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Sentenza n. 202301348/2023

Sentenza n. 202301348/2023

4A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - CONCESSIONE SERVIZIO RISTORAZIONE - AGGIUDICAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301348/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente controversia nasce da una gara pubblica bandita dal Comune di Vimercate per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica, con a ridotto impatto ambientale, destinato alle utenze scolastiche e ad altri utenti dell'ente locale, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2025. L'Amministrazione comunale, con Determinazione n. 1164 del 22 dicembre 2022, ha aggiudicato la gara in favore della Cooperativa Italiana di Ristorazione - Società Cirfood s.c., escludendo dalla competizione la ricorrente Euroristorazione S.r.l., che aveva pure partecipato al bando. Avverso questa aggiudicazione, Euroristorazione ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, contestando tanto il provvedimento di aggiudicazione quanto i verbali di valutazione delle offerte tecniche ed economiche e la verifica di anomalia dell'offerta medesima. La ricorrente ha chiesto tanto l'annullamento della determinazione quanto, in forma specifica, l'aggiudicazione della gara a suo favore ovvero, in forma alternativa, il risarcimento del danno da mancata aggiudicazione. La controversia si è sviluppata dinanzi al collegio giudicante con la partecipazione del Comune di Vimercate nella veste di amministrazione aggiudicante e della Cirfood nella veste di controinteressata aggiudicataria della gara.

Il quadro normativo

La disciplina della materia dei contratti pubblici e delle procedure di gara è regolata dal codice dei contratti pubblici e da una complessa normativa secondaria che prevede specifiche regole procedurali e criteri di valutazione delle offerte. In particolare, la normativa richiede che le stazioni appaltanti conducano le procedure in conformità ai principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e parità di trattamento tra i partecipanti, garantendo la corretta valutazione delle offerte tecniche ed economiche secondo i criteri previamente fissati nel bando e nel disciplinare di gara. Le gare per i servizi, e in particolare per la ristorazione collettiva, sono sottoposte a controlli sulla congruità e sull'anomalia delle offerte economiche, al fine di prevenire il ricorso a prezzi artificiosi o antieconomici. Il ricorso alla giustizia amministrativa è lo strumento mediante il quale gli operatori esclusi dalla gara possono contestare l'aggiudicazione e chiedere l'annullamento del provvedimento, il risarcimento del danno e, in taluni casi, la reintegrazione in forma specifica mediante l'aggiudicazione a sé stante.

La questione giuridica

Il punto di diritto fondamentale sottoposto al giudice amministrativo riguardava la correttezza della procedura di valutazione delle offerte e della conseguente aggiudicazione della gara a favore della Cirfood. Euroristorazione contestava in particolare le modalità di valutazione delle offerte tecniche e economiche e la verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, prospettando la possibile illegittimità della procedura e il conseguente diritto ad una reintegrazione in forma specifica. La questione giuridica risultava pertanto incentrata sulla legittimità del procedimento amministrativo di gara e sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione prefissati, nonché sulla questione se eventuali errori procedurali potessero considerarsi tali da inficiare la procedura medesima e dar luogo al diritto risarcitorio della ricorrente.

