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Sentenza n. 202301266/2023

Sentenza n. 202301266/2023

3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202301266/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona straniera ha presentato domanda di accesso alla procedura di sanatoria prevista dall'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020 numero 34, uno dei provvedimenti emanati durante la pandemia di COVID-19, per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno in Italia. La Prefettura dell'Ufficio Territoriale del Governo di Milano ha rigettato tale domanda con nota n. P-MI/L/2020/117989 notificata il 5 maggio 2022. Di fronte a questo provvedimento negativo, il ricorrente ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ritenendo che il rigetto fosse illegittimo e lesivo del suo diritto all'accesso alla procedura di regolarizzazione prevista dalla legge. La controversia rientra nel settore del diritto dell'immigrazione e della regolarizzazione dei lavoratori stranieri, una materia particolarmente delicata che coinvolge sia diritti individuali che interessi pubblici della Repubblica.

Il quadro normativo

La procedura di sanatoria oggetto del ricorso è disciplinata dall'articolo 103 del decreto-legge numero 34 del 2020, uno strumento normativo eccezionale introdotto per fronteggiare l'emergenza pandemica, che prevedeva la possibilità di regolarizzare la posizione lavorativa di stranieri attraverso una procedura speciale. Le lettere b) e c) del comma 3 di tale norma definiscono i presupposti soggettivi e oggettivi per accedere a questa sanatoria, stabilendo criteri di ammissibilità della domanda che la pubblica amministrazione deve rispettare nel valutare la ricevibilità delle istanze. La controversia si colloca nel contesto più ampio del diritto amministrativo dell'immigrazione e della necessità di bilanciare i poteri discrezionali della pubblica amministrazione con i diritti fondamentali delle persone, nonché del principio di legalità che vincola l'azione amministrativa al rispetto della legge e della ragionevolezza.

La questione giuridica

Il punto controverso riguarda la legittimità della decisione della Prefettura nel rigettare la domanda di accesso alla procedura di sanatoria, cioè se la Prefettura avesse fondamento normativo e elementi di fatto sufficienti per negare l'ammissione del ricorrente al procedimento di regolarizzazione. Centrali nella controversia risultano l'interpretazione dei criteri di accesso stabiliti dalla legge e l'accertamento se il ricorrente possedesse effettivamente i requisiti richiesti dalle lettere b) e c) dell'articolo 103. La questione toccava il diritto di accesso a una procedura amministrativa e il diritto di essere valutati secondo criteri normativamente predeterminati, senza arbitrio o carenza di motivazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, composto dai magistrati Marco Bignami presidente, Concetta Plantamura consigliere, e Roberto Lombardi consigliere estensore, ha esaminato la legittimità del provvedimento prefettizio valutando se il rigetto della domanda fosse coerente con la disciplina normativa di cui all'articolo 103 decreto-legge numero 34 del 2020. La sentenza nel ritenere la domanda fondata ha implicitamente concluso che il ricorrente possedeva i presupposti per accedere alla procedura di sanatoria secondo le previsioni di legge, oppure che il rigetto era carente di motivazione adeguata, ovvero illegittimo per eccesso di potere. Il collegio giudicante ha ritenuto di accogliere il ricorso riconoscendo che la posizione del ricorrente era tutelabile nel merito e che la Prefettura aveva commesso un errore nel valutare la domanda di accesso alla procedura.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso numero 1461 del 2022 e ha annullato la nota di rigetto della domanda n. MI4706986734 adottata dalla Prefettura di Milano, dichiarando inoltre l'annullamento di ogni altro atto preordinato, prodromico o conseguente derivante da tale rigetto. Le spese del procedimento sono state compensate tra le parti. Il giudice ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, il che significa che la Prefettura era tenuta a conformarsi alla decisione del giudice e a riconsiderare la domanda di regolarizzazione secondo le modalità stabilite dalla legge.

Massima

L'amministrazione non può legittimamente rigettare una domanda di accesso a una procedura di sanatoria prevista da legge, qualora il ricorrente possegga i requisiti normativamente previsti e il provvedimento di rigetto sia carente di adeguata motivazione o comunque illegittimo per violazione dei criteri di legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
della nota di rigetto della domanda n. MI4706986734 di accesso alla procedura di sanatoria prevista dall'art. 103 del D.L. 19.05.2020 n. 34, comma 3 lett. b) e c), volta al rilascio del permesso di soggiorno, adottata dalla Prefettura U.T.G. di Milano n. P-MI/L/2020/117989, notificata il 5.5.2022 e comunicata in pari data via mail;
di ogni altro atto preordinato, prodromico, connesso, dipendente e/o conseguente, comunque lesivo della posizione del ricorrente ancorché non comunicato al ricorrente e di cui egli non sia a conoscenza.
sul ricorso numero di registro generale 1461 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Di Monda, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altra persona fisica ivi espressamente menzionata.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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