3M - PUBBLICA ISTRUZIONE - STUDENTI - NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301324/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Nel corso dell'anno scolastico 2021-2022, uno studente minore iscritto alla prima classe del liceo scientifico, indirizzo interculturale, presso il collegio privato convenuto non è stato ammesso alla seconda classe del liceo a seguito dello scrutinio finale effettuato il 10 giugno 2022 dal consiglio di classe. I genitori dell'alunno, esercitanti la potestà genitoriale, hanno impugnato questa decisione mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel settembre 2022, contestando non soltanto il giudizio di non ammissione, ma anche il verbale dello scrutinio finale e la pagella, nonché ulteriori atti deliberativi assunti dal consiglio di classe nel corso dell'intero anno scolastico, compresi compiti e verifiche scritte nelle materie di Latino, Matematica, Disegno e Storia dell'Arte, Fisica e Scienze naturali. I ricorrenti sostenevano che la valutazione complessiva e la conseguente non ammissione fossero illegittime, probabilmente per violazione delle norme procedurali, difformità nelle valutazioni o altre irregolarità nel processo valutativo seguito dalla scuola.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della normativa sull'ordinamento scolastico italiano e più specificamente nel sistema di valutazione e ammissione degli studenti alle classi successive, disciplinato dal decreto legislativo 297 del 1994 (Testo Unico sulla scuola) e da successive modifiche che attribuiscono al consiglio di classe il potere-dovere di valutare il complessivo rendimento dello studente e di deliberare circa l'ammissione. Le decisioni di non ammissione alla classe successiva rientrano tra gli atti amministrativi della scuola autonoma e sono suscettibili di ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale, che deve verificare la legittimità della procedura valutativa e del provvedimento finale. Il procedimento amministrativo riguardante la valutazione scolastica è fondamentalmente regolato dal diritto amministrativo substantivo e da specifici regolamenti scolastici, oltre che dal principio generale di legalità nell'azione amministrativa e dal diritto dello studente a una valutazione corretta e imparziale.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava l'impugnabilità del giudizio di non ammissione e degli atti di valutazione sottostanti, nonché la corretta identificazione dei soggetti legittimati passivamente nel ricorso. La questione principale era se la decisione del consiglio di classe di non ammettere lo studente alla classe successiva fosse viziata da illegittimità derivante da procedure scorrette, valutazioni irregolari o violazione dei diritti dello studente, e inoltre quale fosse il corretto convenuto nel giudizio, se la scuola paritaria responsabile della valutazione oppure il Ministero dell'Istruzione come organo sovraordinato del sistema educativo. Inoltre, era necessario verificare se i ricorrenti avessero fondamento nel ricorso quando impugnavano singolarmente i compiti e le verifiche scritte, i voti e gli atti del consiglio di classe.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto di respingere il ricorso nel merito, manifestando una valutazione complessiva sfavorevole alle pretese dei ricorrenti circa la illegittimità della non ammissione e degli atti valutrativi. Per quanto riguarda il profilo della legittimazione passiva, il collegio ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione, concludendo che il soggetto correttamente convenuto doveva essere la scuola paritaria, in quanto responsabile direttamente della valutazione e della deliberazione di non ammissione. Questa decisione riflette il principio che la scuola autonoma, sia essa statale che paritaria, è direttamente responsabile dei suoi atti valutrativi e che il Ministero, pur essendo l'amministrazione sovraordinata del sistema scolastico, non è legittimato in senso passivo per singole decisioni adottate da singole scuole. Il TAR ha inoltre evidentemente ritenuto che i ricorrenti non avessero provato vizi sostanziali o procedurali idonei ad invalidare la decisione del consiglio di classe.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente pronunciato il respingimento del ricorso nella sua globalità quanto al merito, confermando quindi la validità e la legittimità della non ammissione dello studente alla classe successiva e degli atti scolastici sottostanti. Ha inoltre dichiarato il difetto di legittimazione passiva nei confronti del Ministero dell'Istruzione, il quale per tale ragione è rimasto estraneo alla cognizione del merito della controversia. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, significando che ciascuno ha provveduto alle proprie spese legali e processuali, senza che vi fosse una soccombenza totale di alcun ricorrente. La sentenza è stata ordinata esecutiva dall'autorità amministrativa secondo le prescrizioni di legge, mentre il collegio ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità personali del minore e di ogni dato idoneo a rivelare il suo stato di salute, conformemente alle norme sulla privacy e alla disciplina europea del trattamento dei dati personali.
Massima
La valutazione scolastica e la conseguente non ammissione alla classe successiva costituiscono atti amministrativi di competenza e responsabilità della scuola autonoma, il cui ricorso deve essere proposto unicamente nei confronti di quest'ultima e non nei confronti del Ministero dell'Istruzione, salvo che la illegittimità non derivi da vizi di procedura o violazione di norme imperative di valutazione accertabili nel giudizio amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per l'annullamento del giudizio di non ammissione alla seconda classe del liceo scientifico “Collegio -OMISSIS-” - indirizzo interculturale; del verbale n. 7 del 10 giugno 2022 del consiglio di classe della-OMISSIS-, contenente lo scrutinio finale; della pagella scolastica per l'anno 2021-2022 emessa il 10 giugno 2022; dei verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del consiglio di classe della classe (1-OMISSIS-) dell’anno scolastico 2021-2022 nella parte di interesse; di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, compresi i compiti e/o le verifiche scritte in classe nelle materie di Latino, Matematica, Disegno e Storia dell'Arte, Fisica e Scienze naturali nonché le determinazioni assunte nel corso dell’anno scolastico dai docenti titolari degli insegnamenti di cui sopra e allo stato non conosciuti. sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Giannì e Laura Maria Locatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, C.so Monforte, n. 21; COLLEGIO -OMISSIS- s.r.l. Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Ravazzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazza E. Duse, n. 3; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Collegio -OMISSIS- s.r.l. Impresa Sociale e del Ministero dell'Istruzione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione. Per il resto respinge il ricorso. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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