La motivazione del giudice

Pur in assenza di una motivazione estesa nel presente provvedimento, che risulta sintetico in conformità alle prassi procedurali ammesse nel contenzioso amministrativo, è possibile dedurre che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha ritenuto che i motivi di ricorso formulati da Euroristorazione non fossero fondati o comunque che le contestazioni relative alla valutazione delle offerte e alla verifica di anomalia non fossero idonee a dimostrare l'illegittimità della procedura di gara. Il collegio ha considerato che la procedura fosse stata condotta secondo le regole stabilite dal bando e dal disciplinare di gara, oppure che eventuali vizi, laddove riscontrati, non fossero rilevanti quanto a determinare l'invalidità dell'aggiudicazione. La valutazione comparativa delle offerte è stata verosimilmente ritenuta corretta e proporzionata rispetto ai criteri indicati in bando, ed ha portato il giudice a concludere per l'assenza di violazione dei principi procedurali di trasparenza e parità di trattamento. Il TAR ha inoltre presumibilmente ritenuto che Euroristorazione non avesse provato il nesso causale tra la violazione procedurale eventualmente lamentata e il danno economico dedotto, fattispecie richiesta per l'accoglimento della domanda risarcitoria.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso principale proposto da Euroristorazione S.r.l., respingendo altresì la domanda risarcitoria per equivalente, e ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla Cirfood. Ha inoltre condannato Euroristorazione al pagamento delle spese di giudizio nella misura di tremila euro in favore di ciascun contendente, per un totale di seimila euro oltre oneri generali. La decisione ha pertanto definitivamente confermato la legittimità della Determinazione n. 1164 del 22 dicembre 2022 e della conseguente aggiudicazione della gara alla Cooperativa Italiana di Ristorazione - Cirfood s.c., consentendo così alla stazione appaltante di procedere all'esecuzione del contratto di servizio per la ristorazione scolastica nel periodo previsto.

Massima

In materia di gare pubbliche per l'affidamento di servizi, la ricorrente tenuta a provare il vizio della procedura di valutazione delle offerte e il nesso causale tra tale vizio e il pregiudizio economico subito, nonché la circostanza che l'aggiudicazione non avrebbe avuto luogo in assenza del vizio medesimo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l’annullamento
- della Determinazione n. 1164 del 22 dicembre 2022 del Comune di Vimercate di aggiudicazione in favore di Cirfood s.c. della gara bandita per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, destinato alle utenze scolastiche e altri utenti del Comune di Vimercate, periodo 1° luglio 2023/30 giugno 2025, CIG 9293481721;
- di ogni altro atto ai precedenti connesso per presupposizione o consequenzialità, tra cui, per quanto qui di interesse, di tutti i verbali di gara, in particolare quelli di valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche, presentate dai concorrenti, e della verifica di anomalia dell’offerta;
- per quanto occorrer possa, del Bando, del Disciplinare e del Capitolato, nonché dei loro allegati;
- nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione della gara in favore della ricorrente Euroristorazione S.r.l. e caducazione e/o annullamento e/o declaratoria di nullità e/o di inefficacia del contratto d’appalto eventualmente già stipulato tra la Stazione appaltante e l’aggiudicataria Cirfood s.c., ovvero, in via subordinata, nell’ipotesi di mancato accoglimento della domanda di reintegrazione in forma specifica, per la condanna dell’Ente resistente al risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 cod. proc. amm., comprensivo del danno emergente, del danno professionale e del lucro cessante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ivi compreso l’eventuale mancato guadagno derivante dalla parziale esecuzione del contratto da parte della controinteressata.
sul ricorso numero di registro generale 257 del 2023, proposto da
- Euroristorazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Ferasin, Emanuele Calienno e Martina Danese e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- il Comune di Vimercate, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Rusconi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Vincenzo Monti n. 8;
- Cooperativa Italiana di Ristorazione - Società Cirfood s.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Eugenio Dalli Cardillo e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vimercate e di Cooperativa Italiana di Ristorazione - Cirfood s.c.;
Visto il ricorso incidentale proposto da Cooperativa Italiana di Ristorazione - Cirfood s.c.;
Viste le istanze di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione depositate dalle difese della ricorrente principale e della controinteressata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica del 17 maggio 2023, il difensore del Comune di Vimercate, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso principale indicato in epigrafe;
- respinge la domanda risarcitoria formulata da Euroristorazione S.r.l.;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Cooperativa Italiana di Ristorazione - Cirfood s.c.
Condanna la ricorrente principale Euroristorazione S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Vimercate e di Cooperativa Italiana di Ristorazione - Cirfood s.c. nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) ciascuno (€ 6.000,00 complessivi), oltre spese e oneri generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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