4H - POLIZIA PENITENZIARIA - INDENNITÀ - RECUPERO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301283/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un appartenente al corpo della polizia penitenziaria ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare un provvedimento amministrativo del Ministero della Giustizia risalente al 10 marzo 2022, emanato dal Provveditorato Regionale per la Lombardia dell'Amministrazione Penitenziaria. Il provvedimento impugnato riguardava specificamente il rimborso di indennità dovute al personale del corpo della polizia penitenziaria in forza dell'articolo 12, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 164 del 2002. La controversia nasce dalla ritenuta illegittimità del provvedimento che il ricorrente ha impugnato dinnanzi alla giustizia amministrativa, contestandone i presupposti di legittimità sostanziale e procedurale. Il ricorso è stato proposto nel 2022 ed è stato discusso in udienza pubblica il 13 aprile 2023 dinanzi alla Sezione Quarta del TAR lombardo.
Il quadro normativo
La materia in questione è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 164 del 2002, il quale contiene disposizioni relative al rimborso di indennità spettanti al personale della polizia penitenziaria, con specifico riferimento all'articolo 12, comma 3, che costituisce il fondamento normativo del provvedimento contestato. Tale decreto rientra nel più ampio sistema di disciplina del rapporto di lavoro nel settore penitenziario e della determinazione delle indennità dovute al personale per lo svolgimento di funzioni specifiche e per situazioni particolari riscontrate durante l'attività lavorativa. I provvedimenti amministrativi che disciplinano il rimborso di indennità devono rispettare i principi generali del diritto amministrativo, tra cui il principio di legalità, il rispetto del contraddittorio, la motivazione adeguata, e l'obbligo di corretta applicazione della norma di legge di riferimento.
La questione giuridica
Il nucleo del contendere attiene alla legittimità amministrativa del provvedimento di rimborso indennità emanato dal Ministero della Giustizia nei confronti del ricorrente. Sebbene il testo della sentenza non espliciti formalmente i motivi del ricorso, la circostanza che il TAR ne accolga integralmente le istanze rivela che il provvedimento presentava vizi significativi, presumibilmente di natura procedurale o sostanziale. Tali vizi potevano configurarsi in una non corretta applicazione della norma di legge, in violazioni procedurali, in carenza di idonea motivazione del provvedimento, ovvero in arbitrarietà nella valutazione dei presupposti di fatto che avrebbero dovuto giustificare la determinazione dell'importo della indennità oggetto di rimborso.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella composizione collegiale della Sezione Quarta, ha concluso per l'accoglimento integrale del ricorso presentato dal ricorrente, ritenendo fondati i motivi di impugnazione sollevati contro il provvedimento del 10 marzo 2022. La decisione di annullare il provvedimento implica necessariamente che il collegio giudicante abbia riscontrato illegittimità del medesimo sul piano della correttezza procedurale oppure nell'applicazione della norma di legge vigente, o entrambi gli aspetti. L'accoglimento totale del ricorso, senza esclusioni o accoglimenti parziali, indica una valutazione univoca e inequivoca da parte del TAR circa la fondatezza delle contestazioni mosse dall'amministrazione ricorrente. Il fatto che le spese processuali siano state compensate tra le parti suggerisce una riconosciuta complessità della questione e una ragionevole incertezza circa l'esito prima della sentenza.
La decisione
Il Tribunale ha disposto l'annullamento integrale del provvedimento del 10 marzo 2022 emesso dal Ministero della Giustizia e di ogni altro atto ad esso collegato, inclusa la nota del 1° febbraio 2022 richiamata nel provvedimento medesimo. Conseguentemente, l'amministrazione penitenziaria è tenuta ad emanare un nuovo provvedimento che sia conforme ai principi di legittimità amministrativa, eventualmente rivalutando la posizione del ricorrente secondo la corretta interpretazione della norma di legge applicabile. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che non esiste condanna unilaterale al pagamento dei costi della lite. Infine, il collegio ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarlo, al fine di tutelare la dignità e i diritti della persona interessata secondo le norme sulla privacy.
Massima
L'illegittimità di un provvedimento amministrativo relativo al rimborso di indennità dovute al personale della polizia penitenziaria comporta l'obbligo per l'amministrazione competente di annullamento del medesimo e di sua sostituzione con un nuovo provvedimento che rispetti i principi fondamentali del procedimento amministrativo, inclusi la legalità, la motivazione adeguata, il corretto contraddittorio procedurale e la corretta applicazione della norma di diritto vigente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere per l'annullamento del Provvedimento – Prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Rimborso indennità per il personale di PP prevista dall'art. 12 comma 3 D.p.r. 164/2002” emesso in data 10.03.2022 dal Ministero della Giustizia -Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia – Direzione della Casa di Reclusione di -OMISSIS-, a firma del Direttore -OMISSIS- (doc. 1), notificato in data 10.03.2022 nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresa per quanto occorrer possa la nota prot. -OMISSIS-del 01.02.2022, emessa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia, a firma del Provveditore-OMISSIS- (doc. 1-a), non avente quale destinatario il ricorrente (bensì le Direzioni degli Istituti Penitenziari -OMISSIS-) ed allo stesso ricorrente mai notificato, ma richiamato nel provvedimento del 10.03.2022 (ed in forza del quale il ricorrente ne ha appreso dell'esistenza). sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giambattista Colombo, Lorenzo Umberto Antonio Vicari, Flora Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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