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Sentenza n. 202301299/2023

Sentenza n. 202301299/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - AGENZIA RECUPERO STRAGIUDIZIALE CREDITI - REVOCA LICENZA - RICORSO GERARCHICO - SILENZIO/RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301299/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un imprenditore, titolare di una licenza di Pubblica Sicurezza ex articolo 115 del Regio Decreto 773 del 1931 per lo svolgimento di un'attività economica per conto di una società, ha visto revocato il suo titolo autorizzativo mediante decreto emesso dal Questore della Provincia, notificato il 21 settembre 2020. La revoca si basava su valutazioni di pericolosità sociale derivanti da note trasmesse dal Comando Provinciale dei Carabinieri e da provvedimenti prefettizi. Il ricorrente, privo della conoscenza dei relativi atti istruttori, ha inizialmente proposto un ricorso gerarchico contro il provvedimento, successivamente ha presentato un'istanza di annullamento in autotutela presso il Questore, che è stata rigettata il 15 settembre 2022. Contrastando tutti questi provvedimenti, il ricorrente ha infine adito il Tribunale Amministrativo Regionale, lamentando la violazione dei suoi diritti procedurali e la illegittimità della revoca della licenza.

Il quadro normativo

La materia delle licenze di Pubblica Sicurezza è disciplinata dal Regio Decreto 773 del 1931, che conferisce all'autorità di pubblica sicurezza il potere di revoca quando sussistono ragioni di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il procedimento di revoca è soggetto ai principi generali del diritto amministrativo, in particolare al principio di trasparenza e al diritto della parte interessata di conoscere i motivi del provvedimento amministrativo. Il ricorso gerarchico è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971 e rappresenta un rimedio ordinario contro i provvedimenti amministrativi. La tutela della privacy e dei dati personali nel procedimento amministrativo è garantita dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e dal Regolamento GDPR 2016/679.

La questione giuridica

Il nodo controverso riguardava la legittimità della revoca della licenza e, più in profondità, il rispetto dei diritti procedurali del ricorrente. Il ricorrente contestava di non aver mai potuto accedere agli atti istruttori su cui si fondava la decisione del Questore, nonché alle note dei Carabinieri e ai decreti prefettizi che avevano dato fondamento alla revoca. La questione assumeva rilievo per la possibilità concreta del ricorrente di difendersi e di produrre controdeduzioni rispetto alle valutazioni di pericolosità. La complexità risiedeva nel bilanciamento tra l'esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, attribuita alle autorità di polizia con ampia discrezionalità, e il principio di trasparenza e partecipazione procedimentale assicurato al cittadino interessato dal provvedimento.

La motivazione del giudice

Dalla lettura del dispositivo risulta che il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso principale improcedibile, il che significa che ha ritenuto l'assenza di condizioni procedurali necessarie per l'esercizio dell'azione, piuttosto che un rigetto nel merito. L'improcedibilità potrebbe derivare da vizi procedurali nel ricorso stesso, dalla mancanza di legittimazione, dall'inutile litispendenza o da altre cause di inammissibilità. Il Tribunale ha inoltre respinto i motivi aggiunti presentati successivamente, confermando la propria valutazione sulla carenza dei presupposti processuali. La decisione suggerisce che il collegio giudicante ha privilegiato l'aspetto formale e procedurale piuttosto che affrontare il merito della questione sulla legittimità sostanziale della revoca della licenza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e respinto i motivi aggiunti, escludendo così l'esame nel merito della domanda di annullamento della revoca della licenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali nella somma di tremila euro in favore del Ministero dell'Interno, oltre agli oneri di legge. Il giudice ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e dell'agenzia gestita, a tutela della privacy secondo le disposizioni sulla protezione dei dati personali.

Massima

La legittimazione a ricorrere avverso la revoca di una licenza di Pubblica Sicurezza è soggetta al rispetto delle condizioni procedurali di cui alle norme sul ricorso amministrativo, il cui mancato adempimento determina l'improcedibilità della domanda indipendentemente dal merito della pretesa dedotta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del decreto di revoca -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- (doc. 1), della licenza di Pubblica Sicurezza (P.S.) prot. n. -OMISSIS- – Reg. -OMISSIS- per svolgere l'attività di “-OMISSIS-” ex art. 115 rd 773/1931 (doc. 2), di cui è titolare il ricorrente per conto di -OMISSIS- con sede legale in-OMISSIS- e operativa in -OMISSIS- – quale amministratore, legale rappresentante pro tempore - notificato il 21.9.2020 (doc. 1, p. 2), oltre che di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, inclusi gli atti istruttori dei quali il ricorrente ignora il contenuto, anche perché non allegati all'atto di revoca impugnato (doc. 1), incluse le ivi citate nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS-, pervenuta al Questore della Provincia di -OMISSIS- il 26.7.2019 (doc. 1, p. 1), nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano pervenuta al Questore della Pro-vincia di -OMISSIS- il 3.9.2020 (doc. 1, p. 1) e il decreto prefettizio prot. -OMISSIS- del 29.7.2019 (doc. 1, p. 1) e in quanto occorra la comunicazione della Prefettura 20.11.2020 prot. -OMISSIS- (doc. B).
nonché, in quanto occorra, per l'annullamento del, o comunque per la reazione al silenzio maturato sul ricorso gerarchico ex dpr 1199/1971 contro gli infra e supra specificati provvedimenti dei resistenti;
atti impugnati con il ricorso principale, nonché
del provvedimento di rigetto 15.9.2022 prot. -OMISSIS-, inviato con pec del 16.9.2022 (doc. 22) dell'istanza di annullamento in autotutela/revoca/ritiro del provvedimento di revoca della licenza per il recupero crediti in via stragiudiziale (doc. 2), inclusi gli ivi non meglio specificati “accertamenti effettuati da personale dell'Ufficio licenze” (doc. 22), oltre che degli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché ignoti al ricorrente
atti impugnati con i motivi aggiunti presentati il 14.12.2022.
sul ricorso numero di registro generale 520 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- ed -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Emanuela Ghisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vincenzo Monti, n. 41;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti, ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso principale, e respinge quello proposto con i motivi aggiunti.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell’Interno, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 3.000,00, oltre agli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e dell’Agenzia dallo stesso gestita.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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