1I - SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DETENZIONE ARMI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300134/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso amministrativo avverso un provvedimento del Prefetto della Provincia datato 22 novembre 2021, con il quale gli è stato fatto divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, nonché a ogni convivente familiare. Il provvedimento rientra nell'ambito dei poteri di polizia amministrativa esercitati dal Prefetto in materia di armi e materiali esplosivi, volti a garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione di comportamenti pericolosi. Il ricorrente ha contestato la legittimità di tale provvedimento, ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenerne l'annullamento. La vicenda si iscrive nel contesto più ampio della normativa sulla disciplina delle armi e della tutela dell'ordine pubblico affidata alle autorità di pubblica sicurezza.
Il quadro normativo
La materia della detenzione di armi e munizioni in Italia è disciplinata dalla legge sulle armi e dai poteri conferiti ai Prefetti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Prefetto dispone di poteri di polizia amministrativa che gli consentono di adottare provvedimenti restrittivi nei confronti di soggetti la cui condotta o la cui situazione personale rappresenti un rischio per la sicurezza pubblica. Tali poteri trovano fondamento nella legislazione amministrativa e sono esercitati nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e rispetto dei diritti fondamentali. La decisione amministrativa deve essere motivata e deve poggiare su valutazioni concrete della pericolosità della persona o della situazione concreta.
La questione giuridica
Il punto cruciale della controversia riguardava la legittimità del provvedimento restrittivo emesso dal Prefetto nei confronti del ricorrente. In particolare, si poneva il problema se il Prefetto avesse agito nel pieno esercizio dei propri poteri e se il provvedimento fosse adeguatamente motivato e proporzionato alla situazione concreta. Il ricorrente contestava il divieto sostenendo presumibilmente che mancassero i presupposti fattuali o giuridici per l'esercizio di tale potere restrittivo, oppure che il provvedimento fosse viziato dal punto di vista procedimentale o sostanziale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare il ricorso, ha ritenuto fondati gli argomenti prospettati dall'Avvocatura dello Stato in difesa del provvedimento prefettizio. Il collegio giudicante ha accertato che il Prefetto aveva agito legittimamente nell'esercizio dei propri poteri di polizia amministrativa e che il provvedimento restrittivo era adeguatamente motivato e proporzionato ai dati di fatto sottoposti alla sua valutazione. La sentenza rispecchia il consolidato orientamento secondo cui i provvedimenti restrittivi della Pubblica Amministrazione, quando basati su valutazioni ragionevoli e concrete della pericolosità, meritano il rispetto della discrezionalità amministrativa. Il giudice amministrativo, nel sindacare l'operato del Prefetto, ha confermato che non sussistevano vizi sostanziali o procedimentali tali da inficiare il provvedimento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso presentato dal cittadino, confermando così la legittimità del provvedimento prefettizio che vietava la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi. Le spese della lite sono state compensate tra le parti. Inoltre, il giudice ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarlo, al fine di tutelare i diritti e la dignità della persona interessata, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza può legittimamente adottare provvedimenti restrittivi della detenzione di armi quando sussistono elementi concreti e ragionevoli che giustifichino la necessità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e il provvedimento è adeguatamente motivato e proporzionato alla situazione di fatto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Valentina Santina Mameli, Consigliere per l’annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 22.11.2021 con il quale il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- ha fatto divieto a -OMISSIS- e ad ogni convivente familiare di detenere armi, munizioni ed esplosivi; - di ogni atto presupposto, conseguente e consequenziale; sul ricorso numero di registro generale 344 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandra Clerici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) respinge il ricorso indicato in epigrafe. 2) compensa tra le parti le spese di lite. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →