3E - ELEZIONI - CONSIGLIO REGIONALE E PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA - VERBALE OPERAZIONI UFFICIO CENTRALE REGIONALE - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301332/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia indette nel febbraio 2023 con i decreti del Presidente della Regione n. 982 e 983, pubblicati il 16 dicembre 2022. I ricorrenti Elisa Grazioli, Paolo Mauri, Federico Lena, Claudio Bizzozero e Davide Riva hanno impugnato il verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale del 1 marzo 2023, contestando specificamente la computazione dei 476.175 voti e dei 14 seggi conseguiti dalle liste "Lega-Lega Lombarda Salvini per Fontana". Il ricorso è stato depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia il 9 marzo 2023, cioè sei giorni dopo la pubblicazione ufficiale del verbale di proclamazione degli eletti. I ricorrenti chiedevano l'annullamento della computazione dei voti della Lega oppure, in subordine, l'accertamento della nullità delle operazioni elettorali con conseguente rinnovazione delle consultazioni.
Il quadro normativo
La materia elettorale regionale è disciplinata dalla legge della Regione Lombardia che recepisce i principi costituzionali in tema di diritto di voto e di correttezza del procedimento elettorale, nonché dalle disposizioni generali contenute nel testo unico delle leggi relative alla elezione della Camera dei deputati. Il procedimento di proclamazione degli eletti e la relativa documentazione sono sottoposti al controllo di legittimità da parte dei giudici amministrativi, i quali hanno il compito di verificare la conformità alle norme procedurali e sostanziali previste per le operazioni elettorali. Il ricorso per l'annullamento del verbale di proclamazione deve solitamente proporsi entro un termine relativamente breve dalla pubblicazione del risultato. La Regione Lombardia e i suoi uffici centrali costituiscono l'amministrazione responsabile della corretta gestione e della regolare computazione dei voti espressi.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguardava la legittimità della ammissione e della computazione dei voti della lista Lega-Lega Lombarda Salvini per Fontana nelle operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti. I ricorrenti contendevano che la lista fosse affetta da vizi di forma o di sostanza nella sua presentazione oppure che i voti fossero stati computati in difformità alle norme procedurali applicabili. La questione era significativa dal punto di vista politico-amministrativo in quanto il contestato risultato incideva direttamente sulla composizione dell'assise legislativa regionale e sulla rappresentanza parlamentare. Il TAR doveva valutare se i vizi prospettati dai ricorrenti fossero effettivamente sussistenti e se comportassero l'illegittimità del risultato dichiarato dall'Ufficio centrale regionale.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha innanzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, ritenendo che le elezioni regionali e le relative procedure di proclamazione degli eletti rientrassero nella sfera di competenza della Regione Lombardia, in particolare dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello di Milano, e non costituissero materia in cui il Ministero dell'Interno fosse titolare di poteri sostanziali tali da renderlo convenuto legittimato al ricorso. Con riguardo al merito, il TAR ha ritenuto che i vizi dedotti dai ricorrenti non fossero provati ovvero non fossero giuridicamente rilevanti ai fini dell'annullamento della computazione contestata. Il Tribunale ha confermato la legittimità delle operazioni compiute dall'Ufficio centrale regionale nel computare i voti della lista impugnata secondo le procedure previste dalla normativa elettorale. Le contestazioni formulate dai ricorrenti non hanno trovato accoglimento poiché prive dei necessari presupposti fattuali o perché comunque non confacenti ai principi giurisprudenziali consolidati in materia di ricorsi elettorali regionali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi definitivamente in camera di consiglio il 30 maggio 2023, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno. Per il resto ha respinto integralmente il ricorso proposto da Elisa Grazioli e dagli altri ricorrenti, mantenendo quindi in vigore il verbale dell'Ufficio centrale regionale del 1 marzo 2023 e confermando la validità della computazione dei 476.175 voti e dei 14 seggi attribuiti alla lista Lega-Lega Lombarda Salvini per Fontana. Il TAR ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. La sentenza è stato ordinata eseguita dall'autorità amministrativa competente, assumendo dunque carattere di provvedimento esecutivo.
Massima
La regolarità delle operazioni di computazione dei voti nelle elezioni regionali, quando conformi alle procedure normative, non può essere disattesa in sede di ricorso amministrativo ove i vizi contestati non siano provati o risultino privi di rilevanza giuridica ai fini dell'annullamento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Concetta Plantamura, Consigliere per l'annullamento del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale e di proclamazione degli eletti del 1 marzo 2023 dell'Ufficio centrale regionale, pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia il 9 marzo 2023, nel procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia, indetto con i decreti del Presidente della Regione Lombardia n. 982 di convocazione dei comizi elettorali e n. 983 di assegnazione dei seggi di consigliere regionale alle singole circoscrizioni, pubblicati sul BURL serie ordinaria n. 50 del 16 dicembre 2022, nella parte in cui sono illegittimamente computati i voti conseguiti dalle liste “Lega-Lega Lombarda Salvini per Fontana”; ove occorrer possa, in parte qua, dei verbali delle operazioni elettorali e degli uffici centrali circoscrizionali nella parte in cui ammettono al procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia le liste presentate dal movimento politico “Lega-Lega Lombarda Salvini per Fontana” e dei voti da esse conseguiti, di tutti gli atti della procedura sopra richiamata presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti; e conseguente correzione del risultato elettorale attraverso l'annullamento e/o declaratoria di nullità dei n. 476.175 voti e dei n. 14 seggi conseguiti dalle liste della “Lega-Lega Lombarda Salvini per Fontana”; ovvero, ove occorrer possa, per l'accertamento della nullità delle operazioni elettorali e conseguente obbligo di rinnovazione delle consultazioni. sul ricorso numero di registro generale 527 del 2023, proposto da ELISA GRAZIOLI, PAOLO MAURI, FEDERICO LENA, CLAUDIO BIZZOZERO e DAVIDE RIVA, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Tirapani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio; UFFICIO CENTRALE REGIONALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; LEGA - LEGA LOMBARDA SALVINI PER FONTANA, in persona del legale rappresentante p.t., ALESSANDRO CORBETTA, LEGA PER SALVINI PREMIER, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Evaristo Maria Fabrizio e Andrea Sterlicchio De Carli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ATTILIO FONTANA, non costituito in giudizio; ALESSANDRO FERMI, non costituito in giudizio; ALESSANDRA CAPPELLARI, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di Lega-Lega Lombarda Salvini per Fontana, di Alessandro Corbetta e di Lega per Salvini Premier; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori Avv. Ezi - Avvocato dello Stato - Avv. Fabrizio; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno. Per il resto respinge il ricorso. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →