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Sentenza n. 202300135/2023

Sentenza n. 202300135/2023

4L - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RINNOVO/CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300135/2023
EsitoAccolto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno adottato dalla Questura di Milano n. -OMISSIS- notificato il 20.7.2022 con contestuale ordine di allontanamento dal Territorio Nazionale e di ogni altro atto preordinato, prodromico, connesso, dipendente e/o conseguente, comunque lesivo della posizione della straniera ricorrente ancorché non comunicato alla ricorrente e di cui ella non sia a conoscenza.
sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Di Monda, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Gonzaga, 5;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Milano, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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