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Sentenza n. 202301282/2023

Sentenza n. 202301282/2023

4H/R - CARABINIERI - ISTANZA DI TRASFERIMENTO - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301282/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un militare dell'Arma dei Carabinieri ha presentato formale istanza di trasferimento presso il proprio comando gerarchico, chiedendo il cambio della sede di servizio. A fronte di tale istanza, l'amministrazione militare non ha reso alcuna risposta né comunicato provvedimenti di accoglimento o diniego entro i termini ordinariamente previsti per la trattazione di richieste amministrative, mantenendo dunque un atteggiamento di assoluto silenzio. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale comportamento per violazione dei diritti procedimentali e dell'obbligo di risposta delle pubbliche amministrazioni, ha dunque proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento del silenzio serbato dall'amministrazione e la revoca della situazione di stallo procedurale.

Il quadro normativo

La materia disciplina il diritto dei dipendenti pubblici, e segnatamente del personale militare, di richiedere trasferimenti presso diversi uffici o sedi di servizio, trovando fondamento negli articoli del testo unico in materia di ordinamento militare e nelle disposizioni concernenti i diritti dei pubblici dipendenti. Inoltre, rileva il principio generale della trasparenza amministrativa, secondo il quale ogni amministrazione deve motivare i propri provvedimenti e comunicare le decisioni nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge. Il silenzio della pubblica amministrazione è regolato dal diritto amministrativo attraverso meccanismi quali il silenzio-diniego, il silenzio-assenso e le norme speciali previste per categorie specifiche come il personale militare, per il quale valgono disciplinari particolari.

La questione giuridica

Il punto critico della controversia riguardava se e in quale misura il silenzio mantenuto dall'amministrazione militare sulla richiesta di trasferimento costituisse un provvedimento illegittimo suscettibile di ricorso al giudice amministrativo. In sostanza, era necessario accertare se il ricorrente avesse diritto a ottenere una risposta esplicita, oppure se l'istanza di trasferimento rientrasse nella discrezionalità amministrativa tanto ampia da non imporre alcun obbligo di comunicazione formale. Vi era inoltre questione circa la natura del silenzio mantenuto: se esso dovesse qualificarsi come diniego implicito, come procedimento ancora pendente, oppure come esercizio legittimo di discrezionalità amministrativa senza obbligo di concludere il procedimento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha esaminato la normativa vigente in materia di trasferimenti del personale militare dell'Arma dei Carabinieri, riconoscendo che le istanze di trasferimento, benché formalmente presentabili da chiunque appartenga ai ranghi, sono soggette a una valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione militare, la quale non è tenuta a fornire risposte motivate in tempi definiti dalla legge. Il collegio ha inoltre considerato che il silenzio dell'amministrazione non costituisce in questo caso un provvedimento amministrativo vero e proprio illegittimo, poiché mancano le condizioni normative che imporrebbero una conclusione esplicita del procedimento entro termini perentori e con obbligo di comunicazione al ricorrente. Il giudice ha ulteriormente ritenuto che la richiesta di trasferimento rientra nella sfera della discrezionalità amministrativa, la quale consente all'amministrazione militare di valutare autonomamente e senza vincoli temporali stringenti le possibilità operative e organizzative della struttura.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha respinto integralmente il ricorso, confermando la legittimità del silenzio amministrativo mantenuto dall'Arma dei Carabinieri sulla istanza di trasferimento. Il ricorrente rimane quindi nella condizione di attesa della valutazione dell'amministrazione, senza potere ottenere dal giudice amministrativo neppure la condanna a rilasciare una comunicazione formale. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese processuali e di giudizio, salvo diversa valutazione.

Massima

L'istanza di trasferimento del personale militare rientra nella discrezionalità amministrativa dell'ente militare, il quale non è vincolato a tempi determinati per la risposta né a fornire comunicazione motivata del diniego, onde il silenzio mantenuto non è impugnabile come provvedimento amministrativo illegittimo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Silvia Cattaneo,	Consigliere
per l'annullamento
del silenzio serbato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri in ordine all'istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma Cc inoltrata gerarchicamente il 18.03.2022
sul ricorso numero di registro generale 314 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Strampelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere ed in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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