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Sentenza n. 202301301/2023

Sentenza n. 202301301/2023

1F - MISURE AMMINISTRATIVE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301301/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società commerciale specializzata nella somministrazione di bevande e alimenti ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia due provvedimenti che hanno conseguito la cessazione della sua attività. Il primo è un decreto del Prefetto della Provincia emesso il 22 dicembre 2020, che ha notificato un'informazione antimafia interdittiva nei confronti dell'impresa secondo quanto previsto dal decreto legislativo 159 del 2011. Il secondo è un'ordinanza del Comune del 23 dicembre 2020 con cui il Dirigente del Settore economico e finanziario ha revocato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione. La società ha presentato ricorso amministrativo nella speranza di veder annullati entrambi i provvedimenti. Tuttavia, nel corso del procedimento è emerso che la società ricorrente aveva già ceduto l'attività ad un'altra impresa, anch'essa sottoposta a procedimento antimafia interdittivo, rendendo obiettivamente impossibile il ripristino della situazione precedente.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal decreto legislativo 159 del 2011, comunemente noto come Codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione, che nel titolo II regola le informazioni antimafia e le misure interdittive. In particolare, gli articoli 84 comma 4, 89bis e 91 commi 5 e 6 forniscono la disciplina per l'emissione e la notificazione dell'informazione antimafia interdittiva, che costituisce un provvedimento di prevenzione amministrativa finalizzato a contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico. Il decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 in materia di protezione dei dati personali, successivamente integrato dal Regolamento UE 2016/679, ha imposto al giudice amministrativo l'obbligo di oscurare le generalità e i dati identificativi delle parti al fine di tutelare la riservatezza. Il ricorso amministrativo costituisce lo strumento ordinario mediante il quale il privato sottoposto a un provvedimento amministrativo avverso può ottenere una pronuncia giurisdizionale che tuteli i suoi diritti, a condizione che sussista un interesse attuale e concreto alla decisione.

La questione giuridica

Il punto di diritto decisivo nel presente caso non ha riguardato il merito dell'informazione antimafia o della sua legittimità formale e sostanziale, bensì la questione processuale della sopravvivenza dell'interesse alla decisione della causa. Una volta che la società ricorrente aveva ceduto l'attività commerciale a un'altra impresa e aveva evidentemente dismesso le operazioni precedenti, il giudice amministrativo era tenuto a verificare se permanesse un interesse concreto e attuale della parte ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati. In questa fattispecie la questione si arricchisce di complessità perché il trasferimento dell'attività a un terzo, anch'esso destinatario di informativa antimafia, rendeva astratta e puramente teorica la vittoria processuale della società ricorrente originaria.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha operato una valutazione complessiva dei comportamenti processuali della parte ricorrente e della situazione di fatto emersa durante il procedimento. Ha considerato rilevante la comunicazione del difensore della società in merito all'impossibilità di mantener contatti con il proprio assistito agli indirizzi usuali e la circostanza per cui il numero di partita IVA risultava attribuito a una diversa società rispetto a quella ricorrente. Ha dato peso anche alla memoria del Comune che confermava che la società ricorrente aveva trasferito l'attività a un'altra impresa, la quale a sua volta era destinataria di una informazione antimafia interdittiva. Alla luce di questi elementi il Collegio ha ritenuto di aver riscontrato una situazione di venire meno dell'interesse alla decisione, poiché la pronuncia richiesta avrebbe avuto un valore meramente astratto e senza effetti pratici per il ricorrente originario. In tale contesto il giudice amministrativo ha preferito pronunciarsi sulla questione procedurale piuttosto che entrare nel merito della legittimità sostanziale dei provvedimenti, dichiarando improcedibile il ricorso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla società. Ha conseguentemente compensato le spese di lite tra le parti, determinando che ognuna sopporti i propri costi processuali. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa e ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo del ricorrente a tutela della privacy secondo quanto richiesto dalle norme sulla protezione dei dati personali e dal Regolamento europeo 2016/679.

Massima

L'interesse alla decisione quale requisito di ricevibilità della domanda di annullamento nel processo amministrativo viene meno quando la situazione di fatto sia mutata durante il procedimento rendendo impossibile ottenere un'utilità pratica dalla pronuncia giudiziaria, anche qualora il ricorso fosse accolto nel merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l’annullamento
- del decreto del Prefetto della Provincia di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 22 dicembre 2020, notificato in pari data, avente ad oggetto “Informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, comma 4, 89bis e 91, commi 5 e 6, d.lgs. 159/2011 nei confronti dell'impresa -OMISSIS-”;
- dell’ordinanza del Dirigente del Settore economico e finanziario del Comune di -OMISSIS- n. 158/2020, emessa in data 23 dicembre 2020 e notificata in pari data, avente ad oggetto “Cessazione attività di somministrazione bevande e alimenti esercitata in -OMISSIS- dalla società -OMISSIS- – decadenza autorizzazione”;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, anche se non conosciuti.
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Federico Margheritti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Regina Margherita n. 39;
Ministero dell’Interno - Prefettura della Provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Andena e Fabio Romanenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura della Provincia di -OMISSIS- e del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Con memoria depositata in data 12 aprile 2023, il difensore della società ricorrente ha dichiarato di non essere riuscito a mettersi in contatto con la stessa ai consueti indirizzi e di aver verificato che il numero di partita IVA della società ricorrente risulta attribuito ad una diversa società.
Con memoria depositata in data 18 aprile 2023, anche il Comune di -OMISSIS- ha confermato la circostanza che la società ricorrente avrebbe ceduto l’attività ad un’altra impresa, anch’essa destinataria di un’informativa interdittiva antimafia.
Alla luce delle predette circostanze e del comportamento processuale della parte ricorrente, il Collegio ritiene che sia venuto meno l’interesse alla decisione del presente ricorso, per cui lo stesso deve essere dichiarato improcedibile.
La definizione in rito del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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