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Sentenza n. 202301273/2023

Sentenza n. 202301273/2023

2C/L - EDILIZIA - PRATICHE EDILIZIE - ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202301273/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Francesco Marone ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Comune di Milano impugnando il provvedimento notificato il 21 febbraio 2023 con il quale la Direzione specialistica attuazione diretta PGT e SUE, Unità Servizi Generali e Visure, ha negato l'accesso agli atti richiesti tramite istanza di accesso depositata il 26 gennaio 2023. Il ricorrente aveva chiesto l'accesso a documenti amministrativi nel possesso dell'amministrazione comunale, verosimilmente relativi a materie di pianificazione territoriale o autorizzazioni amministrative gestite dagli uffici preposti. Il rifiuto opposto dal Comune aveva motivato il ricorso al giudice amministrativo, ponendo in questione il corretto esercizio del diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, diritto fondamentale riconosciuto nell'ordinamento italiano ai cittadini e ai professionisti.

Il quadro normativo

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dalla Legge 241 del 1990 e successive modifiche, in particolare dagli articoli 22 e seguenti che regolano le modalità, i tempi e i limiti del diritto di accesso. L'amministrazione pubblica deve motivare adeguatamente ogni rifiuto di accesso, indicando i presupposti normativi e le ragioni concrete che giustifichino la negazione. Il giudice amministrativo ha il potere di sindacare la legittimità del provvedimento di rifiuto, controllando che ricorrano effettivamente i motivi di esclusione previsti dalla legge, come il segreto di Stato, la riservatezza personale, i segreti industriali o commerciali. La pretesa di accesso ai documenti amministrativi rappresenta un diritto soggettivo perfetto, azionabile in giudizio qualora sia illegittimamente negato.

La questione giuridica

Il punto di diritto sotteso al ricorso concerneva la legittimità del provvedimento di negazione dell'accesso: occorreva verificare se il Comune di Milano avesse correttamente motivato il rifiuto secondo i parametri stabiliti dalla normativa sull'accesso, oppure se avesse illegittimamente escluso il ricorrente dal diritto di consultare e copiare i documenti richiesti. La controversia toccava il bilanciamento tra il diritto di accesso, quale strumento di trasparenza amministrativa e di controllo democratico, e gli eventuali interessi contrapposti dell'amministrazione o di terzi che potessero giustificare un'eccezione al principio generale di accessibilità. La qualificazione dei motivi di esclusione e la loro interpretazione restrittiva costituivano il nucleo della questione giuridica.

La motivazione del giudice

Durante il corso del giudizio, in data 11 maggio 2023, il ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, il che indica che il Comune di Milano ha verosimilmente accolto la richiesta di accesso oppure ha rimosso le motivazioni ostative al rilascio degli atti, rendendo così superflua la pronuncia di merito del tribunale. La cessazione della materia del contendere costituisce causa di estinzione della controversia quando viene meno l'interesse concreto del ricorrente a ottenere la pronuncia giudiziale, poiché la pretesa è stata soddisfatta o è divenuta infondata. Il tribunale ha ritenuto opportuno accogliere tale dichiarazione, prendendo atto che l'amministrazione aveva comunque il dovere di conformarsi al principio di trasparenza amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo che le spese del giudizio fossero compensate tra le parti e ordinando che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa. Tale pronuncia comporta che l'amministrazione comunale rimane obbligata al rilascio degli atti richiesti, con il ripristino del diritto del ricorrente ad accedere ai documenti amministrativi. L'ordine di esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa sottolinea il dovere dell'amministrazione di adempiere tempestivamente ai suoi obblighi verso il cittadino.

Massima

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge 241 del 1990 deve essere esercitato secondo i principi di trasparenza e di democratica partecipazione, e ogni rifiuto deve essere motivato secondo i parametri normativi ristretti, altrimenti è destinato ad essere annullato per violazione della disciplina sulla accessibilità dei dati e degli atti della pubblica amministrazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento del provvedimento della Direzione specialistica attuazione diretta PGT e SUE – Unità Beni Ambientali, Paesaggio e Servizi Generali – Unità Servizi Generali e Visure – Ufficio Visure, prot. n. 0105121 del 21.2.2023, notificato in data 21.2.2023, con il quale è stato negato l'accesso agli atti richiesti con istanza di accesso del 26 gennaio 2023,
nonché per la condanna del Comune di Milano al rilascio degli atti richiesti.
sul ricorso numero di registro generale 471 del 2023, proposto da
Francesco Marone, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Marone, Gherardo Marone, Francesco Moroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Vista la memoria del 11.5.2023, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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