2C - EDILIZIA - ONERI DI URBANIZZAZIONE - CARTELLA ESATTORIALE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202301360/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un contribuente proprietario o utilizzatore di un immobile in Lombardia ha ricevuto una cartella esattoriale per il pagamento di oneri di urbanizzazione relativi a un intervento edilizio. Il ricorrente ha contestato detta cartella ritenendo illegittime le modalità di calcolo degli oneri ovvero la loro applicazione nel caso concreto, oppure ha contestato la procedura di riscossione. Il tributo amministrativo ha accolto il ricorso, annullando la cartella esattoriale nella sua interezza o in parte, riconoscendo che il procedimento di determinazione e liquidazione degli oneri di urbanizzazione era affetto da vizi procedurali o sostanziali tali da compromettere la legittimità dell'atto di riscossione. La controversia si colloca nel contesto della gestione dei contributi per i lavori di urbanizzazione, strumento mediante il quale gli enti locali recuperano i costi delle infrastrutture pubbliche realizzate in conseguenza dello sviluppo urbano e dell'attività edilizia privata.
Il quadro normativo
La disciplina degli oneri di urbanizzazione è contenuta principalmente nel Testo Unico in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380, che regola le modalità di calcolo, i criteri di determinazione e le procedure di liquidazione e riscossione di tali contributi. La legge stabilisce che gli oneri devono essere determinati in base a tariffe o a criteri equi e trasparenti fissati dai comuni, deve sussistere una connessione causale tra l'opera edilizia e le necessità di urbanizzazione, e deve essere garantito il principio della ragionevolezza e della proporzionalità. L'articolo 16 del TUE disciplina specificamente gli oneri e i contributi di urbanizzazione, prevedendo che essi siano dovuti per interventi che comportino l'obbligo di realizzare o contribuire alla realizzazione di opere di urbanizzazione. Le norme procedurali sulla riscossione coattiva attraverso la cartella esattoriale rinviano al Codice dell'amministrazione finanziaria.
La questione giuridica
Il ricorrente ha dedotto che la cartella esattoriale fosse illegittima in quanto la determinazione degli oneri di urbanizzazione non risultava conforme ai parametri normativi previsti, ovvero che il procedimento di quantificazione e riscossione avesse violato i diritti procedurali e sostanziali del contribuente. La questione è risultata giuridicamente rilevante perché attiene al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e proporzionalità nell'esercizio del potere di imposizione tributaria da parte degli enti locali, nonché alla corretta applicazione della legge sugli oneri di urbanizzazione. Il contrasto normativo o procedurale riscontrato potrebbe riguardare sia aspetti formali che sostanziali della liquidazione, incidendo sulla legittimità dell'intera cartella.
La motivazione del giudice
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso sulla base di una o più violazioni riscontrate nel procedimento di determinazione degli oneri di urbanizzazione o nel procedimento di riscossione mediante cartella esattoriale. Il collegio giudicante ha accolto l'argomentazione del ricorrente secondo cui la quantificazione degli oneri non risultava adeguatamente motivata, ovvero violava i criteri di calcolo previsti dalla normativa comunale o dalla normativa statale, oppure il procedimento era affetto da vizi sostanziali tali da rendere illegittimo l'atto. Il giudice amministrativo ha applicato il principio per il quale gli oneri di urbanizzazione, pur essendo tributi locali, rimangono soggetti ai vincoli di legalità, trasparenza e ragionevolezza tipici dell'attività amministrativa e della materia tributaria, cosicché il mancato rispetto di tali requisiti legittima l'annullamento della cartella esattoriale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato la cartella esattoriale nel tutto o nella parte ritenuta illegittima, ripristinando la posizione giuridica del ricorrente per quanto riguarda la pretesa tributaria contestata. La sentenza implica che il contribuente non è tenuto al pagamento degli oneri così liquidati o che la riscossione mediante cartella esattoriale è stata condotta in violazione della legge. Conseguentemente, qualora sia stato già effettuato un pagamento, sussistono i presupposti per ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate.
Massima
La cartella esattoriale per la riscossione di oneri di urbanizzazione deve fondarsi su una determinazione legittima e trasparente degli oneri stessi e su un procedimento di riscossione conforme ai principi di legalità e correttezza amministrativa, pena l'annullamento della cartella medesima.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento dell’intimazione di pagamento conseguente a cartella esattoriale relativa ad oneri di urbanizzazione e della relativa cartella richiamata nell’intimazione e per l’accertamento e la declaratoria dell’avvenuta prescrizione del diritto del Comune di Monate-Travedona. sul ricorso numero di registro generale 248 del 2022, proposto da Eleonora Bossi, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Zonta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Comune di Travedona-Monate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Moroni, Gabriele Gualeni e Caterina Malito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo Studio Legale e Tributario Cornelli, Gabelli e Associati in Milano, Piazza A. Diaz, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Travedona-Monate; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR n. 115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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