4P - SERVIZI CIMITERIALI - COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ IN RELAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE PRESTAZIONI CIMITERIALI - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300136/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Impresa Edile Cimiteriale di Faccendini Natalia S.r.l. ha presentato una comunicazione di inizio attività (SCIA) il 15 maggio 2022 al Comune di Canegrate per esercitare prestazioni cimiteriali, specificamente inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni a favore dei concessionari di sepolture private presso il cimitero municipale. Il Comune ha respinto questa comunicazione mediante provvedimento del 24 maggio 2022, ritenendo di avere il diritto esclusivo e monopolistico su tali servizi in base al suo regolamento comunale e alla normativa sovraordinata di livello regionale e nazionale. L'impresa ricorrente ha quindi impugnato presso il TAR Lombardia tale provvedimento di rigetto, nonché il regolamento comunale nella parte in cui prevedeva la riserva di esclusiva al Comune, contestando complessivamente la legittimità della restrizione all'esercizio della propria attività. La controversia si inscriveva in un contesto dove il Comune aveva già affidato formalmente i servizi cimiteriali a soggetti terzi mediante procedure specifiche, in particolare alla società Euro.PA Service S.r.l. in regime di in-house providing dal 2020 al 2024 e alla società Sant'Elena Service Group S.r.l. mediante accordo quadro.
Il quadro normativo
La materia dei servizi cimiteriali è disciplinata da una molteplicità di fonti normative di diverso livello. A livello nazionale, il D.M. 28 maggio 1993 qualifica i servizi cimiteriali come servizi indispensabili dei comuni. A livello regionale, la Legge Regionale Lombardia n. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) prevede che il Comune dia sepoltura ai cadaveri aventi diritto e che la gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati, nonché il Regolamento Regionale n. 6/2004 in materia di attività funebri e cimiteriali, seguito dal Regolamento Regionale n. 4/2022 di attuazione dei nuovi titoli sulla materia sanitaria e cimiteriale. A livello locale, il Comune aveva approvato un proprio Regolamento comunale dei servizi funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria che specificava come talune operazioni (inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione) fossero riservate esclusivamente al Comune o ai soggetti da esso incaricati. Questa stratificazione normativa creava un quadro complesso dove la riserva di servizio risultava definita a più livelli istituzionali.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava se il Comune di Canegrate potesse legittimamente rifiutare l'esercizio di prestazioni cimiteriali da parte di un'impresa privata attraverso una comunicazione di inizio attività (SCIA), istituto che normalmente consente l'avvio di attività senza necessità di preventiva autorizzazione. In sostanza, la questione era se i servizi cimiteriali fossero assoggettabili al regime liberalizzato della SCIA oppure se dovessero rimanere sottoposti a un diritto di privativa esclusiva del Comune, consentendo al Comune stesso di affidare tali servizi solo mediante procedure formali e contrattuali a soggetti da esso specificamente designati. Era inoltre controverso se la normativa statale e regionale autorizzasse il Comune a mantenere tale esclusiva oppure imponesse una liberalizzazione di almeno parte dei servizi cimiteriali.
La motivazione del giudice
Il TAR ha accolto la posizione del Comune, ritenendo che la normativa vigente riconosce effettivamente un diritto di privativa e di esclusiva in capo al Comune rispetto all'esecuzione di determinati servizi cimiteriali, in particolare le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione e estumulazione. Sebbene le norme consentano al Comune di affidare tali servizi a soggetti terzi pubblici o privati, il collegio ha ritenuto che tale affidamento debba avvenire secondo procedure formali e mediante contratti di servizio specificamente stipulati e regolati, non attraverso l'utilizzo semplificato della SCIA. Il TAR ha valorizzato la qualificazione dei servizi cimiteriali come servizi indispensabili e la loro natura di servizi pubblici essenziali, ritenendo che questa natura giustifichi il mantenimento della riserva al Comune. Ha inoltre considerato che il Comune aveva correttamente attuato il procedimento di affidamento formale dei servizi a terzi designati, nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale, il che dimostrava la correttezza dell'approccio amministrativo. Il collegio ha pertanto respinto la contestazione della legittimità della riserva di servizio e del regolamento comunale nella parte in cui la prevedeva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso presentato dall'Impresa Edile Cimiteriale di Faccendini Natalia S.r.l., confermando la legittimità del provvedimento di rigetto della comunicazione di inizio attività emanato dal Comune di Canegrate in data 24 maggio 2022. Ha inoltre confermato la conformità a diritto del Regolamento comunale dei servizi cimiteriali nella parte in cui prevedeva la riserva di esclusiva per il Comune (o per i soggetti da esso formalmente incaricati) sull'esecuzione dei servizi cimiteriali. Ne consegue che il Comune mantiene il diritto di esclusiva su queste prestazioni e non può essere costretto ad accettare l'esercizio di servizi cimiteriali da parte di imprese private che non siano state formalmente designate mediante contratti di servizio secondo le procedure di legge.
