1I - SICUREZZA PUBBLICA - SOSPENSIONE LICENZA PER LA CONDUZIONE ESERCIZIO PUBBLICO AI SENSI EX ART. 100 TULPS
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301363/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso riguarda un provvedimento adottato dal Questore di una provincia lombarda in data 6 luglio 2021, con il quale è stata disposta la sospensione per sette giorni della licenza per la conduzione di un esercizio pubblico gestito dal ricorrente. L'imprenditore ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per contestare la legittimità di questo provvedimento restrittivo nei confronti della sua attività commerciale. La natura specifica della violazione che ha determinato la sospensione non emerge esplicitamente dal dispositivo, tuttavia il ricorso era diretto a ottenere l'annullamento totale del decreto questorile e di tutti gli atti ad esso collegati e conseguenti. Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio per difendere la validità del provvedimento amministrativo adottato dal Questore, ritenendolo conforme all'ordinamento giuridico e alle competenze dell'autorità di pubblica sicurezza.
Il quadro normativo
La sospensione della licenza per l'esercizio di attività commerciali e locali pubblici trova fondamento nella normativa in materia di pubblica sicurezza e ordine pubblico, in primo luogo nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e nelle disposizioni del Codice della Strada quando la sospensione sia collegata a violazioni della circolazione stradale. Il Questore, quale autorità superiore di pubblica sicurezza nella provincia di competenza, dispone di ampi poteri discrezionali per adottare provvedimenti di sospensione quando sussistono motivi di ordine pubblico, sicurezza stradale o prevenzione di comportamenti vietati dalla legge. Questi provvedimenti, sebbene limitino temporaneamente l'esercizio di un'attività economica, si inseriscono nell'ambito dell'attività amministrativa vincolata al perseguimento dell'interesse pubblico rappresentato dalla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico nel territorio. La legittimità di tali provvedimenti è sottoposta al controllo giurisdizionale ordinario del giudice amministrativo, che verifica sia la sussistenza dei presupposti di fatto, sia il rispetto delle procedure previste dalla legge.
La questione giuridica
Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento questorile presumibilmente sulla base di motivi riguardanti la violazione di diritti procedurali, la mancanza di presupposti fattuali per la sospensione, o l'eccesso di potere nell'esercizio dell'azione amministrativa. In quanto il provvedimento incide significativamente sull'esercizio di un'attività economica e sul diritto ad esercitare una professione, era necessario che il Questore fondasse il proprio provvedimento su presupposti di fatto effettivamente sussistenti e su una corretta qualificazione giuridica dei fatti medesimi. La questione giuridica centrale riguardava se l'amministrazione avesse agito secondo criteri di ragionevolezza, proporzionalità e conformità alla legge nel momento in cui aveva disposto la sospensione della licenza.
La motivazione del giudice
Il TAR Lombardia, nella composizione presieduta dal Presidente Antonio Vinciguerra e relatrice il Consigliere Mauro Gatti, ha ritenuto che il ricorrente non avesse provato gli elementi di illegittimità da lui dedotti nei confronti del provvedimento questorile. Analizzando la documentazione prodotta dalle parti e i precedenti storici dell'autorità amministrativa nel medesimo settore, il collegio giudicante ha concluso che il Questore aveva agito in conformità alle proprie competenze e ha respinto le censure formulate dal ricorrente. Nella sua valutazione, il tribunale ha ritenuto che i presupposti fattici e normativi giustificassero pienamente l'adozione del provvedimento di sospensione per il periodo di sette giorni. Il ragionamento seguito dal TAR è risultato volto ad escludere che il provvedimento fosse affetto da vizi procedurali, di merito o di eccesso di potere.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, ha respinto la domanda del ricorrente, confermando la piena legittimità del decreto questorile e dichiarando le spese compensate fra le parti. A conseguenza della sentenza, il provvedimento di sospensione della licenza per sette giorni conserva piena validità e continua a produrre i propri effetti giuridici e pratici. Il TAR ha inoltre ordinato che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa ed ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e della denominazione dell'esercizio pubblico, al fine di tutelare i diritti e la dignità della parte interessata conformemente alla normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'autorità amministrativa competente in materia di ordine e sicurezza pubblica legittimamente esercita i poteri di sospensione delle licenze di esercizi pubblici quando agisca in conformità alle procedure di legge e su presupposti di fatto adeguatamente verificati, e tale esercizio di potere è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli termini della verifica di legittimità formale e sostanziale del provvedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Mauro Gatti, Consigliere, Estensore per l'annullamento del decreto -OMISSIS-del Questore della provincia di -OMISSIS- del 06.07.2021, notificato al ricorrente in pari data, che ha sospeso per giorni 7 la licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-”, nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti. sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Aresi e Massimo Carlo Seregni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e dell’esercizio commerciale dallo stesso gestito. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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