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Sentenza n. 202301351/2023

Sentenza n. 202301351/2023

4L/R - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301351/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva presentato al Ministero dell'Interno, il 5 giugno 2020, un'istanza di emersione di un rapporto di lavoro irregolare secondo le disposizioni dell'articolo 103 del Decreto Legge numero 34 del 2020, normalmente conosciuto come Decreto Rilancio, convertito in Legge numero 77 del 2020. L'istanza rientra nelle misure straordinarie di sanatoria dei rapporti di lavoro irregolari messe in atto durante l'emergenza pandemica da COVID-19. Il Ministero dell'Interno, competente a ricevere e processare tali istanze, rimase completamente inerte senza dare alcuna risposta nel termine legale, generando un silenzio formale della pubblica amministrazione. Davanti a questa inerzia amministrativa che comprometteva la possibilità concreta di regolarizzare la propria posizione lavorativa, il ricorrente presentò ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio-rifiuto implicito.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Decreto Legge numero 34 del 2020, articolo 103, che ha introdotto procedure accelerate per l'emersione e la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari, in particolare per i lavoratori stranieri, al fine di favorire l'inclusione nel sistema legale durante la crisi epidemiologica. Il silenzio amministrativo formato su richieste sottoposte a termini legali costituisce rifiuto implicito secondo i principi del codice del processo amministrativo e della legge sul procedimento amministrativo. Il ricorrente poteva quindi impugnare davanti al giudice amministrativo il mancato provvedimento entro i termini previsti dalla legge sulla giustizia amministrativa, che tutela il diritto dei cittadini a ricevere risposte dagli enti pubblici. Il diritto al lavoro e la tutela della dignità della persona sono inoltre principi fondamentali dell'ordinamento europeo e nazionale che permeano l'interpretazione di queste disposizioni di sanatoria.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se il Ministero dell'Interno fosse legittimamente rimasto inerte sulla richiesta di emersione oppure se tale silenzio costituisse un vizio di illegittimità suscettibile di annullamento giurisdizionale. In sostanza, il ricorrente contestava il mancato esercizio della funzione amministrativa di valutazione e decisione sulla sua istanza di sanatoria, sostenendo che l'amministrazione aveva violato i termini e le modalità previste dalla legge. La questione era altresì connessa al tema più ampio della effettività dei diritti dei lavoratori stranieri alla regolarizzazione e alla tutela amministrativa contro l'inerzia burocratica. Era inoltre rilevante se il silenzio da oltre due anni sulla istanza costituisse una violazione del principio di ragionevolezza amministrativa e del diritto a una risposta celere della pubblica amministrazione.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha preso in considerazione che nel corso del procedimento e successivamente alla presentazione del ricorso, il ricorrente era stato effettivamente convocato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione ai fini della sottoscrizione del contratto di lavoro, il che dimostrava che l'istanza di emersione aveva raggiunto il suo fine pratico. Tale convocazione equivaleva a una decisione di accoglimento della richiesta, anche se non formalmente esplicitata in un provvedimento scritto. Il giudice ha quindi valutato che il venir meno dell'interesse pratico a continuare il ricorso, cioè la cessazione della controversia, era l'esito più logico e ragionevole della vicenda processuale. L'amministrazione aveva infine assolto la sua funzione, seppur tardivamente e attraverso gli strumenti ordinari dello Sportello Unico, permettendo al ricorrente di accedere al programma di regolarizzazione. Il giudice ha dunque ritenuto non necessario pronunciarsi sulla illegittimità del silenzio proprio perché la materia del contendere aveva cessato di sussistere.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, il che comporta l'estinzione del giudizio senza pronunciamento di merito sulla illegittimità del silenzio contestato. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, meaning che ciascuna sostiene le proprie spese, una soluzione ordinaria quando la lite cessa per sopravvenuta mancanza di interesse. Il giudice ha inoltre ordinato che il provvedimento fosse eseguito dall'autorità amministrativa e ha disposto il ricorso a istituti di protezione dei dati personali per oscurare le generalità del ricorrente al fine di tutelare la sua dignità e privacy. La sentenza è stata depositata il 31 maggio 2023, a distanza di tre anni dall'istanza originaria, segno della lunghezza dei tempi amministrativi nelle sanatorie lavoro.

Massima

L'istanza di emersione di un rapporto di lavoro irregolare cessa di costituire materia di contendere giurisdizionale quando il ricorrente abbia conseguito il suo scopo pratico mediante l'effettiva convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione ai fini della regolarizzazione, rendendo superflua la dichiarazione giudiziale di illegittimità del silenzio amministrativo precedente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Alberto Di Mario,	Consigliere
Silvia Cattaneo,	Consigliere
per
la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata il 5/6/2020.
sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 444 del 2023 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Vanessa Colnago e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’istanza di parte ricorrente di cancellazione della causa dal ruolo a seguito dell’avvenuta convocazione presso lo Sportello Unico Immigrazione ai fini della sottoscrizione del contratto di lavoro;
Visti gli artt. 34, co.5, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 31 maggio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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