Massima
I servizi cimiteriali, in qualità di servizi pubblici essenziali e indispensabili, rimangono riservati al Comune o ai soggetti da esso formalmente incaricati mediante contratti di servizio secondo le procedure di legge, e non possono essere esercitati da terzi mediante il regime della comunicazione di inizio attività.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia - del provvedimento prot. n. 0009049 del 24 maggio 2022, comunicato via p.e.c. in pari data, con cui il Comune di Canegrate ha respinto la “comunicazione di inizio attività in relazione all'esercizio, da parte dell'Impresa Edile Cimiteriale di Faccendini Natalia S.r.l., delle prestazioni cimiteriali in favore dei concessionari di sepolture private ubicate presso il civico cimitero di Canegrate” del 15 maggio 2022, trasmessa il 17 maggio 2022; - del “Regolamento comunale dei servizi funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria” e, in specie, degli artt. 2.1 (“la gestione del locale Cimitero, comprese le operazioni di inumazione/tumulazione – esumazione/estumulazione, sia ordinarie che straordinarie, oltre le pratiche di carattere amministrativo/contabile, è curata direttamente dal Comune, tramite un apposito ufficio diretto da un Responsabile dei servizi cimiteriali. Il Comune può affidare la gestione e la custodia del cimitero a terzi…”); 4.1 (“le operazioni di inumazione/tumulazione, esumazione/estumazione (sia ordinarie che straordinarie), traslazione, cremazione ed ogni altra prestazione cimiteriale richiesta dai cittadini sono servizi pubblici onerosi. Le relative tariffe sono stabilite con deliberazione della Giunta Municipale”); 13.4 (“fatte salve le prestazioni a carico dell'impresa funebre … (collocamento della cassa nel posto di sepoltura), competono esclusivamente al Comune/soggetto gestore del Cimitero le operazioni di tumulazione, inumazione, esumazione, estumazione e di traslazione dei cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti o abortiti, di resti anatomici”) e 19.6 (“le esumazioni/estumulazioni sono eseguite dagli operatori cimiteriali comunali/soggetto gestore al quale compete giudicare lo stato del cadavere esumato…”) ovvero in ogni altra parte in cui prevede il diritto di privativa per il Comune o per i suoi aventi causa sull'esecuzione dei servizi cimiteriali; - ove occorra, della deliberazione C.C. n. 33 del 29 giugno 2009 del Comune di Canegrate, di approvazione del “Regolamento comunale dei servizi funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria”, allo stato non nota e mai comunicata; nonché, e per quanto occorrer possa: - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, pubblicata in BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 dicembre 2009, sub artt. 75, comma 1, “il comune dà sepoltura: … b) ai cadaveri aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso” e comma 4, “la gestione e la manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati…” ovvero in ogni altra parte che dovesse essere interpretata e intesa nel senso di prevedere un diritto di privativa/esclusiva in capo al Comune rispetto all'esecuzione dei servizi cimiteriali; - del Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”, pubblicato in BURL n. 46, 1° suppl. ord. del 12/11/2004, sub artt. 3, comma 2, “il comune, in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero o può affidarla a terzi secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)” ovvero in ogni altra parte che dovesse essere interpretata e intesa nel senso di prevedere un diritto di esclusiva/privativa in capo al Comune rispetto all'esecuzione dei servizi cimiteriali; - del Regolamento regionale 14 giugno 2022 n. 4 “Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”, pubblicato in BURL n. 24 suppl. del 16/06/2022, sub art. 27, comma 2 “Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso agli aventi diritto” ovvero in ogni altra parte che dovesse essere interpretata e intesa nel senso di prevedere un diritto di esclusiva/privativa in capo al Comune rispetto all'esecuzione dei servizi cimiteriali; - ove occorra, del D.M. 28 maggio 1993 e, in specie, dell'art. 1, nella parte in cui afferma che i servizi cimiteriali costituiscono “servizi indispensabili dei comuni”, ovvero in ogni altra parte che dovesse essere interpretata e intesa nel senso di