4H - CARABINIERI - DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA - QUALIFICA FINALE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300129/2023 |
| Esito | PRENDE ATTO RINUNZIA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un militare o dipendente civile del Ministero della Difesa ha proposto ricorso amministrativo presso il TAR Lombardia per ottenere l'annullamento di una documentazione caratteristica relativa al periodo compreso tra il 22 gennaio 2020 e il 21 gennaio 2021, notificata il 10 marzo 2021, nella quale era stato valutato con la qualifica finale di "nella media". Il ricorrente contestava presumibilmente i criteri di valutazione applicati, ritenendoli illegittimi o iniqui, e chiedeva l'annullamento del provvedimento valutativo per il ripristino di una posizione più favorevole nella propria carriera o nella progressione professionale. La controversia si inserisce nel contesto dei rapporti di pubblico impiego presso le Forze Armate, dove le valutazioni del personale assumono rilievo significativo per la carriera e i benefici economici. Tuttavia, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente ha deciso di ritirare il ricorso, determinando l'estinzione del giudizio per sopravvenuta rinuncia.
Il quadro normativo
La materia dei ricorsi amministrativi in caso di controversie relative a valutazioni e provvedimenti della Pubblica Amministrazione è disciplinata dal Codice del processo amministrativo, che regola i presupposti di ricevibilità e i requisiti essenziali dell'atto. Nel contesto dei rapporti di lavoro presso le Forze Armate, la valutazione del personale è regolata da normative specifiche emanate dal Ministero della Difesa e dai regolamenti interni delle singole armi, nonché dalle disposizioni generali in materia di pubblico impiego. La sentenza contiene anche un richiamo esplicito agli articoli 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, che disciplinano la protezione dei dati sensibili e il diritto alla riservatezza dei ricorrenti nei procedimenti giudiziari. Tali norme determinano l'obbligo del giudice di oscurare i dati personali nei provvedimenti giudiziari al fine di proteggere la dignità e i diritti della persona ricorrente.
La questione giuridica
La questione di fondo riguardava la legittimità della valutazione espressa nel documento amministrativo relativo al personale della Difesa. Il ricorrente presumibilmente contestava l'adeguatezza dei parametri valutiativi, la correttezza del procedimento di valutazione, o l'osservanza delle garanzie procedurali previste dalla normativa vigente. La controversia toccava questioni rilevanti quali il diritto del dipendente pubblico a una valutazione imparziale, il principio della trasparenza nei criteri di giudizio, e la possibilità di ricorrere avverso provvedimenti suscettibili di incidere sulla posizione lavorativa e sulla carriera. La particolare natura della questione, che coinvolgeva personale militare, aggiungeva complessità dovuta alle specificità organizzative e gerarchiche proprie dell'amministrazione della Difesa.
La motivazione del giudice
Il TAR, nella seduta del 16 novembre 2022, non ha dovuto affrontare nel merito le questioni sostanziali sollevate dal ricorrente poiché il giudizio si è estinto per espressa rinuncia al ricorso da parte della medesima ricorrente. L'estinzione del giudizio costituisce causa di cessazione del processo senza che il collegio giudicante si pronuncia sulle questioni controverse. Tuttavia, il collegio ha comunque ritenuto opportuno disporre l'oscuramento dei dati personali della ricorrente nel testo della sentenza, applicando i principi di protezione della privacy sanciti dalle normative vigenti anche laddove il merito non sia stato affrontato. Questa scelta dimostra l'attenzione del giudice amministrativo verso la tutela della riservatezza delle parti anche in casi di estinzione del giudizio. La dichiarazione di estinzione per rinuncia rappresenta una soluzione concordata che liberava il ricorrente da ulteriori spese processuali, con compensazione delle stesse tra le parti.
La decisione
Il TAR Lombardia, Sezione Quarta, ha dichiarato estinto il ricorso numero 801 del 2021 per rinuncia della ricorrente, disponendo la compensazione delle spese processuali tra le parti. Pertanto, il ricorrente ha rinunciato alla prosecuzione dell'azione giudiziale, accettando implicitamente di mantenere in vigore la documentazione caratteristica con la qualifica "nella media" che aveva precedentemente contestato. Il giudice ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente dalla sentenza, al fine di tutelare la riservatezza personale conformemente alle normative sulla protezione dei dati personali. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio il 16 novembre 2022 dal collegio composto da Gabriele Nunziata (Presidente), Alberto Di Mario (Consigliere Estensore) e Katiuscia Papi (Primo Referendario).
Massima
L'estinzione del ricorso per rinuncia della parte ricorrente comporta la cessazione del giudizio amministrativo senza pronuncia nel merito e determina l'acquiescenza al provvedimento impugnato, salva la possibilità del giudice di disporre la protezione dei dati personali della ricorrente ai sensi della normativa sulla privacy. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA. Gabriele Nunziata Presidente, Alberto Di Mario Consigliere Estensore, Katiuscia Papi Primo Referendario. Per l'annullamento della documentazione caratteristica dal 22 gennaio 2020 al 21 gennaio 2021 notificata il 10 marzo 2021 recante la qualifica finale di "nella media". Sul ricorso numero di registro generale 801 del 2021, proposto da ricorrente, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariapaola Marro, Pasquale Carbutti, con domicilio digitale da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mariapaola Marro in Milano via Primaticcio 8. Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano via Freguglia 1. Visti il ricorso e i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa. Visti tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Alberto Di Mario, uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Per quanto motivo: Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e dell'articolo 9 paragrafo 1 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati Gabriele Nunziata, Alberto Di Mario, Katiuscia Papi. Esito: Prende atto rinuncia. Tribunale: TAR Lombardia Milano. Sezione: Sezione Quarta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento della documentazione caratteristica -OMISSIS-, dal 22 gennaio 2020 al 21 gennaio 2021 notificata il 10/03/2021 recante la qualifica finale di "nella media". sul ricorso numero di registro generale 801 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariapaola Marro, Pasquale Carbutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mariapaola Marro in Milano, via Primaticcio 8; Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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