4L - CITTADINANZA - ISTANZA CONFERIMENTO CITTADINANZA ITALIANA - RIFIUTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300133/2023 |
| Esito | DICHIARA IRRICEVIBILE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente, cittadino straniero, ha presentato ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione quarta, contro il rifiuto opposto da parte della pubblica amministrazione (verosimilmente il Comune competente per territorio o il Ministero dell'interno) all'istanza di conferimento della cittadinanza italiana. La domanda era volta a ottenere il riconoscimento della qualità di cittadino italiano, diritto fondamentale che comporta significativi effetti giuridici in materia di diritti politici, sociali e di circolazione. Contro il provvedimento ablativo, il ricorrente ha promosso il presente ricorso amministrativo sperando di ottenere l'annullamento della decisione negativa e il conseguente accoglimento della propria istanza di naturalizzazione. Il TAR, tuttavia, ha ritenuto di dover affrontare preliminarmente la questione della ricevibilità del ricorso prima di entrare nel merito della controversia.
Il quadro normativo
In materia di cittadinanza italiana, la disciplina principale è contenuta nella legge 91 del 1992, che stabilisce i modi e le condizioni per l'acquisto, la perdita e il riacquisto della cittadinanza. Le procedure di naturalizzazione sono regolate da norme amministrative che richiedono il rispetto di specifici presupposti formali e sostanziali. Il ricorso amministrativo avverso i provvedimenti in materia di cittadinanza è sottoposto alla giurisdizione del giudice amministrativo, secondo le regole sul riparto di competenze tra ordini giudiziari. Il codice del processo amministrativo disciplina inoltre i termini, le modalità e i vizi procedurali che possono determinare l'irricevibilità di un ricorso.
La questione giuridica
Il punto controverso non attiene al merito della richiesta di cittadinanza, bensì alla ricevibilità del ricorso stesso. Il TAR ha dovuto verificare se il ricorso presentato dal cittadino rispettasse i requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa processuale amministrativa per poter essere esaminato nel merito. Vi era un difetto di natura procedurale che ha indotto il collegio a dichiarare il ricorso inammissibile già in radice, impedendo così l'accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale di ottenere la cittadinanza.
La motivazione del giudice
Il TAR ha proceduto all'esame preliminare della ricevibilità del ricorso secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui i vizi processuali devono essere valutati prima di affrontare le questioni di merito. Il collegio ha riscontrato un elemento ostativo alla prosecuzione del giudizio, verosimilmente relativo al difetto di legittimazione processuale, all'assenza di una reale controversia amministrativa, alla violazione delle regole sulla rappresentanza legale, ovvero al venir meno dei presupposti per l'esercizio della giurisdizione amministrativa. Tale valutazione preliminare ha portato il TAR a ritenere che non fosse neppure possibile procedere all'esame della domanda sostanziale. La dichiarazione di irricevibilità rappresenta dunque un'esclusione del ricorso dal giudizio amministrativo per cause procedurali, senza valutazione della fondatezza della pretesa di cittadinanza.
La decisione
Il TAR Lombardia ha dichiarato irricevibile il ricorso, disponendo così il rigetto della domanda di annullamento senza possibilità per il ricorrente di veder giudicato il merito della controversia sulla cittadinanza. Tale provvedimento lascia in vigore il rifiuto opposto dall'amministrazione, salvo che il ricorrente non provveda a proporre un nuovo ricorso che rimedi ai vizi procedurali riscontrati dal collegio. Il ricorso stesso non potrà essere riesaminato nello stesso stato dei fatti e della forma in cui è stato presentato.
Massima
L'irricevibilità di un ricorso amministrativo in materia di cittadinanza può determinarsi quando il ricorrente non osservi i requisiti formali e processuali prescritti dalla legge, impedendo così al giudice amministrativo di esercitare la propria giurisdizione indipendentemente dal merito della pretesa di conferimento della cittadinanza italiana.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento del provvedimento di rifiuto della concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e 9 l. 91/1992 a causa della mancanza del requisito della residenza legale di cui all'art. 9 co. 1 della predetta legge. sul ricorso numero di registro generale 622 del 2021, proposto da Ahmed Ibrahim Mohamed Sheaba, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Fotia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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