2C - EDILIZIA - ISTANZA PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - DINIEGO DEFINITIVO - ORDINANZA DEMOLIZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202301361/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Giovanni Ghezzi, proprietario di un immobile nel Comune di Arconate in provincia di Milano, ha presentato un ricorso contro il diniego del permesso di costruire in sanatoria per modifiche interne della copertura e del prospetto di un rustico. Il Comune di Arconate, nella persona del Responsabile dell'Area tecnica, ha prima notificato al solo professionista del ricorrente (e non direttamente al proprietario) una nota di diniego definitivo della richiesta di sanatoria prot. SUE n. 624 del 4 maggio 2022. Successivamente, il medesimo Responsabile ha emesso una ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 18/2022 del 11 maggio 2022, ordinando la demolizione di tutte le opere ritenute abusive e il ripristino della situazione precedente. Il ricorrente ha impugnato tanto il diniego quanto l'ordinanza di demolizione, eccependo vizi procedimentali e sostanziali nei provvedimenti adottati dal Comune.
Il quadro normativo
La fattispecie si colloca nel sistema del diritto amministrativo italiano concernente l'edilizia e i permessi di costruire, disciplinato dal Testo Unico dell'edilizia (decreto legislativo n. 380 del 2001) e dalle normative regionali lombardiste in materia. Le autorizzazioni in sanatoria sono strumenti eccezionali volti a consentire la regolarizzazione di opere realizzate senza la prescritta autorizzazione, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni normative e procedimentali. La materia prevede specifiche regole di notificazione dei provvedimenti amministrativi, le quali rientrano nei principi generali della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, che esige il rispetto del contraddittorio e della trasparenza procedimentale. I provvedimenti di diniego e le ordinanze di demolizione devono osservare rigorosamente la forma e la procedura prescritta dalla legge, pena l'illegittimità dell'atto.
La questione giuridica
Il punto di diritto fondamentale era costituito dalla legittimità, tanto sostanziale quanto procedimentale, del diniego opposto dal Comune alla domanda di sanatoria e dell'ordinanza di demolizione conseguentemente emessa. In particolare, risultava controversa la corretta notificazione dei provvedimenti, considerato che la comunicazione del diniego era stata indirizzata esclusivamente al professionista che assisteva il ricorrente e non direttamente al proprietario dell'immobile, il quale era rimasto ignaro del provvedimento per un periodo di tempo. Inoltre, era in discussione se il Comune avesse correttamente valutato la domanda di sanatoria secondo la normativa edilizia vigente e se l'ordinanza di demolizione fosse stata adottata con i dovuti presupposti e le necessarie motivazioni.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato nel merito e nel procedimento i provvedimenti impugnati, accogliendo le censure sollevate dal ricorrente. La Corte ha ritenuto che il modo di notificazione della nota di diniego solo al professionista del ricorrente, senza che il medesimo proprietario ricevesse direttamente comunicazione, costituisse un vizio procedimentale significativo che inficiava la legittimità dell'atto amministrativo. Ulteriormente, il collegio ha accertato che vi erano stati profili di illegittimità nell'istruttoria effettuata dal Comune e nella valutazione della domanda di sanatoria, così come difetti nella motivazione dell'ordinanza di demolizione. Il ragionamento del giudice si è incentrato sul principio secondo cui ogni atto amministrativo, specialmente se limitativo di diritti o produttivo di obblighi carico dei cittadini, deve seguire rigorosamente i procedimenti previsti dalla legge e deve essere notificato alle parti interessate secondo le forme legali stabilite.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto integralmente il ricorso proposto da Giovanni Ghezzi, annullando sia la nota di diniego definitivo prot. SUE n. 624 del 4 maggio 2022, sia l'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 18/2022 prot. 3879 del 11 maggio 2022, nonché la nota preavviso di diniego del 14 aprile 2022 e gli altri atti connessi. Le conseguenze pratiche della decisione sono la restituzione della posizione del ricorrente al momento antecedente i provvedimenti impugnati e la possibilità, eventualmente riproposta, di una corretta valutazione della domanda di sanatoria da parte del Comune secondo le procedure legittimamente stabilite. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, con l'onere del contributo unificato a carico del ricorrente secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Massima
Costituisce vizio procedimentale grave e idoneo a inficiare l'intera legittimità dell'atto amministrativo la notificazione di un provvedimento di diniego in sanatoria esclusivamente al professionista assistente del ricorrente, in assenza di comunicazione diretta al proprietario dell'immobile interessato dalla pratica edilizia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento a) della nota a firma del Responsabile dell'Area tecnica e SS.TT.EE. del Comune di Arconate prot. SUE n. 624 del 4.05.2022 - notificata in pari data al solo professionista del ricorrente e conosciuta dal Signor Ghezzi in data successiva - con cui il Comune di Arconate ha comunicato il diniego definitivo alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria n. 28/2022 “per modifiche interne della copertura e del prospetto di rustico”; b) dell'ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi n. 18/2022 prot. 3879 del 11.05.2022, notificata in data 18.05.2022, con cui il Responsabile Area Tecnica e SS.TT.EE. del Comune di Arconate ha ordinato la demolizione di tutte le opere ritenute abusive con la rimessa in pristino dello stato pregresso nonché per quanto occorrer possa: c) della nota 28.04.2021 n. 3499 di protocollo citata nel provvedimento di cui al precedente punto a); d) della nota prot. SUE N. 624 del 14.04.2022 recante preavviso di diniego; e) di ogni altro atto preordinato, di presupposto, conseguente e/o connesso anche allo stato non noto. sul ricorso numero di registro generale 1287 del 2022, proposto da Giovanni Ghezzi, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Galbiati e Cesare De Mattei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, viale Tunisia, 25; Comune di Arconate, non costituito in giudizio; Giuseppe Bienati, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR n. 115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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