveva causato l'illegittimità del provvedimento con la falsità della documentazione presentata.

Massima

Quando l'amministrazione appaltante adotta un provvedimento di autotutela che annulla una precedente aggiudicazione per illegittimità sopravvenuta dell'operatore aggiudicatario, il ricorso contro l'aggiudicazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a prescindere dal merito delle contestazioni mosse.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto di servizi di progettazione metanodotti e impianti, acquisizione permessi, direzione lavori, topografia, cartografia, collaudi statici;
sul ricorso numero di registro generale 146 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Enereco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Filippucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Macerata, via Velluti n. 19;
Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Barci Engineering S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Leporace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Snam Rete Gas S.p.A. e della Barci Engineering S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La Snam Rete Gas s.p.a. ha indetto una procedura per l’aggiudicazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di attività di “Progettazione metanodotti e impianti, - Acquisizione permessi - Direzione lavori - Topografia - Cartografia - Collaudi statici” da eseguirsi nel territorio del Sud Italia e del Nord Italia.
Il lotto 2 Sud è stato aggiudicato alla Barci Engineering s.r.l., quarta classificata con il punteggio di 82,05 (le prime tre imprese in graduatoria si erano già aggiudicate altri lotti).
La Enereco s.p.a. – quinta classificata con il punteggio di 81,59 punti -  ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, articolando le seguenti doglianze:
1)	violazione o falsa applicazione del punto 5 dell’Annex Tecnico costituente lex specialis. Eccesso di potere per travisamento dei fatti;
2)	violazione o falsa applicazione del punto 6 dell’Annex Tecnico costituente lex specialis. Eccesso di potere per travisamento dei fatti;
3)	violazione o falsa applicazione del punto 12 dell’Annex Tecnico costituente lex specialis. Violazione dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016. Violazione del principio di leale collaborazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per contraddittorietà dell’azione amministrativa.
Con ricorso per motivi aggiunti la Enereco s.p.a. ha formulato le seguenti ulteriori censure avverso il provvedimento di aggiudicazione:
1) 	violazione o falsa applicazione del punto 5 dell’Annex Tecnico costituente lex specialis;
2) 	ulteriore violazione o falsa applicazione del punto 5 dell’Annex Tecnico costituente lex specialis.
Si è costituita in giudizio la Snam Rete Gas s.p.a., chiedendo il rigetto nel merito del ricorso ed eccependone, con memoria depositata in data 19 maggio 2023, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Si è, altresì, costituita in giudizio la controinteressata Barci Engineering s.r.l. chiedendo il rigetto nel merito del ricorso e sollevando eccezioni di rito.
La Barci Engineering s.r.l. ha proposto ricorso incidentale avverso il provvedimento di aggiudicazione lamentandone l’illegittimità per:
1)	violazione e falsa applicazione lex specialis di gara. in particolare criterio 5 dell’annex tecnico. Travisamento; omesso ed erroneo esame documenti di gara; difetto di motivazione; illogicità; irragionevolezza;
2)	violazione e falsa applicazione lex specialis di gara, in particolare criterio 6 dell’annex tecnico; travisamento; omesso ed erroneo esame documenti di gara; difetto di istruttoria.
All’udienza del 31 maggio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Come dato atto dalla stessa ricorrente, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell’adozione da parte della Snam Rete Gas s.p.a., in data 19 maggio 2023, del provvedimento prot. SN_2022_07_100781 con cui sono stati disposti l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e l’esclusione della Barci Engineering s.p.a. dalla gara in applicazione di quanto previsto all’art. 80, comma 5, lettere c-bis e f-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, in forza del quale è escluso dalla procedura d’appalto l’operatore che «abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione» nonché «che presenti nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere».
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere pertanto dichiarati improcedibili.
Viene conseguentemente meno anche l’interesse alla decisione del ricorso incidentale che deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese di giudizio sono compensate nei confronti della Snam Rete Gas s.p.a. in considerazione del celere intervento in autotutela; sono poste a carico della Barci Engineering s.p.a. per avere dato causa alla illegittimità del provvedimento di aggiudicazione, stante la falsità della dichiarazione dalla stessa resa in sede di gara, emersa dalla relazione depositata in giudizio dalla Italgas Reti s.p.a. in ottemperanza alla richiesta istruttoria oggetto dell’ordinanza n. 255/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti;
dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate nei confronti della Snam Rete Gas s.p.a.
Condanna la Barci Engineering s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio, a favore della ricorrente, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge e contributi unificati versati per il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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