prevedere un diritto di esclusiva/privativa in capo al Comune rispetto all'esecuzione dei servizi cimiteriali; nonché, nella misura e nella parte in cui comportino/determinino un diritto di esclusiva/privativa in capo al Comune, all'impresa Euro.PA Service S.r.l. e/o dell'impresa Sant'Elena Service Group S.r.l. sull'esecuzione dei servizi cimiteriali: - ove occorra, del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, della deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 23 maggio 2016 che l'ha approvato e della deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 19 dicembre 2019 che l'ha confermato, atti e provvedimenti tutti allo stato non noti; - ove occorra, della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Canegrate n. 123 del 16/09/2020 (avente ad oggetto “Affidamento del servizio di gestione integrata del Civico Cimitero del Comune di Canegrate in regime di “in house providing” alla società Euro.Pa service s.r.l. per il periodo 01/10/2020 – 31/12/2024. Approvazione bozza contratto di servizio, capitolato descrittivo-prestazionale e analisi tecnica, amministrativa ed economica di congruità prezzi”), allo stato non nota; - ove occorra, della determinazione n. 120 del 21 settembre 2020 del Comune di Canegrate, avente ad oggetto “Affidamento del servizio di gestione integrata del Civico Cimitero del Comune di Canegrate in regime di “in-house providing” alla società Euro.Pa Service s.r.l. per il periodo 01/10/2020 – 31/12/2024. Impegno di spesa periodo 01/10/2020-31/12/2020. CUP H33E19000080004”, con cui è stato disposto “di affidare alla società Euro.PA Service S.r.l. … il servizio di gestione integrata del Civico Cimitero del Comune di Canegrate in regime di “in-house providing” per il periodo 01/10/2020 – 31/12/2024 nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale”; - ove occorra, della determinazione n. 80 del 5 luglio 2021 del Comune di Canegrate, avente ad oggetto “Servizio di gestione integrata del Civico Cimitero del Comune di Canegrate in regime di “in-house providing” affidato alla società Euro.Pa Service s.r.l. per il periodo 01/10/2020-31/12/2024. Impegno di spesa triennio 2021-2022-2023”; - ove occorra, dell'avviso esplorativo prot. n. 0000454 del 1° febbraio 2021, dell'invito a presentare offerta del 24 febbraio 2021, del capitolato descrittivo e prestazionale e della deliberazione del C.d.A. di Euro.PA Service S.r.l. n. 10 del 6 luglio 2021, allo stato non nota, di aggiudicazione alla Società Sant'Elena Service Group S.r.l. della “procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro con un operatore economico per l'esecuzione dei servizi cimiteriali presso il civico cimitero di Canegrate - ai sensi dell'art. 54, c. 3 del d.lgs. n. 50/16 e s.m.i.- durata 48 mesi – CIG 8644496FC1”, nonché del relativo “contratto di accordo quadro per l'esecuzione dei servizi di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione presso il civico cimitero di Canegrate – durata 48 mesi – CIG 8644496FC1” sottoscritto il 10/09/2021 tra Euro.PA Service S.r.l. e Sant'Elena Service Group S.r.l., allo stato non noto, nella misura e nella parte in cui comportino/determinino un diritto di esclusiva/privativa in capo all'impresa Sant'Elena Service Group S.r.l. sull'esecuzione dei servizi cimiteriali; - di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2022, proposto dall’Impresa Edile Cimiteriale Faccendini Natalia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Joseph Brigandì e Mattia Mescieri, con domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Brigandì in Milano, Via Tortona, 25; Comune di Canegrate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriano Pilia e Marta Scandroglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Euro.Pa Service S.r.l., Sant’Elena Service Group S.r.l., ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, entrambe non costituite in giudizio; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ in Milano, Piazza Città di Lombardia,1, presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale; Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Canegrate, della Regione Lombardia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge, per le ragioni indicate in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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